Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Latina, sez. Lav., con sentenza del 14 giugno 2018, n. 608, ha accolto il ricorso promosso da una lavoratrice nei confronti di Eurospin Lazio S.p.a. e, nel dichiarare l’illegittimità del contratto di somministrazione intercorrente tra le parti, ha riconosciuto la natura subordinata del relativo rapporto di lavoro; pertanto, ha condannato il datore di lavoro al pagamento di tutte le retribuzione maturate da novembre 2011, per un importo complessivo di oltre 130.000,00 €. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con decreto del 24 maggio 2018, n. 50193, Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, ha rigettato il reclamo proposto da Telecom Italia S.p.a avverso l’ordinanza che, resa in via d’urgenza dal giudice del lavoro di Roma, aveva dichiarato l’illegittimità del provvedimento con cui l’azienda aveva disposto il trasferimento di una lavoratrice presso la sede di Via Macchia Palocco in Roma e aveva adibito quest’ultima a mansioni di site specialist.
In particolare, il collegio, nel confermare l’interpretazione già offerta dal giudice di prima istanza, ha appurato la natura di trasferimento del provvedimento disposto unilateralmente da Telecom Italia S.p.a., nonostante quest’ultimo avesse interessato due sedi situate presso il medesimo comune di Roma.
Tanto premesso, il Tribunale, nel vagliare la legittimità dell’operazione di re-internalizzazione delle funzioni di portineria (cd. site specialist) nell’ambito del dipartimento Manteinance & Facilities di Telecom Italia S.p.a., ha ritenuto che il relativo provvedimento di trasferimento fosse stato disposto dall’azienda in violazione del nuovo testo dell’art. 2103 c.c.
Infatti, il suddetto provvedimento risulta fondato esclusivamente sull’esigenza di assegnare la lavoratrice alle mansioni di site specialist che, tuttavia, sono riconducibili al 3° livello di inquadramento, in quanto tali esponenzialmente inferiori a quello posseduto dalla dipendente.
Sul punto, il collegio ha precisato che le mansioni di site specialist comportano lo svolgimento di attività meramente esecutive, del tutto prive dell’autonomia e della decisionalità connotanti il 5° livello di inquadramento della lavoratrice.
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Articolo pubblicato su www.csdnroma.it
Ordinanza pubblicata su www.wikilabour.it
Con ordinanza del 1° marzo 2018, n. 19551, Il Tribunale di Roma accoglie il ricorso promosso in via d’urgenza da una lavoratrice e riconosce l’illegittimità del provvedimento di trasferimento presso la sede di Via Macchia Palocco in Roma e della relativa assegnazione alle mansioni di site specialist disposti da Telecom Italia S.p.a.; pertanto, il giudice condanna l’azienda a ritrasferire la dipendente nella sede presso cui la stessa era adibita in precedenza (Via di Val Cannuta in Roma), nonché a reintegrarla nelle mansioni di V° livello precedentemente espletate in tale ultima sede, accertando l’illegittimità della dequalificazione subita dalla lavoratrice per essere stata assegnata alle mansioni di portierato – site specialist dal 1° luglio 2017. ...
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Con sentenza del 26 marzo 2018, n. 2383, il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso promosso da una lavoratrice e, nell’accertare la grave dequalificazione subita da quest’ultima a far data dall’aprile 2012, ha ordinato a Telecom Italia S.p.a. di adibirla alle mansioni del proprio livello di inquadramento, ovvero il 4° livello contrattuale; in ultimo, ha condannato la società resistente a risarcire il danno arrecato alla professionalità della ricorrente a causa del suddetto demansionamento.
Il caso di specie muove dal ricorso promosso da una dipendente di Telecom Italia S.p.a. che, inquadrata nel 4° livello contrattuale, a seguito di una riorganizzazione aziendale, è stata trasferita presso il settore CSA (ora DAC), destinato a supportare il customer care aziendale, e, in quella sede, eÌ€ stata adibita a svolgere attività di back office, precedentemente affidate a società esterne.
In particolare, sulla base dell’istruttoria testimoniale espletata, il giudice, confrontando le relative declaratorie contrattuali, ha accertato che le nuove mansioni cui è stata adibita la ricorrente (quali, ad esempio, l’espletamento delle verifiche relative alle fatture inesitate o, a far data dal gennaio 2015, lo smistamento dei reclami tramite la piattaforma informatica DMS e CRM), sono nettamente inferiori a quelle riconducibili al 4° livello di appartenenza delle lavoratrice che, in precedenza, aveva svolto attività di segreteria, occupandosi della gestione ordinaria delle presenze e dei rimborsi spese del personale, nonché, dal 2001, delle pratiche di infortunio dei dipendenti presso il Servizio di Prevenzione e Protezione Ambiente.
In particolare, il Tribunale, nell’accertare la dequalificazione subita dalla ricorrente, si è soffermato sulla totale assenza di autonomia operativa connotante lo svolgimento delle nuove mansioni assegnate a quest’ultima che, espletabili attraverso l’utilizzo di procedure e sistemi ad hoc che non necessitano di alcuna valutazione personale, sono riconducibili al 2° livello di inquadramento contrattuale.
Pertanto, il giudice ha riconosciuto una grave violazione dell’art. 2103 c.c., dichiarando illegittimo l’esercizio dello ius variandi da parte di Telecom Italia S.p.a. nei confronti della ricorrente, condannando l’azienda a disporre la riassegnazione della stessa a mansioni di 4° livello.
In ultimo, il Tribunale ha accertato il danno professionale subito dalla dipendente liquidato in misura pari al 25% della retribuzione mensile percepita.