Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 990 del 29.01.2024, ha accertato l'illegittima dequalificazione professionale subita da una lavoratrice, assistita dallo Studio Salvagni, inquadrata nel 4° livello del CCNL Telecomunicazioni e assegnata dal mese di ottobre 2018 ad oggi, presso le commesse BAT, FCA, Inps, Iberdrola, Acquirente Unico come addetta al call center.
In particolare, il Giudice ha evidenziato che le mansioni svolte dalla lavoratrice nelle varie commesse in cui è stata addetta dal 2018 ad oggi non sono riconducibili al 4° livello del CCNL di settore - ove rientra la figura dell’operatore di call center - in quanto sono state eseguite sulla base di procedure standardizzate e predefinite e senza margini di autonomia, rientrando piuttosto le attività svolte nell’inferiore 3° livello, come addetto al call center. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.
La Leonardo S.p.A. (ex Finmeccanica), nota azienda ad alta tecnologia che opera a livello mondiale nei settori dell'Aerospazio, della Difesa e della Sicurezza, ha illegittimamente adibito un lavoratore a mansioni nettamente inferiori a quelle riferibili al proprio inquadramento contrattuale di Quadro e, venendo lasciato sostanzialmente inattivo, senza alcun ruolo e/o progetto da sviluppare e obiettivi aziendali da realizzare anche per lunghi periodi.
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In due differenti giudizi seguiti dallo
Studio Legale Salvagni, la Corte di Appello di Roma, co sentenze dell’8.1.2024 e del 23.1.2024, ha confermato due diverse sentenze del Tribunale di Velletri a parere della quali il rapporto di lavoro, formalmente intercorso tra i lavoratori e le società formali datrici di lavoro (società di consulenza informatica che si limitavano alla mera fornitura di manodopera cd. Body Rental), doveva in realtà essere imputato ad una nota società nazionale di Telecomunicazioni, in qualità di effettivo datore di lavoro.
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Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 12.12.2023, ha accertato l'illegittimo demansionamento subito da un lavoratore inquadrato nel 7° livello del CCNL Telecomunicazioni, statuendo che le mansioni svolte in qualità di TAF (Top Agent Fibra) e quelle di cd. project manager non sono riferibili al suddetto livello di inquadramento.
In particolare, il Giudice, a seguito della disamina delle dichiarazioni testimoniali e della giurisprudenza di legittimità in merito all’onere della prova in tema di demansionamento - che grava sul datore di lavoro - ha evidenziato che Telecom non ha fornito la prova dell’esatto adempimento dell’obbligo scaturente dall’art. 2103 c.c.. ...