Causa patrocinata dallo studio legale Salvagni
Con sentenza del 08.04.2019, Il Tribunale di Roma accoglie il ricorso promosso da un lavoratore e riconosce l’illegittimità del provvedimento di trasferimento presso la sede di Via Assisi in Roma e della relativa assegnazione alle mansioni di site specialist disposta da Telecom Italia S.p.A..
Il Giudice, pertanto, condanna l’azienda a trasferire nuovamente il dipendente nella sede presso cui il medesimo era adibito in precedenza, nonché a reintegrarlo nelle mansioni di 5° livello precedentemente espletate in tale ultima sede, accertando l’illegittimità della dequalificazione subita dal lavoratore per essere stato, dapprima, per circa cinque anni, lasciato inattivo e senza assegnazione di alcuna mansione e, successivamente al maggio 2017, assegnato alle mansioni di portierato – site specialist. Il Tribunale, infine, ha condannato la società a risarcire al lavoratore il danno professionale subito dal medesimo per l’inattività lavorativa e l’adibizione a mansioni inferiori sin dal 2012. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con sentenza del 28 febbraio 2019, n. 360, il Tribunale di Velletri, sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso promosso da una lavoratrice nei confronti delle due datrici di lavoro succedutesi nella gestione del medesimo appalto presso cui la stessa era addetta, ha dichiarato l’illegittimità della decurtazione della retribuzione subita dalla ricorrente e ha condannato le società a corrisponderle una somma complessiva pari ad € 20.000,00 ca. a titolo di differenze retributive.
Inoltre, il giudice ha dichiarato la nullità del licenziamento intimato alla lavoratrice, giacché connotato da natura ritorsiva; pertanto ha disposto la reintegrazione della ricorrente nel proprio posto di lavoro e ha condannato l’ultima datrice di lavoro a corrisponderle un’ulteriore somma liquidata in misura pari alle retribuzioni maturate medio tempore, dalla data del licenziamento dell’1.2.2018 e sino all’effettiva reintegra.
Procedendo con ordine, quanto alla prima questione affrontata dalla sentenza in commento e relativa alle somme rivendicate dalla lavoratrice a titolo di differenze retributive, il Tribunale ha accertato che la retribuzione percepita per il periodo ricompreso tra dicembre 2015 e febbraio 2018 era di gran lunga inferiore rispetto a quella stabilita in sede di contrattazione collettiva; pertanto, previo riconoscimento di un trasferimento d’azienda di cui all’art. 2112 c.c. intervenuto tra le società convenute, ha disposto la condanna di queste ultime, in solido tra loro, al pagamento delle differenze retributive spettanti alla lavoratrice in base all’applicazione del CCNL Telecomunicazioni e Multiservizi.
Inoltre, in ordine all’impugnazione del licenziamento intimato alla lavoratrice per presunto giustificato motivo oggettivo, il giudice ha rilevato l’insussistenza dello stesso, riconoscendo, al contrario, la natura ritorsiva connotante il recesso; infatti, all’esito dell’istruttoria testimoniale espletata, ha accertato la vessatorietà delle condotte – poi culminate nell’atto di recesso datoriale – cui la ricorrente era stata sottoposta ad opera della società convenuta dopo che la stessa si era rifiutata di sottoscrivere (l’ennesimo) verbale di conciliazione e rinuncia nei confronti dei precedenti datori di lavoro.
Pertanto, il Tribunale, nell’accogliere integralmente la tesi difensiva sostenuta dallo studio legale Salvagni, ha riconosciuto la nullità del recesso, condannando il datore di lavoro a reintegrare la dipendente e a corrisponderle una somma liquidata in misura pari alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento dell’1.2.2018 e sino all’effettiva reintegra.
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1260 del 02.04.2019, ha accolto il ricorso promosso da un lavoratore nei confronti di Sky Italia S.r.l. qualificando l’oggetto della relativa azione giudiziaria come provvedimento di trasferimento ed accertando l’illegittimità dello stesso.
Il Giudice del lavoro ha affrontato le eccezioni preliminari in ordine alla carenza di interesse ad agire e di cessazione della materia del contendere fondate, a dire della società convenuta, sull’intervenuto licenziamento del lavoratore all’esito della procedura di licenziamento collettivo, nonché sulla mancata accettazione del proposto “mutamento di sede” da parte del medesimo. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con due pronunce del 21 febbraio 2019, nn. 1758 e 1760, il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ha accolto i ricorsi promossi da due lavoratori nei confronti di Telecom Italia S.p.a. e, nell’accertare il grave demansionamento subito dagli stessi, ha ordinato a Telecom Italia S.p.a. di adibirli a mansioni riconducibili ai rispettivi livelli di inquadramento; in ultimo, ha condannato la società resistente a risarcire il danno arrecato alla professionalità dei ricorrenti a causa del suddetto demansionamento.
Il caso di specie muove da due ricorsi promossi da altrettanti dipendenti di Telecom Italia S.p.a. che, inquadrati rispettivamente nel 5° e nel 6° livello contrattuale, sono stati adibiti, dapprima a mansioni di Sales representative e, successivamente, allo svolgimento di una nuova attività, denominata TPC, consistente in mera attività promozionale e di vendita diretta al pubblico di alcuni prodotti e servizi TIM all’interno dei punti vendita aziendali.
Sul punto, il Tribunale, nell’effettuare un confronto tra le relative declaratorie contrattuali, ha accertato che le nuove mansioni cui i ricorrenti sono stati adibiti, rispettivamente a far data dal 2010 e dal 2013, non sono in alcun modo riconducibili ai livelli di inquadramento contrattuale posseduti dagli stessi (ovvero il 5° e il 6°), giacché prive della necessaria autonomia operativa e della specialità tecnica connotanti queste ultime e, in ultimo, poiché esercitate in assenza del coordinamento e del controllo di risorse precipuamente assegnate.
Tanto premesso, il giudice ha riconosciuto una grave violazione dell’art. 2103 c.c., vuoi nel testo anteriore alla novella operata con D.Lgs. n. 81/2015, vuoi nel testo successivo a quest’ultima; e infatti, il Tribunale ha rilevato che la società resistente nulla avesse dedotto sul punto in ordine alla sussistenza dei nuovi presupposti richiesti dalla norma e legittimanti eventuale adibizione a mansioni inferiori, tra cui figura una modifica degli assetti organizzativi aziendali incidenti sulla posizione del lavoratore.
Pertanto, il giudice del lavoro ha dichiarato illegittimo l’esercizio dello ius variandi da parte di Telecom Italia S.p.a. nei confronti di entrambi i ricorrenti, condannando l’azienda a disporre la riassegnazione degli stessi alle mansioni di appartenenza (rispettivamente 5° e 6° livello).
In ultimo, il Tribunale ha accertato il danno professionale subito dai lavoratori, condannando Telecom Italia S.p.a. a risarcire i ricorrenti per una somma complessiva liquidata in € 40,000 ca.