AVIOINTERIORS: DICHIARATO ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE PER PRESUNTE ATTIVITA’ LUDICHE DURANTE LA MALATTIA RILEVATE TRAMITE ATTIVITA’ INVESTIGATIVE

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 11935 del 11.10.2019, in accoglimento del ricorso promosso da un lavoratore nei confronti di Aviointeriors S.p.a., ha accertato e dichiarato l’illegittimità del licenziamento irrogato al medesimo per presunta giusta causa, ordinando alla società di reintegrarlo nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché condannando la stessa al pagamento dell’indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto.

Nel caso di specie, il lavoratore era stato licenziato in quanto, secondo l’avversa ricostruzione, sebbene collocato in malattia, si sarebbe dedicato ad attività ludica incompatibile con il dichiarato stato morboso. La società, a sostegno del provvedimento espulsivo, adduceva di avere svolto delle indagini investigative all’esito delle quali era emerso, appunto, che il lavoratore, al di fuori delle fasce di reperibilità, si era dedicato alla predetta e non meglio specificata attività ludica asseritamente “incompatibile con lo stato di malattia”.

L’attività svolta dal ricorrente ed asseritamente “incompatibile con lo stato di malattia”, come risultante dalla relazione investigativa prodotta da controparte, era quella di “Birdwatching”, ossia di osservazione degli uccelli, peraltro praticata dal ricorrente solo per alcune ore nei giorni festivi e, comunque, sempre al di fuori delle fasce di reperibilità. Per il resto, la relazione investigativa prodotta dalla società riprendeva il lavoratore in circostanze assolutamente irrilevanti sotto il profilo disciplinare, quali un prelievo in banca e una cena in compagnia con la moglie e amici.

Il Tribunale di Latina, accogliendo la tesi difensiva del lavoratore, ha rilevato l’assoluta carenza di allegazione e l’assenza di qualsivoglia prova in ordine all’asserita incompatibilità della non meglio specificata “attività ludica” con lo stato di malattia dichiarato dal lavoratore e attestato dal medico di famiglia dello stesso.

Il Giudice, in particolare, ha evidenziato che l’attività di “Birdwatching” non risulta in alcun modo incompatibile con lo stato di malattia del ricorrente, affetto da “rialzo pressorio”, né tantomeno ostativa ad una completa guarigione del medesimo.

Sul punto, il Tribunale rileva che, sebbene il datore di lavoro possa procedere ad accertamenti di tipo sanitario volti a verificare l’effettiva sussistenza dello stato morboso dichiarato dal lavoratore, l’onere di provare che l’attività extralavorativa svolta sia ostativa ad una completa guarigione incombe sempre sul datore di lavoro.

Nel caso di specie, osserva il giudice, la società, pur avendone l’onere, non ha fornito alcuna prova, né mediante allegazioni mediche, che non risultano agli atti di causa, né con la relazione investigativa prodotta, la quale attesta esclusivamente che il lavoratore, al di fuori delle fasce di reperibilità, sia uscito dalla propria abitazione per svolgere attività del tutto compatibili con lo stato di malattia attestato.

Il Tribunale ha, quindi, rilevato l’insussistenza del fatto contestato al lavoratore, dichiarando illegittimo il licenziamento e ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre alla condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista ex art. 18, commi 4 e 7, legge n. 300/70 nella misura massima di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

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ADNKronos: Mamma lavoratrice trasferita nonostante no Tribunale, la denuncia

Trasferita in un ufficio a 90 chilometri di distanza dalla propria sede di lavoro e dalla propria residenza, da Frosinone a Roma. Nonostante un'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva già dato uno stop a un precedente provvedimento dell'azienda, qualificando come trasferimento il provvedimento di fittizio cambio di ruolo disposto. E' l'odissea al momento senza fine di Valeria F. lavoratrice di Manpower Srl, madre di una bambina di 4 anni, come racconta ad Adnkronos/Labitalia l'avvocato che la assiste, Michelangelo Salvagni, del Foro di Roma.

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IKEA: lo Studio Salvagni vince anche il reclamo. Trasferimenti e selezioni dei lavoratori restano illegittimi.

Adnkronos - 05/08/2019

Ikea, il 2 agosto scorso, si è vista rigettare il reclamo proposto avverso la prima ordinanza con cui il giudice del lavoro di Roma aveva annullato il trasferimento disposto nei confronti di una lavoratrice.

Lo Studio Legale Michelangelo Salvagni, che ha patrocinato le cause dei dipendenti Ikea trasferiti, afferma che questo “è il quarto provvedimento del Tribunale di Roma che, in pochi mesi, conferma illegittimità della condotta del colosso svedese”. Il Tribunale – stavolta in composizione Collegiale – ha confermato l’illegittimità della selezione del personale espletata nell’ambito della riorganizzazione denominata “Innovation for Growht” che ha interessato le sedi di Roma.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email IKEA@michelangelosalvagni.it

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IKEA: lo Studio Salvagni ottiene un altro reintegro a Roma per "trasferimento illegittimo".

Adnkronos - 31/07/2019

Un altro duro colpo per il colosso svedese inferto dallo Studio legale Salvagni che, per la seconda volta, ottiene l’annullamento in sede giudiziale del trasferimento di un lavoratore dalla sede romana a quella di Bologna.

A seguito del ricorso d’urgenza promosso dal dipendente – padre di due bambini e fruitore dei permessi 104 per assistere il padre malato – il Tribunale di Roma, con ordinanza dello scorso 29 luglio, ha confermato l’evanescenza (se non la pretestuosità) della selezione espletata da Ikea al fine di individuare le figure professionali inidonee ad accompagnare l’azienda nel processo di riorganizzazione denominato “Innovation for Growth” che, lo scorso ottobre, ha interessato gli stores romani.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email IKEA@michelangelosalvagni.it

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