Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con sentenza del 13.05.2024 la Corte di appello di Roma ha accolto l’appello proposto dal lavoratore avverso la sentenza del Tribunale di Velletri che, in primo grado - ove il medesimo era difeso da altro studio legale - aveva rigettato il ricorso.
In particolare, i giudici di secondo grado hanno accertato che il pluriennale rapporto di lavoro formalmente intercorso tra il lavoratore e le società formali datrici di lavoro - società di consulenza informatica che si limitavano alla mera fornitura di manodopera (cd. Body Rental) - doveva in realtà essere imputato alla Telecom Italia in qualità di effettivo datore di lavoro.
Nel caso di specie, il lavoratore, dal 31.3.2008, aveva prestato la propria attività lavorativa di natura subordinata - svolgendo mansioni di tipo informatico - direttamente in favore della Telecom, ricevendo disposizioni specifiche, direttive e indicazioni dai referenti della società stessa, essendo inoltre sottoposti, da parte degli stessi, al controllo e/o riscontro della propria prestazione lavorativa.
In particolare, il giudice ha focalizzato il proprio ragionamento decisorio sulla mancata prova dell’esistenza di uno o più contratti di appalto tra le formali datrici di lavoro succedutesi nel tempo e la Telecom Italia in quanto, tra la documentazione prodotta dalla società, non vi era alcun contratto di appalto tra le stesse, titolo che avrebbe giustificato le prestazioni poste in essere dal lavoratore in suo favore.
Alla luce delle risultanze emerse dall’istruttoria testimoniale e, soprattutto, della documentazione prodotta, la Corte di appello, pertanto, ha dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, intercorso con la Telecom in modo irregolare, ancora in essere, condannando la Società alla riammissione in servizio del lavoratore e al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito con i formali datori di lavoro e quanto il medesimo avrebbe dovuto percepire qualora assunto dalla Telecom sin dall’origine.
Un noto Gruppo nazionale che si occupa di Sanità e che gestisce case di cura e un Policlinico, ha illegittimamente licenziato un operatore socio sanitario (O.S.S.) per impossibilità sopravvenuta alla prestazione lavorativa a seguito del giudizio di idoneità parziale espresso dal medico competente che aveva prescritto, quali limitazioni, la non adibizione sia a mansioni che prevedessero la movimentazione manuale di carichi sia di non adibirlo al lavoro notturno e stressogeno. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Sentenza segnalata su Wikilabour
Il Tribunale di Roma con ordinanza del 18 dicembre 2023, ha accolto la domanda della ricorrente accedendo alla tesi dello Studio Legale Salvagni per cui le patologie di cui è affetta la lavoratrice, tra cui la fibromialgia, integrano una condizione di disabilità, con conseguente obbligo datoriale di realizzare gli accomodamenti ragionevoli. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Una lavoratrice dipendente della società GSE- Gestore dei Servizi Energetici, e difesa dallo Studio Legale Salvagni, instaurava un giudizio presso il Tribunale di Roma per far accertare, per un verso, il diritto all’inquadramento superiore con riferimento alle mansioni espletate in qualità di Buyer durante il rapporto lavoro; per un altro, per far dichiarare l’illegittima condotta aziendale che, a seguito della lettera di messa in mora per rivendicare il superiore inquadramento, l’aveva lasciata praticamente inattiva, sottraendole tutte le funzioni proprie del Buyer e assegnandola, solo residualmente, a lavorazioni semplici che la occupavano al massimo per 20 minuti. ...