Il TRIBUNALE DI ROMA ANNULLA IL TRASFERIMENTO DISPOSTO DA TELECOM

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma con ordinanza cautelare n. 123915/2016, confermata anche in sede di reclamo, ha disposto la sospensione dell’efficacia del trasferimento di una lavoratrice Telecom Italia S.p.A. e ordinato alla Società l’adibizione della medesima presso la sede di provenienza. In questa complessa e delicata vicenda spicca con particolare evidenza la nozione di trasferimento che viene affrontata, ancora una volta, dalla giurisprudenza; la decisione del Tribunale di Roma è di straordinario interesse perché tocca un tema che potenzialmente riguarda, o potrebbe farlo, un numero elevatissimo di lavoratori. Il concetto di unità produttiva e la nozione di trasferimento sono fortemente in relazione tra loro e nulla stabilisce in più o in meno il contratto collettivo. ...

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Il TRIBUNALE DI ROMA ANNULLA IL TRASFERIMENTO DISPOSTO DA TELECOM

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma con ordinanza cautelare n. 123915/2016, confermata anche in sede di reclamo, ha disposto la sospensione dell’efficacia del trasferimento di una lavoratrice Telecom Italia S.p.A. e ordinato alla Società l’adibizione della medesima presso la sede di provenienza. In questa complessa e delicata vicenda spicca con particolare evidenza la nozione di trasferimento che viene affrontata, ancora una volta, dalla giurisprudenza; la decisione del Tribunale di Roma è di straordinario interesse perché tocca un tema che potenzialmente riguarda, o potrebbe farlo, un numero elevatissimo di lavoratori. Il concetto di unità produttiva e la nozione di trasferimento sono fortemente in relazione tra loro e nulla stabilisce in più o in meno il contratto collettivo. ...

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L'irrilevanza giuridica del fatto equivale all'insussistenza della condotta

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 1/2017

Pdf pubblicazione

CASSAZIONE, 20.09.2016, n. 18418 - Pres. Bronzini, Est. Balestrieri, P.M. Celentano (conf.) – P.I. S.r.l. (avv.ti Amorese, Corvino) c. Z. M. (avv. Arena).

Conf.  C. Appello Brescia, 12.05.15

 Licenziamento individuale – Licenziamento disciplinare – Uso di espressioni non educate -  Fatto sussistente  – Qualificazione di illecito - Irrilevanza disciplinare della condotta – Fatto privo del requisito dell’antigiuridicità -  Illegittimità del recesso – Reintegra.

L’assenza di illiceità di un fatto materiale pur sussistente, deve essere ricondotto all’ipotesi, che prevede la reintegra nel posto di lavoro, dell’insussistenza del fatto contestato, mentre la minore o maggiore gravità (o lievità) del fatto contestato e ritenuto sussistente, implicando un giudizio di proporzionalità, non consente l’applicazione della tutela cd. Reale. (1)

 

Il licenziamento disciplinare e la tutela reintegratoria “a maglie larghe”: l’irrilevanza giuridica del fatto equivale alla insussistenza della condotta.

Il caso di specie concerne un licenziamento disciplinare irrogato a causa di una serie di condotte poste in essere del lavoratore: un comportamento maleducato e offensivo nei confronti del personale che aveva il compito di formare; il rifiuto di procedere alla negoziazione del superminimo; l’aver rivendicato nei confronti dell'azienda un demansionamento.

La Corte di Appello di Brescia ha ritenuto provata la prima circostanza, ossia il comportamento non educato nei confronti di altri soggetti, valutandola tuttavia irrilevante, al pari delle altre due presunte mancanze, in ragione della manifesta insussistenza di illiceità o antigiuridicità dei comportamenti. I giudici di appello hanno altresì osservato che le condotte oggetto di contestazione erano punite dal c.c.n.l di settore con la sola sanzione conservativa.

La società ha proposto ricorso in Cassazione assumendo che nella cognizione di merito fosse stato provato l’addebito censurato al lavoratore, ciò comportando quale conseguenza la sola tutela risarcitoria di cui all’art. 18, comma 5, e non già quella reintegratoria.

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VINTI TUTTI I RICORSI CONTRO I LICENZIAMENTI COLLETTIVI AVIOINTERIORS S.p.A.: il Tribunale di Latina condanna la società a reintegrare i lavoratori per la violazione dei criteri di scelta

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Latina, pronunciandosi sui ricorsi avverso i licenziamenti collettivi intimati da Aviointeriors S.p.A. nel 2014, ha condannato la Società alla reintegra nel posto di lavoro di tutti i ricorrenti, nonché al pagamento della massima indennità risarcitoria (12 mensilità). Il giudice, infatti, ha ravvisato la violazione dei criteri utilizzati per selezionare il personale da collocare in mobilità e ha annullato i licenziamenti.

La procedura di licenziamento collettivo si fonda sulla rigorosa applicazione di criteri di scelta che devono essere correttamente utilizzati per individuare i lavoratori da porre al di fuori del perimetro aziendale; nel caso di specie, la Società ha utilizzato i criteri di scelta legali e ha quindi fatto riferimento ai “carichi di famiglia, all’anzianità e alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative”, attribuendo un punteggio per ognuno dei citati criteri, la cui somma corrisponde al punteggio totale di ogni lavoratore e ne determina la posizione in lista. I ricorrenti, contestando la corretta applicazione dei criteri legali, hanno dimostrato in giudizio che avrebbero dovuto vedersi assegnare un punteggio diverso da quello riportato nella comunicazione conclusiva. L’attribuzione dei punteggi, come è emerso nel corso del contenzioso, è stata determinata dall’erronea considerazione sia dell’anzianità che delle esigenze tecnico-produttive, essendo i ricorrenti più anziani di quanto considerato e, soprattutto, essendo essi idonei ad espletare mansioni in altri reparti (almeno 5 diversi reparti). Pertanto, il Giudice ha ritenuto che il punteggio totale che avrebbero dovuto avere i lavoratori licenziati risultava molto più alto di quello attribuito dalla Aviointeriors e, quindi, idoneo ad evitare il licenziamento dei ricorrenti. La Società, di contro, non è riuscita a dimostrare la correttezza dell’applicazione dei criteri di scelta in merito all’anzianità o alle esigenze tecnico-produttive.

Secondo il Tribunale di Latina, che accoglie totalmente la domanda dei ricorrenti, la società avrebbe dovuto confrontare i lavoratori licenziati sull’intero complesso aziendale e quindi su tutti i reparti dell’azienda.

Alla luce di tali evidenze, il Tribunale ha reintegrato i lavoratori condannando la società al pagamento di 12 mensilità.

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