Prima sentenza Corte di Cassazione sull' irretroattività della tutela indennitaria prevista dal D.LGS. 81 del 2015

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Csdn Roma

 e di prossima pubblicazione in “Lavoro e Previdenza Oggi”

IRRETROATTIVITA’ DELLA TUTELA INDENNITARIA PREVISTA DAL D.LGS. 81 DEL 2015 AI GIUDIZI PENDENTI E AI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO STIPULATI ANTECEDENTEMENTE ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA – Corte di Cassazione, 20 ottobre 2015, Sezione lavoro, n. 21266, pres. Roselli, rel. Nobile, Poste Italiane S.p.A. (avv. Fiorillo) c./ P.D. (avv. Rizzo). Cassa con rinvio la sentenza n. 2773/2009 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 14 dicembre 2009, r.g.n. 4147/2006

Deve escludersi la retroattività della nuova norma art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2015 la cui disciplina potrà applicarsi soltanto ai contratti di lavoro stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. citato (ossia dal 25/06/2015), così perdurando l’applicazione della pregressa disciplina di cui all’art. 32 della legge 183/2010 in relazione ai “giudizi pendenti”, relativi ai contratti stipulati precedentemente alla nuova normativa.
Lavoro subordinato (Rapporto di) – Contratto a termine ex art. 23 L. 56 del 1987 – Assunzioni a termine di dipendenti postali – Esigenze eccezionali previste dalla contrattazione collettiva – Sostituzione personale in ferie – Nullità clausola appositiva del termine – Conversione – Risarcimento del danno – Insussistenza – Indennizzo ex art. 32, commi 5,6, e 7 L. 183 del 2010 – ius superveniens – Indennità prevista ex art. 28 D.lgs n. 81 del 2015 per i casi di trasformazione del contratto a tempo determinato – art. 55, lette f) D.Lgs. n. 81 del 2015 e abrogazione commi 5 e 6 L. n. 183 del 2010 – Questione di successione di leggi – Mancanza di disposizione transitoria sull’efficacia retroattiva dell’art. 28 D.Lgs. n. 81 del 2015 – Non applicabilità della nuova disciplina ai giudizi pendenti alla data della entrata in vigore della legge – Mancata abrogazione art. 32, comma 7, L. 183 del 2010 – Applicabilità art. 28 del D.Lgs. 81 del 2015 solo ai contratti a termine stipulati dopo il 25 giugno 2015 – Applicazione ratione temporis indennizzo ex art. 32 della L. n.183 del 2010.
La sentenza della Corte di Cassazione oggetto di annotazione risulta di particolare interesse ...

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Sulla natura disciplinare del licenziamento per scarso rendimento in caso di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Lavoro e Previdenza Oggi, n. 5-6/2016

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Sulla natura disciplinare del licenziamento per scarso rendimento in caso di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore

 

Tribunale di Roma, ordinanza 24 dicembre 2015 – Est. Buconi – G. M. (Avv. C. de Marchis e V. Piresti) c. A. F. S.r.l.*

 

Licenziamento individuale – Assenze per malattia discontinue e irregolari – Scarso rendimento – Presupposti – Inutilizzabilità della prestazione – Carattere disciplinare del recesso - Necessità di colpa – Insussistenza – Reintegra

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Applicazione dell'art. 18 in caso di insussistenza del fatto contestato

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Lavoro e Previdenza Oggi, n.1-2, 2016

USI AZIENDALI, DICHIARAZIONI CONFESSORIE RESE IN SEDE DISCIPLINARE E PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ DELLA SANZIONE CON RIFERIMENTO AL CCNL: APPLICAZIONE DELL’ART. 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI IN CASO DI INSUSSISTENZA DEL FATTO CONTESTATO 

Corte di Appello di Roma, 7 aprile 2015, Sezione lavoro e previdenza, n. 3161, pres. Cambria, rel. Michelini, Ospedale Israelitico (avv.ti Troiano e Ciranna) c. B.A. (avv.ti Chilosi e Calamita). Riforma Tribunale di Roma n. 7986 del 14 luglio 2014 Deve escludersi che le giustificazioni rese in sede disciplinare abbiano valenza confessoria quando le stesse sono rilasciate dal lavoratore in mancanza di assistenza tecnica–giuridica e senza la consapevolezza della oggettiva incidenza delle stesse in ordine alle conseguenze giuridiche.
E’ quindi illegittimo il licenziamento per giusta causa del dirigente medico ...

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Diritto di critica, utilizzo di espressioni sconvenienti e licenziamento del sindacalista

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro n.3/2016

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TRIBUNALE FERRARA – decreto ex art. 28 L. 300/70, 30 gennaio 2016 – Est. D’Ancona -  L.F. (avv.ti Piccinini, Mangione, Mozzanti) c.  B. P. I. S.r.l. (avv.ti Pavone, Marasco, Lopez).  

Lavoro subordinato – Condotta antisindacale ex art. 28 L. 300/70 - Lavoratore sindacalista – Uso di espressioni aspre e inopportune durante una trattativa sindacale - Rivendicazione del ruolo sindacale – Licenziamento disciplinare – Pertinenza delle espressioni utilizzate ai temi oggetto di critica - Sproporzione della sanzione e carattere strumentale del licenziamento – Nullità – Natura antisindacale e ritorsiva del recesso – Reintegra.

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