LICENZIAMENTO COLLETTIVO SKY ITALIA S.R.L.: NULLO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE PER MOTIVO ILLECITO DETERMINANTE EX ART. 1345 C.C.. LA SOCIETA’ CONDANNATA A REINTEGRARE IL LAVORATORE

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con ordinanza n. 34233 del 02.04.2019, ha accolto il ricorso promosso da un lavoratore estromesso all’esito della nota procedura di licenziamento collettivo conclusasi nel mese di ottobre 2017 (originariamente di un numero complessivo di 124 esuberi), condannando Sky Italia S.r.l. alla reintegrazione del medesimo nel posto di lavoro, nonché al pagamento di tutte le retribuzioni dal giorno del recesso a quello di effettiva reintegra.

Il Giudice del lavoro ha accolto la tesi difensiva offerta dallo studio legale Salvagni in ordine alla sussistenza, nella specie, di due diverse procedure: quella di licenziamento collettivo per riduzione del personale ex Legge n. 223/1991 (avviata dalla società con comunicazione del 16.05.2017), sulla quale, a far data dall’01.09.2017, si è innestata quella di trasferimento collettivo ex art. 57 del CCNL di settore. ...

Continua


TELECOM ITALIA S.P.A.: ILLEGITTIMO IL TRASFERIMENTO ANCHE SE DISPOSTO TRA DUE SEDI SITE NEL MEDESIMO COMUNE. LE MANSIONI DI SITE SPECIALIST SONO DI 2° LIVELLO

Causa patrocinata dallo studio legale Salvagni

Con sentenza del 08.04.2019, Il Tribunale di Roma accoglie il ricorso promosso da un lavoratore e riconosce l’illegittimità del provvedimento di trasferimento presso la sede di Via Assisi in Roma e della relativa assegnazione alle mansioni di site specialist disposta da Telecom Italia S.p.A..

Il Giudice, pertanto, condanna l’azienda a trasferire nuovamente il dipendente nella sede presso cui il medesimo era adibito in precedenza, nonché a reintegrarlo nelle mansioni di 5° livello precedentemente espletate in tale ultima sede, accertando l’illegittimità della dequalificazione subita dal lavoratore per essere stato, dapprima, per circa cinque anni, lasciato inattivo e senza assegnazione di alcuna mansione e, successivamente al maggio 2017, assegnato alle mansioni di portierato – site specialist. Il Tribunale, infine, ha condannato la società a risarcire al lavoratore il danno professionale subito dal medesimo per l’inattività lavorativa e l’adibizione a mansioni inferiori sin dal 2012. ...

Continua


TELECOM ITALIA S.P.A.: ILLEGITTIMO IL TRASFERIMENTO ANCHE SE DISPOSTO TRA DUE SEDI SITE NEL MEDESIMO COMUNE. LE MANSIONI DI SITE SPECIALIST SONO DI 2° LIVELLO

Causa patrocinata dallo studio legale Salvagni

Con sentenza del 08.04.2019, Il Tribunale di Roma accoglie il ricorso promosso da un lavoratore e riconosce l’illegittimità del provvedimento di trasferimento presso la sede di Via Assisi in Roma e della relativa assegnazione alle mansioni di site specialist disposta da Telecom Italia S.p.A..

Il Giudice, pertanto, condanna l’azienda a trasferire nuovamente il dipendente nella sede presso cui il medesimo era adibito in precedenza, nonché a reintegrarlo nelle mansioni di 5° livello precedentemente espletate in tale ultima sede, accertando l’illegittimità della dequalificazione subita dal lavoratore per essere stato, dapprima, per circa cinque anni, lasciato inattivo e senza assegnazione di alcuna mansione e, successivamente al maggio 2017, assegnato alle mansioni di portierato – site specialist. Il Tribunale, infine, ha condannato la società a risarcire al lavoratore il danno professionale subito dal medesimo per l’inattività lavorativa e l’adibizione a mansioni inferiori sin dal 2012. ...

Continua


Licenziamento disciplinare e sanzione conservativa: reintegra solo per condotte tipizzate dal CCNL non suscettibili di interpretazione estensiva o analogica

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Lavoro e Previdenza Oggi, n.11/12 2019

Pdf pubblicazione

Nota a Corte di Cassazione, sentenza 9 maggio 2019, n. 12365 – Pres. Di Cerbo – Rel. Boghetich – F. S.p.a (avv.ti Morrico, Di Rosa) c. L.M. (avv. Portelli)

 

Lavoro subordinato – Licenziamento disciplinare – Condotte punite dal c.c.n.l. con sanzione conservativa – Abbandono posto di lavoro – Regime applicabile Estensione ad ipotesi non tipizzate – Esclusione – Conseguenze – Inapplicabilità reintegrazione nel posto di lavoro

 

In tema di licenziamento disciplinare, solo ove il fatto contestato e accertato sia espressamente contemplato da una previsione di fonte negoziale vincolante per il datore di lavoro, che tipizzi la condotta del lavoratore come punibile con sanzione conservativa, il licenziamento sarà non solo illegittimo ma anche meritevole della tutela reintegratoria prevista dal comma 4 dell’art. 18, non essendo invece consentito al giudice, allorché una condotta accertata non rientri in una di quelle descritte dai contratti collettivi ovvero dai codici disciplinari come punibile con sanzione conservativa, applicare la reintegrazione mediante un’interpretazione analogica o estensiva. (Massima a cura dell’A.)

*

Corte di Cassazione, sentenza 23 maggio 2019, n. 14063 – Pres. Di Cerbo - Rel. Boghetich – L. (avv. Ivella) c. S. (avv. Pulsoni)

Lavoro subordinato - Licenziamento individuale per giusta causa previsione dei contratti collettivi di condotte integranti giusta causa - Vincolatività - Esclusione – Limiti

  ...

Continua