POLICLINICO CASILINO (GRUPPO EUROSANITÀ S.P.A.): IL TRIBUNALE DI ROMA DICHIARA ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA ALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA E REINTEGRA IL LAVORATORE IN SERVIZIO.  

Errata corrige 21 OTT 2023

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.

 

Il Gruppo Eurosanità S.p.A., azienda che gestisce le note case di cura di Villa Stuart, Quisisana, Sant’Elisabetta nonché il Policlinico Casilino, ha illegittimamente licenziato un operatore socio sanitario (O.S.S.) per impossibilità sopravvenuta alla prestazione lavorativa a seguito del giudizio di idoneità parziale espresso dal medico competente che aveva prescritto, quali limitazioni, la non adibizione sia a mansioni che prevedessero la movimentazione manuale di carichi sia di non adibirlo al lavoro notturno e stressogeno.

Lo Studio Legale Salvagni, che ha patrocinato la causa del lavoratore contro il Policlinico Casilino, ha sostenuto in giudizio che, nel caso di specie, la società avrebbe dovuto porre in essere tutti i possibili “accomodamenti ragionevoli” al fine di salvaguardare il posto di lavoro dell’operatore socio sanitario, atteso l’obbligo gravante su di essa di mantenere il dipendente in servizio attribuendogli mansioni compatibili con le sue residue e inferiori capacità lavorative. ...

Continua


Il procedimento disciplinare ex art 7 St. lav. e le garanzie a tutela del diritto di difesa del lavoratore nell’esegesi giurisprudenziale e dottrinale

Errata corrige 02 OTT 2023

Articolo di Michelangelo Salvagni.

pubblicato su Lavoro e Previdenza Oggi n. 11-12/2020. VaI alla rivista.

Vai al PDF.

Sommario: 1. Considerazioni preliminari. - 2. Le garanzie del procedimento disciplinare nell’interpretazione della Corte costituzionale. - 3. Obblighi di diligenza e fedeltà e proporzionalità della sanzione quale limite interno al potere disciplinare. – 4. Sulla specificità e immodificabilità della contestazione disciplinare. – 5. Sulla tempestività e immediatezza. – 6. Considerazioni conclusive.

 

Considerazioni preliminari.

Il procedimento disciplinare e le garanzie previste dall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori rappresentano ancora oggi, a cinquant’anni di distanza dall’emanazione dello stesso, una delle maggiori conquiste per la tutela del diritto di difesa del lavoratore contro l’uso distorto del potere disciplinare da parte del datore di lavoro[1]. Nonostante la mezza età, la norma in parola risulta viva e attuale e per nulla in obsolescenza anche in ragione di una continua opera di aggiornamento effettuata dalla giurisprudenza, in particolare da quella costituzionale, nonché dalla dottrina. ...

Continua


Corso sul processo del lavoro: ciclo di seminari organizzati da ANF Roma e coordinati dall'Avv. Michelangelo Salvagni.

Errata corrige 02 Ottobre 2023

Intervento Michelangelo Salvagni sui lincenziamenti nell'ambito del corso ANF sul processo del lavoro.

VAI AL VIDEO

Si segnala il Corso dal titolo “Il processo del lavoro alla soglia dei 50 anni. Influenze della riforma Cartabia” tenuto dall’Associazione Nazionale Forense di Roma e organizzato
dall’Avv. Michelangelo Salvagni in qualità sia di Coordinatore del Corso sia di Responsabile del Gruppo lavoro A.N.F. (Associazione Nazionale Forense) di Roma.
Si tratta di un ciclo di 8 seminari che tratteranno tematiche specifiche in tema di processo del lavoro. L’Avv. Salvagni terra’ due lezioni in qualità di docente sui seguenti argomenti: la prima, in data 18 ottobre 2023, in tema di “Novità in materia di impugnazione dei licenziamentie; la seconda, in data il 22 novembre 2023, dal titolo “L’art. 28 St. Lav. e la coercibilità dei provvedimenti di condanna in materia di lavoro”. I seminari si svolgeranno in presenza presso la sede UNIRIZ di Roma, Via Emilio Faà di Bruno n. 9/13. Ogni incontro inizierà alle ore 14.00 e terminerà alla 17.00.

Scarica la locandina.

Continua


LICENZIAMENTI COMDATA PER CAMBIO APPALTO NEI CALL-CENTER: LA CORTE D'APPELLO DI ROMA REINTEGRA I LAVORATORI PER ILLEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.

Con sentenza del 12.07.2022, la Corte d'Appello di Roma ha accolto il reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012, presentato da sei dipendenti della nota società COMDATA S.p.A. che si occupa di servizi call center condannando parte datoriale a reintegrarli nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché al pagamento di 10 mensilità di retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. ...

Continua