IL TRIBUNALE DI LATINA REINTEGRA LA LAVORATRICE IN MATERNITÀ VITTIMA DI UN LICENZIAMENTO DISCIPLINARE: LA GIUSTA CAUSA È INESISTENTE

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

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Il Tribunale di Latina, con ordinanza n. 11863 del 31.10.2017, ha accolto il ricorso promosso da una lavoratrice madre che era stata licenziata durante il primo anno di vita del figlio, condannando la società alla reintegrazione della medesima nonché al pagamento di tutte le retribuzioni dal giorno dell’illegittimo licenziamento a quello di effettiva reintegra.

In questa particolare vicenda, la società ha proceduto a licenziare la dipendente durante il periodo di maternità adducendo quale ragione posta alla base del recesso una presunta grave condotta della lavoratrice che sarebbe stata posta in essere, tuttavia, addirittura in un periodo antecedente a quello in cui la medesima aveva comunicato lo stato di gravidanza.

Infatti, la asserita giusta causa posta dalla società a fondamento del provvedimento disciplinare è stata ritenuta dal Giudice del tutto insussistente in quanto generica e totalmente sfornita di prova. A tal proposito, il Tribunale di Latina ha accertato che la società non ha in alcun modo provato, come sarebbe stato suo onere, né la colpa grave della lavoratrice (che si limitava ad eseguire le direttive dei propri responsabili), né il fatto in sé oggetto di contestazione, essendo la documentazione prodotta dalla resistente del tutto priva di rilevanza probatoria.

Pertanto, il Tribunale ha dichiarato la radicale nullità del licenziamento in quanto contrario ad uno specifico ed inderogabile divieto normativo, che non consente il licenziamento della lavoratrice madre nel primo anno di vita del bambino, a meno che non venga dimostrata una colpa grave della medesima.

La pronuncia in questione rappresenta certamente una conferma della centralità e dell’importanza dei diritti fondamentali dell’individuo, dei valori assoluti e primari della maternità e della famiglia che sono sanciti dalla Carta Costituzionale e che sono difesi da specifiche disposizioni normative inderogabili.

Il Tribunale di Latina, quindi, disponendo la reintegrazione della lavoratrice nel precedente posto di lavoro con diritto a percepire tutte le retribuzioni dalla data del licenziamento ad oggi, ha impedito al datore di lavoro di utilizzare una “fittizia” giusta causa per evadere una chiara e inderogabile norma di legge.

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ALMAVIVA: REINTEGRATO IL 154ESIMO LAVORATORE PER VIOLAZIONE DEI CRITERI DI SCELTA. La mancata comparazione rivela la volontà discriminatoria

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con ordinanza n. 108215 del 17 novembre 2017, ha reintegrato un altro dipendente di Almaviva (difeso da questo Studio Legale) che era stato estromesso a seguito della ormai nota procedura di licenziamento collettivo conclusasi nel dicembre del 2016, condannando la società al pagamento di tutte le retribuzioni dal giorno del recesso a quello di effettiva reintegra.

Come già abbondantemente riportato dai maggiori media nazionali, il Giudice ha accertato – in questa ordinanza, come in quelle del giorno precedente (vedi La Repubblica del 17/112017 e Il Fatto Quotidiano del 17/11/2017) – l’illegittimità del licenziamento a seguito della mancata effettuazione della comparazione dei lavoratori su tutto il complesso aziendale poiché, senza reali giustificazioni, la società ha proceduto ad un irragionevole ed irrazionale restringimento del perimetro aziendale sul quale applicare i criteri legali per la collocazione in mobilità.

In sostanza, ed è questo il motivo che rende illegittimo il licenziamento secondo la prospettazione del Tribunale di Roma, si sono scelti i lavoratori da estromettere comparando soltanto quelli della sede di Roma e non anche quelli impiegati nelle altre sedi sparse su tutto il territorio nazionale, violando con tale scelta l’art. 5 della legge 223/1991.

Il Tribunale di Roma, inoltre, ha rilevato la natura discriminatoria della scelta operata dalla società di licenziare i soli lavoratori addetti alla sede di Roma in quanto i medesimi non avevano accettato il taglio delle retribuzioni e del tfr, proposto, invece, anche per il tramite dei sindacati, quale misura alternativa al licenziamento stesso. Sul punto, scrive il Giudice che “… appare evidente che tale scelta, ..., si risolve in una vera e propria illegittima discriminazione: chi non accetta di vedersi abbattere la retribuzione (a parità di orario e di mansioni) e lo stesso tfr, in spregio dell’art. 2103 cod. civ., dell’art. 36 Cost. e di numerosi altri precetti costituzionali ancora vigenti, viene licenziato e chi accetta viene invece salvato. Un messaggio davvero inquietante anche per il futuro e che si traduce comunque in una condotta illegittima perché attribuisce valore decisivo ai fini della scelta dei lavoratori da licenziare, pur se tramite lo schermo dell’accordo sindacale, ad un fattore (il maggiore costo del personale di una certa sede rispetto ad altre) che per legge è invece del tutto irrilevante a questo fine”.

Il Giudice ha quindi dichiarato l’illegittimità del licenziamento ritenendo violati i criteri legali di scelta, nello specifico per la mancata comparazione dei lavoratori licenziati sull’intero complesso aziendale.

L’azienda, pertanto, pensando di trovare un giusto riparo grazie allo “scudo” dell’accordo sindacale, ha illegittimamente licenziato i lavoratori colpevoli di non aver accettato tale aberrante compromesso.

Il criterio posto alla base del licenziamento collettivo, ossia quello di limitare la procedura ai soli dipendenti della sede di Roma, senza considerare l’eventuale fungibilità delle mansioni espletate dai medesimi e quindi la loro collocazione presso le altre sedi site sul territorio nazionale, viola i criteri di scelta così come previsti dalla legge.

Nulla hanno potuto dimostrare le giustificazioni che la società ha posto a fondamento della scelta di limitare la procedura ai soli dipendenti della sede di Roma, sia in tema di infungibilità, sia a in tema di distanza geografica o per generiche e non provate esigenze organizzative, essendo evidente che l’unico tratto distintivo tra la sede romana e le altre era il maggior costo del lavoro a causa del diniego al taglio salariale.

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CONDANNATA LA TELECOM: il Tribunale di Roma riconosce il diritto del lavoratore all'inquadramento al superiore VI livello e al conseguente trattamento retributivo

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 8574/2017 del 20.10.2017, ha riconosciuto il diritto di un lavoratore ad essere inquadrato nel VI livello del CCNL Telecomunicazioni e ha condannato la Telecom Italia S.p.A. al conseguente pagamento delle differenze retributive per tutto il periodo in cui ha accertato che il lavoratore ha svolto mansioni superiori.

Nel caso di specie, il dipendente – inquadrato nel V livello del CCNL Telecomunicazioni – ha dimostrato, in base alle deduzioni del ricorso confermate dall’escussione dei testi in corso di causa, di aver svolto mansioni riconducibili alla declaratoria di VI livello del contratto collettivo. ...

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GRAVE DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE: Telecom deve risarcire il lavoratore che era stato illegittimamente adibito ad attività di "ull" e "tipizzazioni"

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 8311/2017 del 30.10.2017, ha condannato la società Telecom Italia S.p.A. a risarcire un suo dipendente a seguito di un accertato periodo di demansionamento professionale pari a circa 36 mesi e di ben tre livelli inferiori (dal V al II livello), dichiarando il diritto del lavoratore ad essere adibito a mansioni equivalenti a quelle svolte precedentemente al demansionamento e, in ogni caso, riconducibili al proprio V livello di inquadramento contrattuale.

La vicenda in questione si incentra sulle attività svolte dal lavoratore a partire dall’ottobre del 2012 in poi quando la società datrice di lavoro ha provveduto ad assegnare al suddetto dipendente, nell’ambito del customer care e del back office, compiti relativi alle attività di “ULL” e “Tipizzazioni” (consistenti, la prima, nel contattare telefonicamente il cliente in base ad un elenco di domande predefinite e, la seconda, nell’inserimento di dati in una maschera a video scegliendo tra opzioni standard di un menu a tendina).

In particolare, il Giudice ha accertato che tali mansioni sono riferibili al II livello e, quindi, non riconducibili alla declaratoria contrattuale del V livello del CCNL telecomunicazioni, ossia quello posseduto dal ricorrente e non equivalenti a quelle svolte in precedenza (prima del 2012) di tipo specialistico con qualifica di “Project Manager in ambito progettazione di rete.

Tale condotta datoriale, consistente nell’adibizione a mansioni inferiori riconducibili al II livello e, quindi, di tre livelli inferiori rispetto a quello contrattualmente previsto, risulta illegittima sia alla luce del testo dell’art. 2103 c.c. ante riforma, sia alla luce di quello novellato (in vigore dal 25 giugno 2015) che prevede la possibilità di assegnare il lavoratore a mansioni inferiori solo in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali e, comunque, con il limite di un solo livello inferiore a quello contrattualmente posseduto.

Il Giudice ha riconosciuto, infatti, la natura elementare e ripetitiva delle attività di “ULL” e “Tipizzazioni” a cui era stato adibito il lavoratore, confermata dall’utilizzo di procedure e metodologie standardizzate incompatibili con i requisiti di autonomia e discrezionalità tipici delle attività di cui alla declaratoria di V livello contrattuale posseduto del lavoratore.

Il Giudice sul punto ha dichiarato che le mansioni svolte dall’ottobre del 2012 in poi fossero “ben lontane dai compiti specialistici ad elevata tecnicalità, connotati da significativa autonomia e decisionalità e richiedenti capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche”, condannando la Telecom al risarcimento del danno professionale in favore del dipendente. Il Tribunale di Roma ha disposto l’adibizione del lavoratore a mansioni riconducibili al V livello contrattuale di appartenenza.

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