LAZIOCREA S.P.A. CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO PROFESSIONALE E BIOLOGICO PER UN DEMANSIONAMENTO DI 10 ANNI DI UNA LAVORATRICE DI SETTIMO LIVELLO LASCIATA INATTIVA E ADIBITA A MANSIONI DI 4 LIVELLI INFERIORI.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La vicenda tratta il caso di una lavoratrice, inquadrata nel 7 Livello del CCNL Metalmeccanici, che durante il rapporto di lavoro aveva espletato sino al 2007 mansioni di Responsabile di una rilevante Funzione aziendale, con direzione e coordinamento di risorse.

La prestatrice instaurava un giudizio presso il Tribunale di Roma lamentando di essere stata adibita, dal luglio 2007 e fino al dicembre 2017, a mansioni inferiori e, comunque, non equivalenti rispetto a quelle che aveva espletato in precedenza quale Responsabile della suddetta Funzione di 7 livello, in quanto, nel tempo, veniva illegittimamente spostata a vari Settori e Funzioni e formalmente assegnata e ruoli provi di contenuto sino al 2013, venendo lasciata sostanzialmente inattiva e priva di reali compiti da svolgere. ...

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DAIKIN EUROPE APPLIED S.P.A.: IL LAVORATORE VINCE IL RICORSO D’URGENZA E LA SOCIETÀ DEVE ADIBIRLO A MANSIONI PROPRIE DEL SUO LIVELLO INQUADRAMENTO (C2 del CCNL Metalmeccanica industria).

Errata corrige 21 OTT 2023

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

 

Con ordinanza dell’1.08.2023, il Tribunale di Velletri ha accolto il ricorso d’urgenza proposto dallo Studio Legale Salvagni in difesa di un lavoratore inquadrato nel livello C2 del CCNL Metalmeccanica industria (ex livello 4°), adibito a mansioni inferiori di Montatore/Finitore.

 

Afferma innanzitutto il Tribunale che l’assegnazione a mansioni inferiori di Montatore/Finitore comportano una illegittima dequalificazione professionale del lavoratore poiché, infatti, le stesse non presuppongono alcuna elevata autonomia, responsabilità e professionalità, così come previsto dal livello C2 del CCNL Metalmeccanica industria.
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TELECOM: LA CORTE DI APPELLO DI ROMA CONFERMA L’ILLEGITIMITA’ SIA DEL TRASFERIMENTO SIA DELLA DEQUALIFICAZIONE E CONDANNA LA SOCIETA’ AD UN RISARCIMENTO DEL DANNO DI € 80 MILA.

Errata corrige 21 OTT 2023

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

 

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 10.10.2023, ha respinto l’appello di Telecom e ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato l’illegittimità del trasferimento di un lavoratore presso il DAC/CDA, nonché accertato il demansionamento subito, condannando la società alla riassegnazione del medesimo al settore di provenienza e al risarcimento del danno professionale di € 80 mila.

 

In particolare, per quanto attiene al trasferimento illegittimo, il Collegio, aderendo alla tesi sostenuta dallo Studio Legale Salvagni e ai numerosi precedenti della giurisprudenza ottenuti sul punto sempre dal medesimo Studio, ha rilevato che mancavano i requisiti previsti dalla legge e che il settore DAC/CDA concretava una diversa unità produttiva rispetto al settore di provenienza del lavoratore. ...

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POLICLINICO CASILINO (GRUPPO EUROSANITÀ S.P.A.): IL TRIBUNALE DI ROMA DICHIARA ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA ALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA E REINTEGRA IL LAVORATORE IN SERVIZIO.  

Errata corrige 21 OTT 2023

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.

 

Il Gruppo Eurosanità S.p.A., azienda che gestisce le note case di cura di Villa Stuart, Quisisana, Sant’Elisabetta nonché il Policlinico Casilino, ha illegittimamente licenziato un operatore socio sanitario (O.S.S.) per impossibilità sopravvenuta alla prestazione lavorativa a seguito del giudizio di idoneità parziale espresso dal medico competente che aveva prescritto, quali limitazioni, la non adibizione sia a mansioni che prevedessero la movimentazione manuale di carichi sia di non adibirlo al lavoro notturno e stressogeno.

Lo Studio Legale Salvagni, che ha patrocinato la causa del lavoratore contro il Policlinico Casilino, ha sostenuto in giudizio che, nel caso di specie, la società avrebbe dovuto porre in essere tutti i possibili “accomodamenti ragionevoli” al fine di salvaguardare il posto di lavoro dell’operatore socio sanitario, atteso l’obbligo gravante su di essa di mantenere il dipendente in servizio attribuendogli mansioni compatibili con le sue residue e inferiori capacità lavorative. ...

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