LA CORTE D'APPELLO DI ROMA CONDANNA TELECOM AL RISARCIMENTO DEL DANNO PROFESSIONALE E BIOLOGICO PER UN DEMANSIONAMENTO DI OLTRE 6 ANNI

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con la sentenza n. 5265/2016, pubblicata il 23 marzo 2017, la Corte d’Appello di Roma ha accertato, confermando in parte la sentenza di primo grado, il grave demansionamento perpetrato ai danni di un lavoratore di Telecom Italia per un periodo complessivo di circa sei anni. I giudici di Appello hanno condannato la società sia al risarcimento del danno professionale (parametrandolo sulla retribuzione mensile del lavoratore per tutto il periodo in cui lo stesso è stato dequalificato e pari a 6 anni) sia al risarcimento del danno biologico, ordinando alla Telecom di adibire il lavoratore a mansioni riferibili al VII livello.

Il caso riguarda la vicenda riguarda un dipendente Telecom, inquadrato al VII livello del CCNL di settore, che durante il rapporto di lavoro aveva svolto mansioni di progettazione e di responsabile della programmazione commerciale ma che, da una certa data in poi era invece stato adibito a mansioni di mera compilazione di fogli excel sui cui riportare dei dati e, in altri casi, assegnato alla distribuzione di elenchi telefonici; il lavoratore, inoltre, per lunghi periodi durante i 6 anni di dequalificazione era stato lasciato completamente inattivo e senza alcun compito da svolgere. Nel corso dei procedimenti, di primo e secondo grado, i giudici hanno accertato la rilevante differenza quantitativa e qualitativa tra le attività lavorative svolte prima del periodo contestato e quelle, poche e inconsistenti, riferibili alla dequalificazione professionale oggetto di causa.

A tal proposito, i giudici hanno quindi accertato il gravissimo e prolungato demansionamento subito dal lavoratore; tale condotta della società ha determinato un grave danno alla professionalità del dipendente che, anche considerando l’età anagrafica del medesimo e le modalità dell’avvenuto demansionamento, è stato calcolato sul parametro del 50% della retribuzione mensile percepita dal lavoratore e quindi determinando un risarcimento del danno moltiplicato per tanti mesi quanti sono stati quelli dell’accertata condotta illecita dell’azienda, (il tutto per un totale di 6 anni).

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IL TRIBUNALE ANNULLA IL TRASFERIMENTO DISPOSTO DA TELECOM ITALIA S.p.A. nei confronti di una lavoratrice titolare delle tutele di cui all'art. 33, c. 6, L. 104/92

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma con ordinanza cautelare n. 123915/2016 ha disposto la sospensione dell’efficacia del trasferimento di una lavoratrice Telecom Italia S.p.A. e ordinato alla Società l’adibizione della medesima presso la sede di provenienza. Il ricorso d’urgenza veniva promosso dalla ricorrente a causa di un trasferimento della sede di lavoro, subito nonostante la medesima fosse affetta da grave patologia ritualmente certificata e per la quale aveva il riconoscimento della titolarità dei benefici previsti dalla legge n. 104/92, già dall’inizio dell’anno 2010. La vicenda vagliata dal Tribunale di Roma è di grande interesse perché affronta alcune questioni estremamente rilevanti ai fini della tutela del lavoratore in caso di trasferimento: il rapporto tra le tutele della legge 104/92 e il potere datoriale di trasferimento, affrontando anche la tematica della identificazione dell’unità produttiva. ...

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Il TRIBUNALE DI ROMA ANNULLA IL TRASFERIMENTO DISPOSTO DA TELECOM

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma con ordinanza cautelare n. 123915/2016, confermata anche in sede di reclamo, ha disposto la sospensione dell’efficacia del trasferimento di una lavoratrice Telecom Italia S.p.A. e ordinato alla Società l’adibizione della medesima presso la sede di provenienza. In questa complessa e delicata vicenda spicca con particolare evidenza la nozione di trasferimento che viene affrontata, ancora una volta, dalla giurisprudenza; la decisione del Tribunale di Roma è di straordinario interesse perché tocca un tema che potenzialmente riguarda, o potrebbe farlo, un numero elevatissimo di lavoratori. Il concetto di unità produttiva e la nozione di trasferimento sono fortemente in relazione tra loro e nulla stabilisce in più o in meno il contratto collettivo. ...

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VINTI TUTTI I RICORSI CONTRO I LICENZIAMENTI COLLETTIVI AVIOINTERIORS S.p.A.: il Tribunale di Latina condanna la società a reintegrare i lavoratori per la violazione dei criteri di scelta

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Latina, pronunciandosi sui ricorsi avverso i licenziamenti collettivi intimati da Aviointeriors S.p.A. nel 2014, ha condannato la Società alla reintegra nel posto di lavoro di tutti i ricorrenti, nonché al pagamento della massima indennità risarcitoria (12 mensilità). Il giudice, infatti, ha ravvisato la violazione dei criteri utilizzati per selezionare il personale da collocare in mobilità e ha annullato i licenziamenti.

La procedura di licenziamento collettivo si fonda sulla rigorosa applicazione di criteri di scelta che devono essere correttamente utilizzati per individuare i lavoratori da porre al di fuori del perimetro aziendale; nel caso di specie, la Società ha utilizzato i criteri di scelta legali e ha quindi fatto riferimento ai “carichi di famiglia, all’anzianità e alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative”, attribuendo un punteggio per ognuno dei citati criteri, la cui somma corrisponde al punteggio totale di ogni lavoratore e ne determina la posizione in lista. I ricorrenti, contestando la corretta applicazione dei criteri legali, hanno dimostrato in giudizio che avrebbero dovuto vedersi assegnare un punteggio diverso da quello riportato nella comunicazione conclusiva. L’attribuzione dei punteggi, come è emerso nel corso del contenzioso, è stata determinata dall’erronea considerazione sia dell’anzianità che delle esigenze tecnico-produttive, essendo i ricorrenti più anziani di quanto considerato e, soprattutto, essendo essi idonei ad espletare mansioni in altri reparti (almeno 5 diversi reparti). Pertanto, il Giudice ha ritenuto che il punteggio totale che avrebbero dovuto avere i lavoratori licenziati risultava molto più alto di quello attribuito dalla Aviointeriors e, quindi, idoneo ad evitare il licenziamento dei ricorrenti. La Società, di contro, non è riuscita a dimostrare la correttezza dell’applicazione dei criteri di scelta in merito all’anzianità o alle esigenze tecnico-produttive.

Secondo il Tribunale di Latina, che accoglie totalmente la domanda dei ricorrenti, la società avrebbe dovuto confrontare i lavoratori licenziati sull’intero complesso aziendale e quindi su tutti i reparti dell’azienda.

Alla luce di tali evidenze, il Tribunale ha reintegrato i lavoratori condannando la società al pagamento di 12 mensilità.

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