TELECOM CONDANNATA A RISARCIRE DUE LAVORATRICI PER DEMANSIONAMENTO SUBITO PRESSO IL DAC/CDA: IL TRIBUNALE DI ROMA ACCERTA CHE LE MANSIONI RELATIVE ALLE ULL E CONDIZIONI AGEVOLATE SONO DI 3° LIVELLO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con due sentenze del 15.11.2018, ha accertato l'illegittimo demansionamento professionale di due lavoratrici, entrambe assistite dallo Studio Salvagni e assegnate al DAC/CDA.

In particolare, il Giudice ha dichiarato che le mansioni di inserimento dati e semplice controllo a video di documentazione svolte dalle ricorrenti nell’ambito del servizio c.d. ULL e Condizioni Agevolate sono riconducibili, al massimo, al 3° livello del contratto collettivo applicato da Telecom, giacché estremamente standardizzate ed eseguite tramite procedure predefinite.

Tanto premesso, il Giudice ha accertato il grave demansionamento professionale subito dalle ricorrenti e, pertanto, ha condannato la Telecom ad adibire le lavoratrici alle mansioni di appartenenza, nonché al risarcimento del danno professionale subito dalle medesime per tutto il periodo in cui sono state assegnate al DAC, sulla base del parametro della retribuzione mensile.

Con questa pronuncia il Tribunale di Roma conferma nuovamente la tesi difensiva sostenuta dallo studio legale Salvagni e contribuisce a rendere ancora più concrete le prospettive di vittoria dei numerosi lavoratori che attendono l’esito dei propri ricorsi.

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SAN CAMILLO FORLANINI. MEDICO CON CONTRATTI DI COLLABORAZIONI PROFESSIONALI FITTIZIE: RICONOSCIMENTO DELLA SUBORDINAZIONE IN QUALITÀ DI DIRIGENTE MEDICO STRUTTURATO E CONDANNA OSPEDALE ALLA CORRESPONSIONE DI 130.000,00 €

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 16 ottobre 2018, il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto nei confronti dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini da un medico assistito dallo Studio legale Michelangelo Salvagni, ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto di formale collaborazione professionale intercorso tra le parti e, pertanto, ha condannato l’ospedale al versamento in favore della ricorrente dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché a corrisponderle la somma complessiva di € 130.000,00 a titolo di differenze retributive. ...

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DIPENDENTE AMA S.P.A. RISARCITO PER OLTRE €. 500.000,00 PER L’ACCERTAMENTO DI MANSIONI SUPERIORI E DI UN SUCCESSIVO DEMANSIONAMENTO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 12 luglio 2018, n. 1585, il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso promosso da un lavoratore nei confronti di Ama S.p.A., ha riconosciuto il diritto di quest’ultimo ad essere inquadrato nel 7° livello del CCNL di settore in ragione delle mansioni superiori svolte dallo stesso dal luglio 2003, condannando l’azienda datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate medio tempore per un valore di oltre € 50.000,00.

 Inoltre, il giudice del Lavoro ha riconosciuto l’illegittimità del demansionamento subito dal dipendente a far data dal 2006 e, pertanto, ha condannato Ama S.p.A. a risarcire il danno arrecatogli, liquidandolo, per quanto attiene al danno professionale, nella misura pari ad € 450.000,00 e, per quanto concerne il danno morale, nella misura di € 25.000,00. ...

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COLGATE PALMOLIVE ITALIA S.r.l CONDANNATA A RIASSUMERE IL DIPENDENTE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE E CONDANNATA A RISARCIRE IL LAVORATORE PER OLTRE 130.000,00 €.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 5 luglio 2018, n. 708, il Tribunale di Latina, sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso promosso da un lavoratore nei confronti Colgate Palmolive Italia S.r.l., ha dichiarato l’illegittimità del contratto di somministrazione intercorrente tra le parti, riconoscendo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e condannando altresì l’azienda convenuta al pagamento di tutte le retribuzione maturate nelle more del giudizio, a far data, rispettivamente, da gennaio 2011, per una somma complessiva di oltre 130.000,00 €.

In particolare, il giudice del lavoro ha rilevato l’assoluta genericità della clausola contenuta nel contratto di somministrazione e, in quanto tale, inidonea a specificare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che, ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. n. 276/2003, devono necessariamente sussistere al fine di legittimare la scelta dell’imprenditore di avvalersi di prestazioni svolte da lavoratori somministrati a tempo determinato. ...

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