Il Tribunale di Roma, con sentenza del 20 giugno 2017, ha condannato la Telecom Italia S.p.A. a risarcire una lavoratrice per una somma pari a 64.000 euro, ordinando inoltre alla società di adibire la dipendente a mansioni riconducibili al livello V di appartenenza.
La ricorrente, infatti, inquadrata contrattualmente al V livello del CCNL Telecomunicazioni, aveva iniziato un contenzioso contro il datore di lavoro volto ad ottenere l’accertamento della illegittimità del demansionamento professionale subito per aver svolto mansioni inferiori dalla fine del 2012 in poi. ...
Con le ordinanze del 22.06.2017, il Tribunale di Latina, Sezione Lavoro pronunciandosi sui ricorsi avverso i licenziamenti collettivi intimati da Aviointeriors S.p.A. nel 2014, ha condannato la Società alla reintegra nel posto di lavoro, nonché al pagamento della massima indennità risarcitoria (12 mensilità), per altri due lavoratori. Il giudice, infatti, ha ravvisato, anche in questi casi, la violazione dei criteri utilizzati per selezionare il personale da collocare in mobilità e ha annullato i licenziamenti. ...
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8617/2015, ha condannato la società ISA – Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. a riconoscere il livello contrattuale superiore di quadro ad un lavoratore che per 6 anni aveva svolto mansioni non corrispondenti al suo inquadramento, nonché a corrispondere al medesimo tutte le differenze retributive per il periodo contestato.
La vicenda in concreto riguardava un dipendente adibito a mansioni di elevata responsabilità e autonomia, con requisiti di iniziativa personale e capacità decisionale tipiche della figura aziendale del Project Manager; il magistrato ha accertato che le attività lavorative svolte in concreto dal lavoratore non rientravano nel livello in cui lo stesso era inquadrato, bensì corrispondevano al livello superiore di quadro. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con la sentenza n. 5548, pubblicata il 21.02.2017, la Corte d’Appello di Roma ha accertato un demansionamento ai danni di un lavoratore SELEX (ora LEONARDO – FINMECCANICA) per un periodo complessivo di 34 mesi e ha conseguentemente ordinato alla società l’adibizione del dipendente a mansioni corrispondenti alla sua qualifica contrattuale (Quadro cat. 7), oltre a condannare la società stessa al risarcimento, in favore del medesimo, per tanti mesi quanti sono quelli del periodo interessato dalla condotta datoriale illegittima.
In questa vicenda, come è stato accertato dai giudici, un dipendente SELEX Sistemi Integrati S.p.A. (poi SELEX ES, ora LEONARDO FINMECCANICA), che fino al periodo contestato svolgeva attività di progettazione e/o di elevata responsabilità, veniva posto in condizione di inattività totale per circa 31 mesi e veniva adibito a mansioni inferiori per poche ore al giorno per ulteriori 3 mesi.
Il Tribunale di Roma prima, e la Corte d’Appello poi, hanno riscontrato che le mansioni svolte dal suddetto lavoratore nel periodo oggetto di causa non potevano in alcun modo rientrare nella declaratoria del profilo professionale contrattualmente posseduto dal dipendente, accertando la totale assenza dei requisiti appartenenti al livello di Quadro cat. 7 (capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, …, coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, ecc…) nelle attività, o nella inattività, svolte dal medesimo nell’intervallo di tempo dal 2005 al 2009, ossia nell’intero periodo oggetto di giudizio.
La Corte d’Appello, in ragione dell’accertamento sopra descritto, ha ritenuto sussistere un danno non patrimoniale risarcibile, derivante dalla dequalificazione professionale, quantificando il risarcimento in ragione di più fattori tra i quali, ad esempio: a) la lunga durata del demansionamento; b) gli effetti negativi sulle abitudini di vita, sull’immagine e sulle relazioni sul luogo di lavoro; c) la gravità della situazione in termini di estromissione da qualsiasi catena decisionale dell’azienda; d) la conoscibilità di tale situazione all’interno e all’esterno dell’ambiente di lavoro. I Giudici, pertanto, hanno condannato la società al risarcimento del danno in favore del lavoratore in base alla grave situazione accertata in concreto e, ordinando l’adibizione del dipendente a mansioni appartenenti al proprio livello contrattuale, hanno sentenziato la fine di una situazione di grave illegittimità.