JOB CENTER, TPC E MANCATA ASSEGNAZIONE DI LAVORO: CONDANNATA TELECOM ITALIA S.P.A. A RISARCIRE UNA DIPENDENTE DI 7° LIVELLO LASCIATA TOTALMENTE INATTIVA

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 1° marzo 2018, n. 1585, il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso promosso da una lavoratrice inquadrata nel 7° livello contrattuale, ha accertato il demansionamento dedotto da quest’ultimo, condannando Telecom Italia S.p.a. a risarcire il danno arrecato alla professionalità della ricorrente a causa del suddetto demansionamento.

Nel caso di specie, una dipendente di Telecom Italia S.p.a. inquadrata nel 7° livello contrattuale, dopo aver partecipato a molteplici incontri formativi presso il Job Center aziendale, sito in Via del Pellegrino e Viale Parco de Medici in Roma, è stata trasferita presso il settore Vendite Retail, ove è rimasta totalmente inattiva e sprovvista di mansioni specifiche, anche se formalmente adibita a mansioni di TPC.

Quindi, il giudice ha accolto il ricorso della lavoratrice assistita dallo studio legale Salvagni, accertando il demansionamento subito dalla stessa, che è stata lasciata totalemnte inattiva e priva di reali compiti da svolgere.

In particolare, il giudice ha ritenuto generiche le difese articolate da Telecom Italia S.p.a. che, limitandosi ad affermare la riconducibilità delle mansioni assegnate alla lavoratrice a quelle previste dalla relativa declaratoria contrattuale, non ha soddisfatto l’onere di specifica allegazione che gli spetta per legge.

Pertanto, sulla base di tali premesse, il giudice ha condannato Telecom Italia S.p.a. a risarcire il danno arrecato dall’illegittima condotta datoriale alla professionalità della lavoratrice, liquidandolo in misura pari al 100% della retribuzione per ogni mese di dequalificazione subita dalla ricorrente.

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GRAVE DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE AL DAC (ex CSA) ANCHE ALLA LUCE DEL NUOVO ART. 2103 C.C.: TELECOM ITALIA S.P.A. RISARCIRÀ LA LAVORATRICE INQUADRATA NEL 7° LIVELLO E ILLEGITTIMAMENTE ADIBITA AD ATTIVITÀ DI DATA ENTRY (2° LIVELLO)

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 28 febbraio 2018, n. 1531, il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso promosso da una lavoratrice e, nell’accertare il grave demansionamento subito da quest’ultima a far data dall’agosto 2012, ha ordinato a Telecom Italia S.p.a. di adibirla alle mansioni del proprio livello di inquadramento, ovvero il 7° livello contrattuale; in ultimo, ha condannato la società resistente a risarcire il danno arrecato alla professionalità della ricorrente a causa del suddetto demansionamento.

Il caso di specie muove dal ricorso promosso da una dipendente di Telecom Italia S.p.a. che, a seguito di un precedente giudizio in cui era stata accertata la dequalificazione professionale, ha continuato ad essere adibita a mansioni inferiori, nonostante il Tribunale di Roma, con la precedente decisione, avesse ordinato a Telecom Italia S.p.a. di riassegnarla a mansioni confacenti al proprio bagaglio professionale, comunque riconducibili al 7° livello contrattuale.

Al contrario, la lavoratrice, a seguito della vittoria conseguita nel precedente giudizio, è stata trasferita presso il settore CSA (ora DAC), destinato a supportare il customer care aziendale, e, in quella sede, eÌ€ stata adibita a svolgere semplici compiti d’ufficio e data entry.

In particolare, sulla base dell’istruttoria testimoniale espletata, il giudice, confrontando le relative declaratorie contrattuali, ha accertato che le mansioni di inserimento dati per la pubblicazione di film (come, ad esempio, il titolo, i registi e gli attori dei film) in apposite maschere del programma, sono riferibili al 2° livello e, in quanto tali, risultano nettamente inferiori a quelle riconducibili al 7° livello di appartenenza delle lavoratrice che, in precedenza, svolgeva la funzione di Responsabile Commerciale (successivamente denominata KAM-Key Account Manager) e gestiva, autonomamente e in tutte le fasi del ciclo di vendita, un portafoglio clienti di rilevante importanza, interfacciandosi direttamente con la clientela e curando personalmente le trattative.

Pertanto, il giudice, anche in ragione dell’eccessivo divario tra le mansioni di appartenenza della ricorrente (7° livello) e quelle a cui la stessa è stata assegnata (2° livello) – inferiori di ben cinque livelli contrattuali rispetto alle prime – ha ritenuto gravemente illegittima la condotta datoriale che, in quanto tale, integra una violazione del disposto dell’art. 2103 c.c., nella formulazione ante e post riforma; infatti, il testo novellato in vigore dal 25 giugno 2015 prevede la possibilità di assegnare il lavoratore a mansioni inferiori solo in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali e, comunque, con il limite di un solo livello inferiore a quello contrattualmente posseduto.

Il Tribunale ha riconosciuto la natura elementare e ripetitiva delle attività di inserimento dati svolta dalla ricorrente, confermata dall’utilizzo di procedure e metodologie standardizzate del tutto incompatibili con i requisiti di autonomia e discrezionalità tipici delle attività di cui alla declaratoria di 7° livello contrattuale posseduto dalla lavoratrice; pertanto, ha disposto la riassegnazione della stessa a mansioni riconducibili al proprio livello contrattuale di appartenenza.

In ultimo, il giudice ha accertato il danno professionale subito dalla dipendente e, nel liquidare l’importo complessivo del risarcimento, ha considerato non soltanto la durata del demansionamento e il tipo di professionalità colpita (particolarmente elevata nel caso di specie), ma soprattutto l’inadempimento di Telecom Italia S.p.a. alla precedente sentenza resa a favore della lavoratrice.

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ACCERTAMENTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO IRREGOLARE E CONSEGUENTE TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO: IL TRIBUNALE DI ROMA CONDANNA EUROSANITÀ S.p.A.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9783 del 29.11.2017, ha condannato la società per azioni Eurosanità alla riammissione in servizio di una lavoratrice per la quale è stata accertata l’irregolarità di una serie di contratti di somministrazione.

Le ragioni poste alla base della pronuncia del Giudice attengono a due diversi profili di illegittimità.

Il primo risiede nel mancato assolvimento dell’onere della prova (che si ricorda essere totalmente a carico del datore di lavoro) relativamente alla produzione del documento di valutazione dei rischi. Infatti, la convenuta si è limitata a produrre in giudizio solo i modelli informativi sui rischi che vengono allegati ai singoli contratti di somministrazione, ossia quelli sottoscritti dal lavoratore direttamente con l’Agenzia del lavoro; tali moduli prestampati, non corrispondendo al documento di valutazione dei rischi non possono integrare la condizione di liceità richiesta dall’art. 20, comma 5, del D. Lgs. 276/2003. ...

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LICENZIATO DALL’AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE PER UNA PRESUNTA “MANCANZA DI OCCASIONI DI LAVORO”: il Tribunale di Roma, condanna Randstad alla reintegra del lavoratore

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Ordinanze concernenti la causa pubblicate su:

 Lavoro e previdenza oggi, n. 5/6 2016, a cura di Paolo De Marco

 Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 2/2016, a cura di Lorenzo Giasanti

 Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.2/2017

CDSN Roma 

Il Tribunale di Roma, con sent. n. 8106/17 del 5.10.2017, ha confermato la precedente ordinanza dello stesso Tribunale, con la quale l’Agenzia di somministrazione era stata condannata a reintegrare un lavoratore licenziato per giustificativo motivo, basato su un’asserita perdurante “mancanza di occasioni di lavoro”.

In questa vicenda, come anche in altra analoga fattispecie decisa precedentemente dal Tribunale di Velletri (e patrocinata sempre da questo studio, cfr. ord. n. 12411/16 del 29.07.2016, est. Falcione), il lavoratore, terminata la missione presso la società utilizzatrice cui era stato destinato, veniva collocato in disponibilità per “mancanza di occasioni di lavoro” e, in seguito, licenziato per il perdurare delle suddette condizioni. ...

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