Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 5390/2016, pubblicata il 16.12.2016, ha accertato che un dipendente Telecom, inquadrato formalmente nel livello IV del CCNL, durante il rapporto di lavoro aveva invece svolto mansioni superiori riferibili al V livello, condannando così la società al pagamento di tutte le differenze retributive per il passato e riconoscendo, peraltro, il diritto all’inquadramento nel V livello. La Corte d’Appello di Roma ha inoltre accertato che il lavoratore, successivamente al periodo in cui aveva svolto mansioni superiori, era stato illegittimamente trasferito ad altra sede di lavoro e, poi, adibito a mansioni inferiori non riferibili al livello di inquadramento né alla pregressa attività lavorativa. I giudici hanno quantificato il danno alla professionalità liquidandolo in misura pari al 60% della retribuzione mensile per tutto il periodo di dequalificazione, ossia 6 anni. ...
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 20 giugno 2017, ha condannato la Telecom Italia S.p.A. a risarcire una lavoratrice per una somma pari a 64.000 euro, ordinando inoltre alla società di adibire la dipendente a mansioni riconducibili al livello V di appartenenza.
La ricorrente, infatti, inquadrata contrattualmente al V livello del CCNL Telecomunicazioni, aveva iniziato un contenzioso contro il datore di lavoro volto ad ottenere l’accertamento della illegittimità del demansionamento professionale subito per aver svolto mansioni inferiori dalla fine del 2012 in poi. ...
Con le ordinanze del 22.06.2017, il Tribunale di Latina, Sezione Lavoro pronunciandosi sui ricorsi avverso i licenziamenti collettivi intimati da Aviointeriors S.p.A. nel 2014, ha condannato la Società alla reintegra nel posto di lavoro, nonché al pagamento della massima indennità risarcitoria (12 mensilità), per altri due lavoratori. Il giudice, infatti, ha ravvisato, anche in questi casi, la violazione dei criteri utilizzati per selezionare il personale da collocare in mobilità e ha annullato i licenziamenti. ...
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8617/2015, ha condannato la società ISA – Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. a riconoscere il livello contrattuale superiore di quadro ad un lavoratore che per 6 anni aveva svolto mansioni non corrispondenti al suo inquadramento, nonché a corrispondere al medesimo tutte le differenze retributive per il periodo contestato.
La vicenda in concreto riguardava un dipendente adibito a mansioni di elevata responsabilità e autonomia, con requisiti di iniziativa personale e capacità decisionale tipiche della figura aziendale del Project Manager; il magistrato ha accertato che le attività lavorative svolte in concreto dal lavoratore non rientravano nel livello in cui lo stesso era inquadrato, bensì corrispondevano al livello superiore di quadro. ...