L’assenza di illiceità di un fatto materiale pur sussistente, deve essere ricondotto all’ipotesi, che prevede la reintegra nel posto di lavoro, dell’insussistenza del fatto contestato, mentre la minore o maggiore gravità (o lievità) del fatto contestato e ritenuto sussistente, implicando un giudizio di proporzionalità, non consente l’applicazione della tutela cd. Reale.
L’assenza di illiceità di un fatto materiale pur sussistente, deve essere ricondotto all’ipotesi, che prevede la reintegra nel posto di lavoro, dell’insussistenza del fatto contestato, mentre la minore o maggiore gravità (o lievità) del fatto contestato e ritenuto sussistente, implicando un giudizio di proporzionalità, non consente l’applicazione della tutela cd. Reale
Materiale didattico dell'intervento dell' Avv. Michelangelo Salvagni
Sentenze citate nell'intervento:
Corte di Cassazione del 06/04/2016
Tribunale di Busto Arsizio del 12/07/2016
Materiale didattico dell'intervento dell' Avv. Michelangelo Salvagni
Sentenze citate nell'intervento:
Corte di Cassazione del 06/04/2016
Tribunale di Busto Arsizio del 12/07/2016