Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9783 del 29.11.2017, ha condannato la società per azioni Eurosanità alla riammissione in servizio di una lavoratrice per la quale è stata accertata l’irregolarità di una serie di contratti di somministrazione.
Le ragioni poste alla base della pronuncia del Giudice attengono a due diversi profili di illegittimità.
Il primo risiede nel mancato assolvimento dell’onere della prova (che si ricorda essere totalmente a carico del datore di lavoro) relativamente alla produzione del documento di valutazione dei rischi. Infatti, la convenuta si è limitata a produrre in giudizio solo i modelli informativi sui rischi che vengono allegati ai singoli contratti di somministrazione, ossia quelli sottoscritti dal lavoratore direttamente con l’Agenzia del lavoro; tali moduli prestampati, non corrispondendo al documento di valutazione dei rischi non possono integrare la condizione di liceità richiesta dall’art. 20, comma 5, del D. Lgs. 276/2003. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9783 del 29.11.2017, ha condannato la società per azioni Eurosanità alla riammissione in servizio di una lavoratrice per la quale è stata accertata l’irregolarità di una serie di contratti di somministrazione.
Le ragioni poste alla base della pronuncia del Giudice attengono a due diversi profili di illegittimità.
Il primo risiede nel mancato assolvimento dell’onere della prova (che si ricorda essere totalmente a carico del datore di lavoro) relativamente alla produzione del documento di valutazione dei rischi. Infatti, la convenuta si è limitata a produrre in giudizio solo i modelli informativi sui rischi che vengono allegati ai singoli contratti di somministrazione, ossia quelli sottoscritti dal lavoratore direttamente con l’Agenzia del lavoro; tali moduli prestampati, non corrispondendo al documento di valutazione dei rischi non possono integrare la condizione di liceità richiesta dall’art. 20, comma 5, del D. Lgs. 276/2003. ...
Slides intervento Avv. Michelangelo Salvagni
L'avvocato Michelangelo Salvagni, esperto di diritto del lavoro, interverrà a proposito del tema del licenziamento nella giurisprudenza nel quadro di un importante corso e ciclo di conferenze promosso dallo Studio Legale Santini sul diritto del lavoro.
Gli incontri, che si terranno nei pomeriggi di lunedi 11, venerdi 15 e lunedi 18 dicembre 2017 presso l'Aula del Collegio Leoniano in Via Pompeo Magno 21, affronteranno anche le questioni del demansionamento e del mobbing e tratteranno le novità legislative del 2017.
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Ordinanze concernenti la causa pubblicate su:
Lavoro e previdenza oggi, n. 5/6 2016, a cura di Paolo De Marco
Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 2/2016, a cura di Lorenzo Giasanti
Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.2/2017
Il Tribunale di Roma, con sent. n. 8106/17 del 5.10.2017, ha confermato la precedente ordinanza dello stesso Tribunale, con la quale l’Agenzia di somministrazione era stata condannata a reintegrare un lavoratore licenziato per giustificativo motivo, basato su un’asserita perdurante “mancanza di occasioni di lavoro”.
In questa vicenda, come anche in altra analoga fattispecie decisa precedentemente dal Tribunale di Velletri (e patrocinata sempre da questo studio, cfr. ord. n. 12411/16 del 29.07.2016, est. Falcione), il lavoratore, terminata la missione presso la società utilizzatrice cui era stato destinato, veniva collocato in disponibilità per “mancanza di occasioni di lavoro” e, in seguito, licenziato per il perdurare delle suddette condizioni. ...