TELECOM: LA CORTE DI APPELLO DI ROMA CONFERMA L’ILLEGITIMITA’ SIA DEL TRASFERIMENTO SIA DELLA DEQUALIFICAZIONE E CONDANNA LA SOCIETA’ AD UN RISARCIMENTO DEL DANNO DI € 80 MILA.

Errata corrige 21 OTT 2023

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

 

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 10.10.2023, ha respinto l’appello di Telecom e ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato l’illegittimità del trasferimento di un lavoratore presso il DAC/CDA, nonché accertato il demansionamento subito, condannando la società alla riassegnazione del medesimo al settore di provenienza e al risarcimento del danno professionale di € 80 mila.

 

In particolare, per quanto attiene al trasferimento illegittimo, il Collegio, aderendo alla tesi sostenuta dallo Studio Legale Salvagni e ai numerosi precedenti della giurisprudenza ottenuti sul punto sempre dal medesimo Studio, ha rilevato che mancavano i requisiti previsti dalla legge e che il settore DAC/CDA concretava una diversa unità produttiva rispetto al settore di provenienza del lavoratore. ...

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POLICLINICO CASILINO (GRUPPO EUROSANITÀ S.P.A.): IL TRIBUNALE DI ROMA DICHIARA ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA ALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA E REINTEGRA IL LAVORATORE IN SERVIZIO.  

Errata corrige 21 OTT 2023

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.

 

Il Gruppo Eurosanità S.p.A., azienda che gestisce le note case di cura di Villa Stuart, Quisisana, Sant’Elisabetta nonché il Policlinico Casilino, ha illegittimamente licenziato un operatore socio sanitario (O.S.S.) per impossibilità sopravvenuta alla prestazione lavorativa a seguito del giudizio di idoneità parziale espresso dal medico competente che aveva prescritto, quali limitazioni, la non adibizione sia a mansioni che prevedessero la movimentazione manuale di carichi sia di non adibirlo al lavoro notturno e stressogeno.

Lo Studio Legale Salvagni, che ha patrocinato la causa del lavoratore contro il Policlinico Casilino, ha sostenuto in giudizio che, nel caso di specie, la società avrebbe dovuto porre in essere tutti i possibili “accomodamenti ragionevoli” al fine di salvaguardare il posto di lavoro dell’operatore socio sanitario, atteso l’obbligo gravante su di essa di mantenere il dipendente in servizio attribuendogli mansioni compatibili con le sue residue e inferiori capacità lavorative. ...

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LICENZIAMENTI COMDATA PER CAMBIO APPALTO NEI CALL-CENTER: LA CORTE D'APPELLO DI ROMA REINTEGRA I LAVORATORI PER ILLEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.

Con sentenza del 12.07.2022, la Corte d'Appello di Roma ha accolto il reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012, presentato da sei dipendenti della nota società COMDATA S.p.A. che si occupa di servizi call center condannando parte datoriale a reintegrarli nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché al pagamento di 10 mensilità di retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. ...

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ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.: IL TRIBUNALE DI ROMA DICHIARA ILLECITO L’APPALTO CON COMDATA E CONDANNA ALD A RIASSUMERE IL LAVORATORE.   

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.

La vicenda, patrocinata dallo Studio legale Salvagni, tratta il caso di un lavoratore che ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Roma la società ALD Automotive Italia S.r.l. deducendo l’illegittimità e comunque la non genuinità dell’appalto di manodopera instaurato sin dal 2017, dapprima, con la società appaltatrice Comdata S.p.A., successivamente poi passato alla società ASAP S.r.l., a seguito di un cambio appalto e, attualmente, ancora in essere con la società Covisian S.p.A.

In particolare, il lavoratore deduceva che nonostante fosse stato formalmente dipendente, dapprima, della società Comdata S.p.A. e, poi, di Asap S.r.l. e, al momento, della Covisian S.p.A., dal 2017 ad oggi è stato sempre adibito allo svolgimento di prestazioni relative al contratto di appalto di servizi in favore della ALD Automotive e che, di fatto, si sarebbe trattato di una intermediazione illecita di manodopera in quanto le società appaltatrici (Comdata e Asap in particolare) erano prive della necessaria autonomia organizzativa e del rischio imprenditoriale richiesti per un appalto genuino. ...

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