LA CORTE D'APPELLO DI ROMA CONFERMA L’ILLEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO E IL DEMANSIONAMENTO PROFESSIONALE SUBITO DA UNA LAVORATRICE TELECOM ADIBITA ALLE “ULL” E ALLE "CONDIZIONI AGEVOLATE" PRESSO IL DAC

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza  del 04.11.2019, ha confermato quanto già accertato da Tribunale di Roma in merito all’illegittimità del trasferimento della lavoratrice dipendente di Telecom Italia S.p.A., e fruitrice dei benefici ex L. 104/92 ed all’accertamento della dequalificazione professionale subita dalla medesima presso il settore DAC.

La Corte di Appello ha innanzitutto confermato quanto statuito dal Tribunale di Roma in merito alla illegittimità del trasferimento della lavoratrice da una sede all’altra del Comune di Roma. In particolare, secondo la Corte di appello, la società non aveva adempiuto all’onere di provare la ragione posta alla base del trasferimento della lavoratrice da porre in comparazione con l’interesse, prevalente, della lavoratrice che assiste il disabile a non essere trasferita senza il proprio consenso. ...

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TELECOM ITALIA S.P.A.: ILLEGITTIMO IL TRASFERIMENTO ANCHE SE DISPOSTO TRA DUE SEDI SITE NEL MEDESIMO COMUNE. LE MANSIONI DI SITE SPECIALIST SONO DI 2° LIVELLO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 24.10.2019, il Tribunale di Roma accoglie il ricorso promosso da una lavoratrice e riconosce l’illegittimità del provvedimento di assegnazione a mansioni di site specialist disposta da Telecom Italia S.p.A..

Il Giudice, pertanto, condanna l’azienda a reintegrare la lavoratrice nelle mansioni di 5° livello, accertando l’illegittimità del demansionamento subito dalla medesima per essere stata, dapprima, per circa quattro anni e mezzo, adibita a mansioni inferiori presso i settori ASA e AOA Centro, nonché, successivamente al luglio 2017, assegnata alle mansioni di portierato (cd. site specialist). Il Tribunale, infine, ha condannato la società a risarcire alla lavoratrice il danno professionale subito dalla medesima per l’adibizione a mansioni inferiori sin dal 2014.

La pronuncia rappresenta un’altra importante decisione del Tribunale di Roma che, resa in ordine all’operazione di re-internalizzazione delle funzioni di portineria (cd. site specialist) nell’ambito del dipartimento Manteinance & Facilities di Telecom Italia S.p.a., riconosce l’illegittimità dell’assegnazione a tali mansioni, poiché disposta dall’azienda in violazione dell’art. 2103 c.c..

Ciò premesso, il giudice riconosce il demansionamento subito dalla lavoratrice inquadrata nel 5° livello contrattuale, dapprima, presso i settori ASA e AOA Centro e, successivamente, per l’adibizione a mansioni nettamente inferiori, in quanto riferibili al 2° livello del CCNL di settore.

Pertanto, il Tribunale dichiara l’illegittimità del provvedimento di assegnazione alle mansioni di site specialist disposto da Telecom Italia S.p.A nei confronti della lavoratrice, in quanto l’azienda, anche nell’astratta ipotesi di un’effettiva modifica degli asseti organizzativi, non avrebbe rispettato la nuova formulazione dell’art. 2103 c.c., che ammette il demansionamento in via unilaterale per un solo livello inferiore e non per tre, come invece accaduto nel caso di specie.

Con questa pronuncia il giudice del lavoro di Roma, accertando che le mansioni di site specialist sono di 2° livello, sposa integralmente la tesi difensiva avanzata dall’Avv. Salvagni in numerosi ricorsi patrocinati dall’omonimo studio, così aprendo la strada ad altrettante vittorie per i lavoratori.

 

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TRIBUNALE DI ROMA: IL PROVVEDIMENTO DI CAMBIO RUOLO ADOTTATO DALLA SOCIETA’ MANPOWER NEI CONFRONTI DI UNA LAVORATRICE MADRE MASCHERA, IN REALTA’, UN ILLEGITTIMO TRASFERIMENTO DI SEDE

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ADNKronos >> Mamma lavoratrice trasferita nonostante no Tribunale, la denuncia

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 02.09.2019, in accoglimento del reclamo promosso da una lavoratrice nei confronti di Manpower S.r.l., ha qualificato come trasferimento il provvedimento di fittizio cambio di ruolo disposto dalla società, con il quale la stessa aveva spostato la reclamante da oltre 5 mesi presso la filiale di Roma, senza peraltro qualificarlo né come trasferimento, né come trasferta. I giudici romani hanno, quindi, dichiarato l’illegittimità del trasferimento, ordinando alla società la riammissione della lavoratrice presso la sede di lavoro di provenienza, sita a Frosinone.

Nel caso di specie, la lavoratrice, madre di una bimba di appena 4 anni, stabilmente adibita alla sede aziendale di Frosinone sin dal 2015, veniva convocata dalla società che le prospettava una possibile risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni della stessa o, in alternativa, un trasferimento della propria sede lavorativa. Si evidenzia che gli stessi sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale segnalavano, con numerosi comunicati, l’illegittima condotta della società che, per ridurre il personale, convocava i dipendenti prospettandogli un presunto scarso rendimento al fine di indurli alle dimissioni.  ...

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AVIOINTERIORS: DICHIARATO ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE PER PRESUNTE ATTIVITA’ LUDICHE DURANTE LA MALATTIA RILEVATE TRAMITE ATTIVITA’ INVESTIGATIVE

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 11935 del 11.10.2019, in accoglimento del ricorso promosso da un lavoratore nei confronti di Aviointeriors S.p.a., ha accertato e dichiarato l’illegittimità del licenziamento irrogato al medesimo per presunta giusta causa, ordinando alla società di reintegrarlo nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché condannando la stessa al pagamento dell’indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto.

Nel caso di specie, il lavoratore era stato licenziato in quanto, secondo l’avversa ricostruzione, sebbene collocato in malattia, si sarebbe dedicato ad attività ludica incompatibile con il dichiarato stato morboso. La società, a sostegno del provvedimento espulsivo, adduceva di avere svolto delle indagini investigative all’esito delle quali era emerso, appunto, che il lavoratore, al di fuori delle fasce di reperibilità, si era dedicato alla predetta e non meglio specificata attività ludica asseritamente “incompatibile con lo stato di malattia”.

L’attività svolta dal ricorrente ed asseritamente “incompatibile con lo stato di malattia”, come risultante dalla relazione investigativa prodotta da controparte, era quella di “Birdwatching”, ossia di osservazione degli uccelli, peraltro praticata dal ricorrente solo per alcune ore nei giorni festivi e, comunque, sempre al di fuori delle fasce di reperibilità. Per il resto, la relazione investigativa prodotta dalla società riprendeva il lavoratore in circostanze assolutamente irrilevanti sotto il profilo disciplinare, quali un prelievo in banca e una cena in compagnia con la moglie e amici.

Il Tribunale di Latina, accogliendo la tesi difensiva del lavoratore, ha rilevato l’assoluta carenza di allegazione e l’assenza di qualsivoglia prova in ordine all’asserita incompatibilità della non meglio specificata “attività ludica” con lo stato di malattia dichiarato dal lavoratore e attestato dal medico di famiglia dello stesso.

Il Giudice, in particolare, ha evidenziato che l’attività di “Birdwatching” non risulta in alcun modo incompatibile con lo stato di malattia del ricorrente, affetto da “rialzo pressorio”, né tantomeno ostativa ad una completa guarigione del medesimo.

Sul punto, il Tribunale rileva che, sebbene il datore di lavoro possa procedere ad accertamenti di tipo sanitario volti a verificare l’effettiva sussistenza dello stato morboso dichiarato dal lavoratore, l’onere di provare che l’attività extralavorativa svolta sia ostativa ad una completa guarigione incombe sempre sul datore di lavoro.

Nel caso di specie, osserva il giudice, la società, pur avendone l’onere, non ha fornito alcuna prova, né mediante allegazioni mediche, che non risultano agli atti di causa, né con la relazione investigativa prodotta, la quale attesta esclusivamente che il lavoratore, al di fuori delle fasce di reperibilità, sia uscito dalla propria abitazione per svolgere attività del tutto compatibili con lo stato di malattia attestato.

Il Tribunale ha, quindi, rilevato l’insussistenza del fatto contestato al lavoratore, dichiarando illegittimo il licenziamento e ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre alla condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista ex art. 18, commi 4 e 7, legge n. 300/70 nella misura massima di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

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