Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 11935 del 11.10.2019, in accoglimento del ricorso promosso da un lavoratore nei confronti di Aviointeriors S.p.a., ha accertato e dichiarato l’illegittimità del licenziamento irrogato al medesimo per presunta giusta causa, ordinando alla società di reintegrarlo nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché condannando la stessa al pagamento dell’indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto.
Nel caso di specie, il lavoratore era stato licenziato in quanto, secondo l’avversa ricostruzione, sebbene collocato in malattia, si sarebbe dedicato ad attività ludica incompatibile con il dichiarato stato morboso. La società, a sostegno del provvedimento espulsivo, adduceva di avere svolto delle indagini investigative all’esito delle quali era emerso, appunto, che il lavoratore, al di fuori delle fasce di reperibilità, si era dedicato alla predetta e non meglio specificata attività ludica asseritamente “incompatibile con lo stato di malattia”.
L’attività svolta dal ricorrente ed asseritamente “incompatibile con lo stato di malattia”, come risultante dalla relazione investigativa prodotta da controparte, era quella di “Birdwatching”, ossia di osservazione degli uccelli, peraltro praticata dal ricorrente solo per alcune ore nei giorni festivi e, comunque, sempre al di fuori delle fasce di reperibilità. Per il resto, la relazione investigativa prodotta dalla società riprendeva il lavoratore in circostanze assolutamente irrilevanti sotto il profilo disciplinare, quali un prelievo in banca e una cena in compagnia con la moglie e amici.
Il Tribunale di Latina, accogliendo la tesi difensiva del lavoratore, ha rilevato l’assoluta carenza di allegazione e l’assenza di qualsivoglia prova in ordine all’asserita incompatibilità della non meglio specificata “attività ludica” con lo stato di malattia dichiarato dal lavoratore e attestato dal medico di famiglia dello stesso.
Il Giudice, in particolare, ha evidenziato che l’attività di “Birdwatching” non risulta in alcun modo incompatibile con lo stato di malattia del ricorrente, affetto da “rialzo pressorio”, né tantomeno ostativa ad una completa guarigione del medesimo.
Sul punto, il Tribunale rileva che, sebbene il datore di lavoro possa procedere ad accertamenti di tipo sanitario volti a verificare l’effettiva sussistenza dello stato morboso dichiarato dal lavoratore, l’onere di provare che l’attività extralavorativa svolta sia ostativa ad una completa guarigione incombe sempre sul datore di lavoro.
Nel caso di specie, osserva il giudice, la società, pur avendone l’onere, non ha fornito alcuna prova, né mediante allegazioni mediche, che non risultano agli atti di causa, né con la relazione investigativa prodotta, la quale attesta esclusivamente che il lavoratore, al di fuori delle fasce di reperibilità, sia uscito dalla propria abitazione per svolgere attività del tutto compatibili con lo stato di malattia attestato.
Il Tribunale ha, quindi, rilevato l’insussistenza del fatto contestato al lavoratore, dichiarando illegittimo il licenziamento e ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre alla condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista ex art. 18, commi 4 e 7, legge n. 300/70 nella misura massima di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 22.02.2019, ha confermato quanto già accertato da Tribunale di Roma in merito all’illegittimità del trasferimento delle lavoratrici dipendenti di Telecom Italia S.p.A., e fruitrici dei benefici ex L. 104/92, presso il settore DAC ed all’accertamento della dequalificazione professionale subita dalle medesime.
La Corte di Appello ha innanzitutto confermato quanto statuito dal Tribunale di Roma in merito alla illegittimità dei trasferimenti delle lavoratrici dai propri settori di appartenenza al settore DAC (già CSA).
In particolare, secondo la Corte di appello, la società non aveva adempiuto all’onere di provare che le due sedi non costituissero unità produttive distinte, al fine di invocare l'esonero dei limiti al potere di trasferimento previsti dall'art. 2103 c.c., onere non adempiuto, in quanto l'estrema diversità delle attività svolte nella sede di destinazione rispetto a quelle svolte nelle sedi di provenienza fonda una grave presunzione del fatto che si tratti di unità produttive separate ed autonome. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 17.05.2019, ha confermato quanto già accertato da Tribunale di Roma in merito alla riconducibilità delle mansioni relative alle “condizioni agevolate” e “rimodulazione degli appuntamenti” a livelli inferiori di inquadramento rispetto al livello IV posseduto dalla lavoratrice.
In riferimento al danno, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza, la Corte, oltre a confermare l’accertamento del demansionamento, ha confermato anche il danno professionale liquidato in via equitativa dal giudice di prime cure, nonché quanto dal medesimo liquidato a titolo di danno morale.
Quanto sopra, evidenzia come la tesi difensiva avanzata dall’Avv. Salvagni in numerosi ricorsi patrocinati dall’omonimo studio, continui ad essere accolta tanto in primo grado, quanto nei successivi gradi di giudizio.
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con sentenza del 25.03.2019, la Corte di Appello di Roma, rigettando integralmente l’appello proposto dalla società, ha confermato quanto statuito dal giudice di primo grado in merito all’illegittimità dei numerosi contratti di somministrazione intercorsi tra le parti, alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e alla condanna del datore di lavoro al pagamento dell’indennità ex art. 32 L. 183/2010.
In particolare, la Corte ha ritenuto che non poteva ritenersi raggiunta la prova, di cui era onerato il datore di lavoro, dell’effettiva sussistenza delle ragioni giustificative e del nesso causale tra le ragioni indicate nei suddetti contratti e l’assunzione del lavoratore, anche in ragione della mancata coincidenza temporale tra le esigenze dichiarate in giudizio e le assunzioni del lavoratore.
Tale pronuncia, si pone in continuità rispetto al cospicuo contenzioso seguito dallo Studio Legale Salvagni e che, ad oggi, ha visto la vittoria nelle le cause dallo stesso patrocinate dal primo grado sino al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione.