LICENZIAMENTO COLLETTIVO ALMAVIVA: LA SOCIETÀ PERDE L’OPPOSIZIONE E IL TRIBUNALE DI ROMA CONFERMA LA REINTEGRA DEL DIPENDENTE

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 5 febbraio 2019, n. 1073, Il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione proposto da Almaviva Contact S.p.a. avverso l’ordinanza che, resa all’esito della precedente fase sommaria, aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato nei confronti di un lavoratore assistito dallo studio legale Salvagni nell’ambito dell’ormai nota procedura di licenziamento collettivo che ha coinvolto i lavoratori addetti presso il call center di Roma.

In particolare, il giudice del lavoro, pur riconoscendo l’insindacabilità della scelta di chiudere la sede operativa di Roma, ha vagliato la legittimità della scelta operata da Almaviva e relativa alla (illegittima) circoscrizione degli esuberi, effettuata in assenza della dovuta comparazione dei lavoratori addetti presso la sede di Roma (destinata alla chiusura) con quelli impiegati presso l’intero complesso aziendale.

Sul punto, il Tribunale, nel riconoscere la fungibilità delle mansioni espletate dal ricorrente con quelle dei lavoratori di call center addetti presso le ulteriori sedi Almaviva di Rende, Catania e Palermo, ha disatteso le difese articolate dalla società e, all’esito dell’istruttoria espletata, ha escluso che, nel caso di specie, sussistessero motivi di carattere oggettivo e di natura tecnico-organizzativo legittimanti la mancata comparazione dei lavoratori.

In particolare, il giudice ha rilevato la contraddittorietà delle difese articolate da Almaviva, giacché l’adempimento dell’obbligo di comparazione imposto dalla legge, al contrario di quanto sostenuto dalla società, non avrebbe comportato, nel caso di specie, alcun costo eccessivamente oneroso e/o incompatibile con il giustificato motivo oggettivo posto a fondamento della procedura collettiva.

Pertanto, il Tribunale ha affermato che: “le ragioni oggettive specificate nella lettera di apertura della procedura inerenti il risparmio dei necessari costi/tempi di formazione, le scarse performance per mesi dei neoaddetti a commessa, il beneplacito della cliente allo spostamento delle commesse/utilizzo di nuovi addetti, nonché costi e tempi relativi all’apertura di nuove utenze non costituivano, per come emerso dalla compiuta istruttoria, esigenze organizzative aziendali che ragionevolmente possano essere ritenute idonee a delimitare il parterre del licenziandi alla sede di Roma”.

Inoltre, il giudice del lavoro ha ritenuto infondato anche il secondo argomento difensivo speso dalla società secondo cui l’eccessiva distanza geografica tra le sedi oggetto di comparazione e l’eventuale trasferimento dei lavoratori presso dette sedi avrebbe comportato “tempi di attuazione e modifiche organizzative talmente complesse da compromettere il regolare svolgimento dei servizi.

Pertanto, il Tribunale ha rigettato l’opposizione proposta da Almaviva e ha confermato, seppur con diversa motivazione, il dispositivo dell’ordinanza che, nel novembre scorso, aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato nei confronti del lavoratore assistito dallo Studio Legale Salvagni, reintegrando il ricorrente nel proprio posto di lavoro.

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MANPOWER CONDANNATA ALLA REINTEGRAZIONE DELLA DIPENDENTE: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO E LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO DI UNA LAVORATRICE MADRE

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con ordinanza del 16 gennaio 2019, n. 965, il Tribunale di Velletri, sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso promosso da una lavoratrice nei confronti Manpower S.r.l., ha dichiarato la nullità del licenziamento intimatole per presunto giustificato motivo oggettivo, giacché connotato, in realtà, da natura discriminatoria; conseguentemente, il giudice ha condannato il datore di lavoro a reintegrare la ricorrente nel proprio posto di lavoro, nonché al pagamento integrale delle retribuzioni maturate medio tempore, dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione, oltre al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

In particolare, il Tribunale ha rilevato che la società resistente, in qualità di impresa dedita all’attività di intermediazione di lavoro, ha disatteso la procedura prevista dall’art. 25 del CCNL di settore, il quale, all’esito delle singole missioni, impone al datore di lavoro di provvedere, attraverso tentativi concreti e realmente apprezzabili, di ricollocare il personale somministrato e reperire ulteriori opportunità di impiego dello stesso.

E infatti, la Manpower S.r.l. si era limitata, nel caso di specie, a svolgere un solo tentativo di ricollocamento della ricorrente, in quanto tale ritenuto insufficiente dal Tribunale anche alla stregua delle molteplici occasioni di impiego che, invero, risultavano esistenti e del tutto compatibili con il profilo professionale della lavoratrice.

Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che il licenziamento intimato nei confronti della ricorrente, motivato in ragione dell’asserita insussistenza di missioni cui adibire la lavoratrice e della conseguente impossibilità di ricollocarla, fosse destituito di ogni fondamento e privo del presunto giustificato motivo oggettivo addotto dalla società a fondamento del recesso.

Tanto premesso, il giudice del lavoro ha affrontato il profilo discriminatorio del recesso, denunciato dalla lavoratrice assistita dallo studio legale Salvagni e, sul punto, ha affermato che lo stato di maternità della lavoratrice “costituisce elemento idoneo a far ritenere che la [ricorrente] non sia stata ricollocata perché donna in età fertile, con prole inferiore ad anni cinque, e che questo sia stato l’unico motivo di licenziamento”.

Pertanto, il giudice ha dichiarato la nullità del licenziamento, condannando il datore di lavoro a ricollocare la dipendente nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché al pagamento di tutte le retribuzioni spettanti alla lavoratrice.

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Violazione del repêchage e reintegra: l'obbligo di ricollocazione è un elemento di fatto

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.3/2018

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– La fattispecie del repêchage si collega alla tesi del licenziamento quale extrema ratio e risale alla elaborazione di un’autorevole dottrina (Mancini 1972, 243).

Tale CORTE DI APPELLO DI ROMA, 01.02.2018, n. 469 - Pres. Rel. dott. G. Pascarella -  S. S.R.L. (avv.ti Beatrice, Marrazzo ) c./ A.R. (avv. ti Alessandrini, Di Folco).

Lavoro (Rapporto di) – Licenziamento individuale - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Soppressione del posto di lavoro - Manifesta insussistenza del fatto – Obbligo di repechâge integrato nella fattispecie del g.m.o. – Violazione  – Reintegra del lavoratore

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La Cassazione in funzione nomofilattica: l’obbligo di repêchage fa parte del fatto e la sua violazione può comportare l’applicazione della tutela reale

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Lavoro e Previdenza Oggi, n. 7/8 2018

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Nota a Corte di Cassazione, sentenza 2 maggio 2018, n. 10435 – Pres. Di Cerbo – Est. Boghetich

Lavoro (Rapporto di) – Licenziamento individuale - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Soppressione del posto di lavoro - Manifesta insussistenza del fatto – Obbligo di repêchage integrato nella fattispecie del g.m.o. – Violazione – Tutela indennitaria - Tutela reale

 Poiché nella nozione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo rientra sia l’esigenza della soppressione del posto di lavoro sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore, il riferimento legislativo alla “manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento” va inteso con riferimento a tutti e due i presupposti di legittimità della fattispecie”, cosicché il giudice di merito, una volta che sia evidente la violazione anche di uno solo degli elementi costitutivi del recesso, tra cui rientra anche l’obbligo di repêchage, può ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro ove tale regime sanzionatorio non sia eccessivamente oneroso per il datore di lavoro.

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