Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con sentenza del 28 febbraio 2018, n. 1531, il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso promosso da una lavoratrice e, nell’accertare il grave demansionamento subito da quest’ultima a far data dall’agosto 2012, ha ordinato a Telecom Italia S.p.a. di adibirla alle mansioni del proprio livello di inquadramento, ovvero il 7° livello contrattuale; in ultimo, ha condannato la società resistente a risarcire il danno arrecato alla professionalità della ricorrente a causa del suddetto demansionamento.
Il caso di specie muove dal ricorso promosso da una dipendente di Telecom Italia S.p.a. che, a seguito di un precedente giudizio in cui era stata accertata la dequalificazione professionale, ha continuato ad essere adibita a mansioni inferiori, nonostante il Tribunale di Roma, con la precedente decisione, avesse ordinato a Telecom Italia S.p.a. di riassegnarla a mansioni confacenti al proprio bagaglio professionale, comunque riconducibili al 7° livello contrattuale.
Al contrario, la lavoratrice, a seguito della vittoria conseguita nel precedente giudizio, è stata trasferita presso il settore CSA (ora DAC), destinato a supportare il customer care aziendale, e, in quella sede, eÌ€ stata adibita a svolgere semplici compiti d’ufficio e data entry.
In particolare, sulla base dell’istruttoria testimoniale espletata, il giudice, confrontando le relative declaratorie contrattuali, ha accertato che le mansioni di inserimento dati per la pubblicazione di film (come, ad esempio, il titolo, i registi e gli attori dei film) in apposite maschere del programma, sono riferibili al 2° livello e, in quanto tali, risultano nettamente inferiori a quelle riconducibili al 7° livello di appartenenza delle lavoratrice che, in precedenza, svolgeva la funzione di Responsabile Commerciale (successivamente denominata KAM-Key Account Manager) e gestiva, autonomamente e in tutte le fasi del ciclo di vendita, un portafoglio clienti di rilevante importanza, interfacciandosi direttamente con la clientela e curando personalmente le trattative.
Pertanto, il giudice, anche in ragione dell’eccessivo divario tra le mansioni di appartenenza della ricorrente (7° livello) e quelle a cui la stessa è stata assegnata (2° livello) – inferiori di ben cinque livelli contrattuali rispetto alle prime – ha ritenuto gravemente illegittima la condotta datoriale che, in quanto tale, integra una violazione del disposto dell’art. 2103 c.c., nella formulazione ante e post riforma; infatti, il testo novellato in vigore dal 25 giugno 2015 prevede la possibilità di assegnare il lavoratore a mansioni inferiori solo in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali e, comunque, con il limite di un solo livello inferiore a quello contrattualmente posseduto.
Il Tribunale ha riconosciuto la natura elementare e ripetitiva delle attività di inserimento dati svolta dalla ricorrente, confermata dall’utilizzo di procedure e metodologie standardizzate del tutto incompatibili con i requisiti di autonomia e discrezionalità tipici delle attività di cui alla declaratoria di 7° livello contrattuale posseduto dalla lavoratrice; pertanto, ha disposto la riassegnazione della stessa a mansioni riconducibili al proprio livello contrattuale di appartenenza.
In ultimo, il giudice ha accertato il danno professionale subito dalla dipendente e, nel liquidare l’importo complessivo del risarcimento, ha considerato non soltanto la durata del demansionamento e il tipo di professionalità colpita (particolarmente elevata nel caso di specie), ma soprattutto l’inadempimento di Telecom Italia S.p.a. alla precedente sentenza resa a favore della lavoratrice.
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9783 del 29.11.2017, ha condannato la società per azioni Eurosanità alla riammissione in servizio di una lavoratrice per la quale è stata accertata l’irregolarità di una serie di contratti di somministrazione.
Le ragioni poste alla base della pronuncia del Giudice attengono a due diversi profili di illegittimità.
Il primo risiede nel mancato assolvimento dell’onere della prova (che si ricorda essere totalmente a carico del datore di lavoro) relativamente alla produzione del documento di valutazione dei rischi. Infatti, la convenuta si è limitata a produrre in giudizio solo i modelli informativi sui rischi che vengono allegati ai singoli contratti di somministrazione, ossia quelli sottoscritti dal lavoratore direttamente con l’Agenzia del lavoro; tali moduli prestampati, non corrispondendo al documento di valutazione dei rischi non possono integrare la condizione di liceità richiesta dall’art. 20, comma 5, del D. Lgs. 276/2003. ...
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Ordinanze concernenti la causa pubblicate su:
Lavoro e previdenza oggi, n. 5/6 2016, a cura di Paolo De Marco
Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 2/2016, a cura di Lorenzo Giasanti
Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.2/2017
Il Tribunale di Roma, con sent. n. 8106/17 del 5.10.2017, ha confermato la precedente ordinanza dello stesso Tribunale, con la quale l’Agenzia di somministrazione era stata condannata a reintegrare un lavoratore licenziato per giustificativo motivo, basato su un’asserita perdurante “mancanza di occasioni di lavoro”.
In questa vicenda, come anche in altra analoga fattispecie decisa precedentemente dal Tribunale di Velletri (e patrocinata sempre da questo studio, cfr. ord. n. 12411/16 del 29.07.2016, est. Falcione), il lavoratore, terminata la missione presso la società utilizzatrice cui era stato destinato, veniva collocato in disponibilità per “mancanza di occasioni di lavoro” e, in seguito, licenziato per il perdurare delle suddette condizioni. ...
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Il Tribunale di Latina, con ordinanza n. 11863 del 31.10.2017, ha accolto il ricorso promosso da una lavoratrice madre che era stata licenziata durante il primo anno di vita del figlio, condannando la società alla reintegrazione della medesima nonché al pagamento di tutte le retribuzioni dal giorno dell’illegittimo licenziamento a quello di effettiva reintegra.
In questa particolare vicenda, la società ha proceduto a licenziare la dipendente durante il periodo di maternità adducendo quale ragione posta alla base del recesso una presunta grave condotta della lavoratrice che sarebbe stata posta in essere, tuttavia, addirittura in un periodo antecedente a quello in cui la medesima aveva comunicato lo stato di gravidanza.
Infatti, la asserita giusta causa posta dalla società a fondamento del provvedimento disciplinare è stata ritenuta dal Giudice del tutto insussistente in quanto generica e totalmente sfornita di prova. A tal proposito, il Tribunale di Latina ha accertato che la società non ha in alcun modo provato, come sarebbe stato suo onere, né la colpa grave della lavoratrice (che si limitava ad eseguire le direttive dei propri responsabili), né il fatto in sé oggetto di contestazione, essendo la documentazione prodotta dalla resistente del tutto priva di rilevanza probatoria.
Pertanto, il Tribunale ha dichiarato la radicale nullità del licenziamento in quanto contrario ad uno specifico ed inderogabile divieto normativo, che non consente il licenziamento della lavoratrice madre nel primo anno di vita del bambino, a meno che non venga dimostrata una colpa grave della medesima.
La pronuncia in questione rappresenta certamente una conferma della centralità e dell’importanza dei diritti fondamentali dell’individuo, dei valori assoluti e primari della maternità e della famiglia che sono sanciti dalla Carta Costituzionale e che sono difesi da specifiche disposizioni normative inderogabili.
Il Tribunale di Latina, quindi, disponendo la reintegrazione della lavoratrice nel precedente posto di lavoro con diritto a percepire tutte le retribuzioni dalla data del licenziamento ad oggi, ha impedito al datore di lavoro di utilizzare una “fittizia” giusta causa per evadere una chiara e inderogabile norma di legge.