Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con sentenza del 12 luglio 2018, n. 1585, il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso promosso da un lavoratore nei confronti di Ama S.p.A., ha riconosciuto il diritto di quest’ultimo ad essere inquadrato nel 7° livello del CCNL di settore in ragione delle mansioni superiori svolte dallo stesso dal luglio 2003, condannando l’azienda datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate medio tempore per un valore di oltre € 50.000,00.
Inoltre, il giudice del Lavoro ha riconosciuto l’illegittimità del demansionamento subito dal dipendente a far data dal 2006 e, pertanto, ha condannato Ama S.p.A. a risarcire il danno arrecatogli, liquidandolo, per quanto attiene al danno professionale, nella misura pari ad € 450.000,00 e, per quanto concerne il danno morale, nella misura di € 25.000,00. ...
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Con sentenza del 5 luglio 2018, n. 708, il Tribunale di Latina, sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso promosso da un lavoratore nei confronti Colgate Palmolive Italia S.r.l., ha dichiarato l’illegittimità del contratto di somministrazione intercorrente tra le parti, riconoscendo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e condannando altresì l’azienda convenuta al pagamento di tutte le retribuzione maturate nelle more del giudizio, a far data, rispettivamente, da gennaio 2011, per una somma complessiva di oltre 130.000,00 €.
In particolare, il giudice del lavoro ha rilevato l’assoluta genericità della clausola contenuta nel contratto di somministrazione e, in quanto tale, inidonea a specificare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che, ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. n. 276/2003, devono necessariamente sussistere al fine di legittimare la scelta dell’imprenditore di avvalersi di prestazioni svolte da lavoratori somministrati a tempo determinato. ...
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Il Tribunale di Latina, sez. Lav., con sentenza del 14 giugno 2018, n. 608, ha accolto il ricorso promosso da una lavoratrice nei confronti di Eurospin Lazio S.p.a. e, nel dichiarare l’illegittimità del contratto di somministrazione intercorrente tra le parti, ha riconosciuto la natura subordinata del relativo rapporto di lavoro; pertanto, ha condannato il datore di lavoro al pagamento di tutte le retribuzione maturate da novembre 2011, per un importo complessivo di oltre 130.000,00 €. ...
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Con decreto del 24 maggio 2018, n. 50193, Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, ha rigettato il reclamo proposto da Telecom Italia S.p.a avverso l’ordinanza che, resa in via d’urgenza dal giudice del lavoro di Roma, aveva dichiarato l’illegittimità del provvedimento con cui l’azienda aveva disposto il trasferimento di una lavoratrice presso la sede di Via Macchia Palocco in Roma e aveva adibito quest’ultima a mansioni di site specialist.
In particolare, il collegio, nel confermare l’interpretazione già offerta dal giudice di prima istanza, ha appurato la natura di trasferimento del provvedimento disposto unilateralmente da Telecom Italia S.p.a., nonostante quest’ultimo avesse interessato due sedi situate presso il medesimo comune di Roma.
Tanto premesso, il Tribunale, nel vagliare la legittimità dell’operazione di re-internalizzazione delle funzioni di portineria (cd. site specialist) nell’ambito del dipartimento Manteinance & Facilities di Telecom Italia S.p.a., ha ritenuto che il relativo provvedimento di trasferimento fosse stato disposto dall’azienda in violazione del nuovo testo dell’art. 2103 c.c.
Infatti, il suddetto provvedimento risulta fondato esclusivamente sull’esigenza di assegnare la lavoratrice alle mansioni di site specialist che, tuttavia, sono riconducibili al 3° livello di inquadramento, in quanto tali esponenzialmente inferiori a quello posseduto dalla dipendente.
Sul punto, il collegio ha precisato che le mansioni di site specialist comportano lo svolgimento di attività meramente esecutive, del tutto prive dell’autonomia e della decisionalità connotanti il 5° livello di inquadramento della lavoratrice.