Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 9.07.2025, ha accertato l’illegittimità del demansionamento di una dipendente Telecom, assistita dallo Studio Salvagni, dal 4° livello al 2° livello del CCNL Telecomunicazioni.
Il Giudice, richiamando i numerosi precedenti giurisprudenziali in cause analoghe, patrocinate tutte da questo studio legale, ha ritenuto sussistere l’illegittimo demansionamento della lavoratrice per essere stata adibita a mansioni ripetitive e prive di autonomia presso il settore ex DAC, consistenti nella normalizzazione di posta e contratti, piano voucher, ricerca di codici Ateco e postino intelligente, attività queste ritenute non riconducibili al livello 4° di inquadramento. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 30.01.2025, ha accertato l’illegittimità del demansionamento di una dipendente Telecom, assistita dallo Studio Salvagni, dapprima lasciata inattiva e prova di assegnazione di mansioni e, successivamente, per essere stata adibita a compititi riferibili al 2° livello del CCNL Telecomunicazioni. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 2 gennaio 2026, ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da tre medici oculisti assistiti dallo Studio Legale Salvagni con la collaborazione dell’avv. Caterina Scorrano, nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma, con riconoscimento della natura subordinata dei tre rapporti di formale collaborazione coordinata e continuativa, intervenuti per oltre 10 anni. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 2 dicembre 2025, ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accolto il ricorso proposto da una lavoratrice assistita dallo Studio Legale Salvagni, con la collaborazione dell’avv. Giulia Ausili, nei confronti di LAZIOCrea S.p.A., per il riconoscimento del superiore inquadramento.
In particolare, la Corte adita, condividendo il ragionamento del Tribunale, ha affermato che la lavoratrice, formalmente inquadrata come impiegata di 7° livello, in virtù di un accordo sindacale aziendale per la definizione dei profili professionali, sottoscritto dalla società e dalle OO.SS. in data 18.12.2007, aveva diritto ad essere inquadrata, sin dal 2012, nella categoria di Quadro, in quanto lo stesso accordo aziendale prevedeva il riconoscimento del superiore livello dopo 2 anni di comprovata esperienza di lavoro come Project manager; qualifica, questa, riconosciuta alla ricorrente dalla società a decorrere dal 2010. ...