IL TRIBUNALE ANNULLA IL TRASFERIMENTO DISPOSTO DA TELECOM ITALIA S.p.A. nei confronti di una lavoratrice titolare delle tutele di cui all'art. 33, c. 6, L. 104/92

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma con ordinanza cautelare n. 123915/2016 ha disposto la sospensione dell’efficacia del trasferimento di una lavoratrice Telecom Italia S.p.A. e ordinato alla Società l’adibizione della medesima presso la sede di provenienza. Il ricorso d’urgenza veniva promosso dalla ricorrente a causa di un trasferimento della sede di lavoro, subito nonostante la medesima fosse affetta da grave patologia ritualmente certificata e per la quale aveva il riconoscimento della titolarità dei benefici previsti dalla legge n. 104/92, già dall’inizio dell’anno 2010. La vicenda vagliata dal Tribunale di Roma è di grande interesse perché affronta alcune questioni estremamente rilevanti ai fini della tutela del lavoratore in caso di trasferimento: il rapporto tra le tutele della legge 104/92 e il potere datoriale di trasferimento, affrontando anche la tematica della identificazione dell’unità produttiva. ...

Continua


Il TRIBUNALE DI ROMA ANNULLA IL TRASFERIMENTO DISPOSTO DA TELECOM

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma con ordinanza cautelare n. 123915/2016, confermata anche in sede di reclamo, ha disposto la sospensione dell’efficacia del trasferimento di una lavoratrice Telecom Italia S.p.A. e ordinato alla Società l’adibizione della medesima presso la sede di provenienza. In questa complessa e delicata vicenda spicca con particolare evidenza la nozione di trasferimento che viene affrontata, ancora una volta, dalla giurisprudenza; la decisione del Tribunale di Roma è di straordinario interesse perché tocca un tema che potenzialmente riguarda, o potrebbe farlo, un numero elevatissimo di lavoratori. Il concetto di unità produttiva e la nozione di trasferimento sono fortemente in relazione tra loro e nulla stabilisce in più o in meno il contratto collettivo. ...

Continua


Il TRIBUNALE DI ROMA ANNULLA IL TRASFERIMENTO DISPOSTO DA TELECOM

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma con ordinanza cautelare n. 123915/2016, confermata anche in sede di reclamo, ha disposto la sospensione dell’efficacia del trasferimento di una lavoratrice Telecom Italia S.p.A. e ordinato alla Società l’adibizione della medesima presso la sede di provenienza. In questa complessa e delicata vicenda spicca con particolare evidenza la nozione di trasferimento che viene affrontata, ancora una volta, dalla giurisprudenza; la decisione del Tribunale di Roma è di straordinario interesse perché tocca un tema che potenzialmente riguarda, o potrebbe farlo, un numero elevatissimo di lavoratori. Il concetto di unità produttiva e la nozione di trasferimento sono fortemente in relazione tra loro e nulla stabilisce in più o in meno il contratto collettivo. ...

Continua


L'irrilevanza giuridica del fatto equivale all'insussistenza della condotta

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 1/2017

Pdf pubblicazione

CASSAZIONE, 20.09.2016, n. 18418 - Pres. Bronzini, Est. Balestrieri, P.M. Celentano (conf.) – P.I. S.r.l. (avv.ti Amorese, Corvino) c. Z. M. (avv. Arena).

Conf.  C. Appello Brescia, 12.05.15

 Licenziamento individuale – Licenziamento disciplinare – Uso di espressioni non educate -  Fatto sussistente  – Qualificazione di illecito - Irrilevanza disciplinare della condotta – Fatto privo del requisito dell’antigiuridicità -  Illegittimità del recesso – Reintegra.

L’assenza di illiceità di un fatto materiale pur sussistente, deve essere ricondotto all’ipotesi, che prevede la reintegra nel posto di lavoro, dell’insussistenza del fatto contestato, mentre la minore o maggiore gravità (o lievità) del fatto contestato e ritenuto sussistente, implicando un giudizio di proporzionalità, non consente l’applicazione della tutela cd. Reale. (1)

 

Il licenziamento disciplinare e la tutela reintegratoria “a maglie larghe”: l’irrilevanza giuridica del fatto equivale alla insussistenza della condotta.

Il caso di specie concerne un licenziamento disciplinare irrogato a causa di una serie di condotte poste in essere del lavoratore: un comportamento maleducato e offensivo nei confronti del personale che aveva il compito di formare; il rifiuto di procedere alla negoziazione del superminimo; l’aver rivendicato nei confronti dell'azienda un demansionamento.

La Corte di Appello di Brescia ha ritenuto provata la prima circostanza, ossia il comportamento non educato nei confronti di altri soggetti, valutandola tuttavia irrilevante, al pari delle altre due presunte mancanze, in ragione della manifesta insussistenza di illiceità o antigiuridicità dei comportamenti. I giudici di appello hanno altresì osservato che le condotte oggetto di contestazione erano punite dal c.c.n.l di settore con la sola sanzione conservativa.

La società ha proposto ricorso in Cassazione assumendo che nella cognizione di merito fosse stato provato l’addebito censurato al lavoratore, ciò comportando quale conseguenza la sola tutela risarcitoria di cui all’art. 18, comma 5, e non già quella reintegratoria.

...

Continua