TELECOM PERDE ANCHE IN APPELLO LE CAUSE DI APPALTO ILLECITO (c.d. Body Rental): ACCERTAMENTO RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.

In due differenti giudizi seguiti dallo

Studio Legale Salvagni, la Corte di Appello di Roma, co sentenze dell’8.1.2024 e del 23.1.2024, ha confermato due diverse sentenze del Tribunale di Velletri a parere della quali il rapporto di lavoro, formalmente intercorso tra i lavoratori e le società formali datrici di lavoro (società di consulenza informatica che si limitavano alla mera fornitura di manodopera cd. Body Rental), doveva in realtà essere imputato ad una nota società nazionale di Telecomunicazioni, in qualità di effettivo datore di lavoro.

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TELECOM PERDE ANCHE IN APPELLO LE CAUSE DI APPALTO ILLECITO (c.d. Body Rental): ACCERTAMENTO RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.

In due differenti giudizi seguiti dallo

Studio Legale Salvagni, la Corte di Appello di Roma, co sentenze dell’8.1.2024 e del 23.1.2024, ha confermato due diverse sentenze del Tribunale di Velletri a parere della quali il rapporto di lavoro, formalmente intercorso tra i lavoratori e le società formali datrici di lavoro (società di consulenza informatica che si limitavano alla mera fornitura di manodopera cd. Body Rental), doveva in realtà essere imputato ad una nota società nazionale di Telecomunicazioni, in qualità di effettivo datore di lavoro.

Nel caso di specie, era stato accertato che i ricorrenti avevano prestato la propria attività lavorativa di natura subordinata, rispettivamente, dal 2014 e dal 2012, svolgendo mansioni di tipo informatico direttamente in favore del committente. I giudici avevano accertato che i responsabili di quest’ultimo avevano impartito direttamente ai ricorrenti specifiche direttive e indicazioni sul lavoro, controllando anche l’esecuzione della loro prestazione lavorativa. In alcun modo, peraltro, era risultata dimostrata la presenza e il coordinamento sul luogo di lavoro da parte dei referenti nominati formalmente dagli appaltatori.

La Corte capitolina, a seguito del gravame, ha affermato:

- che il committente non aveva provato l’esistenza di contratti di appalto (non prodotti in giudizio) tra le formali datrici e la committente, che giustificassero le prestazioni rese in favore di quest’ultima;

- che spettava al committente chiarire a quale titolo il lavoratore aveva reso la prestazione all’interno della società, titolo indispensabile al fine di distinguere tra mera interposizione o somministrazione irregolare dall’appalto e, quindi, verificare la genuinità e liceità di quest’ultimo, non potendo sopperire alla mancata produzione dei contratti di appalto il riferimento alla forma libera;

- che trattandosi di un cd. appalto labour intensive - nel quale la realizzazione del servizio richiede scarso uso di beni materiali e dipende, invece, in maniera decisiva, dalla prestazione del lavoro umano - l’attività oggetto dell’(eventuale) appalto, non era peraltro finalizzata a rendere un servizio distinguibile rispetto all’attività svolta dal committente, poiché le mansioni svolte dal lavoratore erano le medesime espletate dal personale interno della committente.

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TELECOM CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO PROFESSIONALE, MORALE E ALL’IMMAGINE PER OLTRE € 300.000,00 PER AVER DEMANSIONATO UN LAVORATORE INQUADRATO NEL 7° LIVELLO.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 12.12.2023, ha accertato l'illegittimo demansionamento subito da un lavoratore inquadrato nel 7° livello del CCNL Telecomunicazioni, statuendo che le mansioni svolte in qualità di TAF (Top Agent Fibra) e quelle di cd. project manager non sono riferibili al suddetto livello di inquadramento.

In particolare, il Giudice, a seguito della disamina delle dichiarazioni testimoniali e della giurisprudenza di legittimità in merito all’onere della prova in tema di demansionamento - che grava sul datore di lavoro - ha evidenziato che Telecom non ha fornito la prova dell’esatto adempimento dell’obbligo scaturente dall’art. 2103 c.c.. ...

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BANCO BPM: RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI UN LAVORATORE PER L’ILLEGITTIMA INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA E APPALTO NON GENUINO, CON CONSEGUENTE ACCERTAMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 14.01.2024 il Tribunale di Roma ha accertato che il rapporto di lavoro formalmente intercorso tra il lavoratore e le società formali datrici di lavoro - società di servizi che si limitavano alla mera fornitura di manodopera (cd. Body Rental) - doveva in realtà essere imputato alla Banco BPM S.p.A. in qualità di effettivo datore di lavoro.

Nel caso di specie, il lavoratore, sin dal 2008, aveva prestato la propria attività lavorativa di natura subordinata direttamente in favore della Società, ricevendo disposizioni specifiche, direttive e indicazioni dai referenti della società stessa, essendo inoltre sottoposto, da parte degli stessi, al controllo e/o riscontro della propria prestazione lavorativa. ...

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