Il Diritto del Lavoro dopo il Jobs Act - Ciclo di Seminari

Si segnala un importante ciclo di seminari organizzato dal prof. Edoardo Ghera e proposto nel quadro del Corso di Perfezionamento e Approfondimento "Il diritto del lavoro post Jobs Act" (Roma, Aula Magna di Via Pietro Cossa, 40), in cui verranno trattate tematiche di grande rilievo inerenti e successive all'applicazione del Jobs Act. 

L'avvocato Michelangelo Salvagni interverrà in veste di relatore il 30 Novembre tenendo il seminario dal titolo "Le problematiche relative alla disciplina degli appalti di manodopera e il trasferimento d’azienda". 

Per iscriversi al Corso clicca qui.

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Il Diritto del Lavoro dopo il Jobs Act - Ciclo di Seminari

Si segnala un importante ciclo di seminari organizzato dal prof. Edoardo Ghera e proposto nel quadro del Corso di Perfezionamento e Approfondimento "Il diritto del lavoro post Jobs Act" (Roma, Aula Magna di Via Pietro Cossa, 40), in cui verranno trattate tematiche di grande rilievo inerenti e successive all'applicazione del Jobs Act. 

L'avvocato Michelangelo Salvagni interverrà in veste di relatore il 30 Novembre tenendo il seminario dal titolo "Le problematiche relative alla disciplina degli appalti di manodopera e il trasferimento d’azienda". 

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Espressioni sconvenienti del lavoratore sindacalista in sede di trattativa, licenziamento disciplinare e condotta antisindacale.

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Qualora il lavoratore sindacalista alzi la voce e utilizzi espressioni inopportune e sconvenienti (tra cui bestemmie) all’interno di una trattativa sindacale con i responsabili aziendali e le stesse siano rivolte a questi ultimi nell’ambito però di tematiche che riguardino politiche occupazionali e oggetto di discussione, senza tuttavia che il medesimo pronunci ingiurie, tale condotta può ritenersi oggetto di disapprovazione alla stregua di parametri sociali e, eventualmente, portare ad una nota di biasimo da parte dell’organizzazione sindacale a cui appartiene il sindacalista, ma la reazione aziendale deve essere contestualizzata nell’ambito della tensione che si sviluppa in seno ad una trattativa sindacale, ove è naturale che si riscontri un accentuato antagonismo tra le parti che si trovano però in una posizione paritaria. La contestazione di tali comportamenti, che sono posti a giustificazione del licenziamento del lavoratore sindacalista, rileva quindi l’uso abusivo e strumentale del potere disciplinare, avente natura e finalità ritorsiva e antisindacale in quanto preordinato a fare cessare l’attività sindacale.

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Espressioni sconvenienti del lavoratore sindacalista in sede di trattativa, licenziamento disciplinare e condotta antisindacale.

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Qualora il lavoratore sindacalista alzi la voce e utilizzi espressioni inopportune e sconvenienti (tra cui bestemmie) all’interno di una trattativa sindacale con i responsabili aziendali e le stesse siano rivolte a questi ultimi nell’ambito però di tematiche che riguardino politiche occupazionali e oggetto di discussione, senza tuttavia che il medesimo pronunci ingiurie, tale condotta può ritenersi oggetto di disapprovazione alla stregua di parametri sociali e, eventualmente, portare ad una nota di biasimo da parte dell’organizzazione sindacale a cui appartiene il sindacalista, ma la reazione aziendale deve essere contestualizzata nell’ambito della tensione che si sviluppa in seno ad una trattativa sindacale, ove è naturale che si riscontri un accentuato antagonismo tra le parti che si trovano però in una posizione paritaria. La contestazione di tali comportamenti, che sono posti a giustificazione del licenziamento del lavoratore sindacalista, rileva quindi l’uso abusivo e strumentale del potere disciplinare, avente natura e finalità ritorsiva e antisindacale in quanto preordinato a fare cessare l’attività sindacale.

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