ALITALIA CONDANNATA A RIASSUMERE LA LAVORATRICE: LA PROROGA NEL CONTRATTO A TERMINE E' LEGITTIMA SOLO OVE SIA STATO MANIFESTATO IL CONSENSO PER ISCRITTO

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni

Sentenza segnalata su WikiLabour.it

Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza del 1 aprile 2021, ha accolto il ricorso promosso da una lavoratrice nei confronti di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in Amministrazione Straordinaria dichiarando, in applicazione dell’art. 22, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, costituito tra le parti un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Nel caso di specie, alla scadenza del contratto a termine stipulato con la convenuta, il rapporto di lavoro della ricorrente era di fatto proseguito per oltre tre mesi, senza che la medesima avesse sottoscritto qualsivoglia documento (rectius proroga) idoneo a legittimarne la prosecuzione oltre il termine inizialmente pattuito.

Secondo la difesa aziendale, posto che la forma scritta ad substantiam è richiesta dalla legge solo per l’apposizione del termine di durata del rapporto di lavoro e non anche per la relativa proroga, il consenso della lavoratrice alla stessa avrebbe dovuto ritenersi manifestato per facta concludentia, ravvisabili nella prosecuzione dell’attività lavorativa da parte della medesima senza alcuna manifestazione di dissenso.

Il Giudice del lavoro ha respinto le deduzioni datoriali e, in accoglimento della prospettazione offerta dallo studio Salvagni, ha rilevato come, in assenza di forma scritta, la prosecuzione dell’attività lavorativa dimostri esclusivamente che la lavoratrice ha prestato il consenso alla continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine ma non anche alla proroga del contratto a tempo determinato, con conseguente applicazione del meccanismo sanzionatorio di cui al citato art. 22, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015.

Il Tribunale ha, quindi, condannato Alitalia alla riammissione in servizio della dipendente e, stante la sottoposizione della società alla procedura di amministrazione straordinaria, dichiarato il diritto della medesima ad un’indennità risarcitoria pari a 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

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IL CASO IKEA ITALIA SUL FATTO QUOTIDIANO: INTERVISTA ALL’AVV. MICHELANGELO SALVAGNI SUL CONTENZIOSO LAVORO RELATIVO A TRASFERIMENTI E DEMANSIONAMENTI DEI DIPENDENTI.

Link all'articolo.

In questi anni lo Studio Legale Salvagni ha patrocinato le controversie di decine di dipendenti Ikea Italia, affrontando varie problematiche in materia di trasferimenti e demansionamenti illegittimi.

I numerosi lavoratori di Ikea che si sono rivolti al nostro Studio hanno rappresentato che, negli ultimi anni, sono stati oggetto di diverse “pressioni”, prioritariamente tese alla riduzione dei propri salari.

In particolare, i dipendenti hanno lamentato che, da molti anni, l’azienda punta alla riduzione del “costo lavoro” con varie strategie volte a demansionarli, sottoponendo loro accordi di riduzione della retribuzione con contestuale assegnazione in livelli inferiori, soprattutto per quei prestatori ante-Jobs Act che, data l’anzianità aziendale, percepiscono salari più elevati.

Tale strategia aziendale è stata inaugurata, a Roma, nell’anno 2019, quando è stato avviato il progetto di ristrutturazione denominato “Innovation for Growth”, il quale ha costituito una sorta di “laboratorio” attuato attraverso l’indizione di un “concorso” interno: l’obiettivo era quello di selezionare i lavoratori da riallocare nelle nuove posizioni di Team Leader senza, tuttavia, comunicare ai dipendenti “esclusi” i criteri adottati in sede di valutazione e fornendo loro esclusivamente l’esito di tali selezioni.

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IL CASO IKEA ITALIA SUL FATTO QUOTIDIANO: INTERVISTA ALL’AVV. MICHELANGELO SALVAGNI SUL CONTENZIOSO LAVORO RELATIVO A TRASFERIMENTI E DEMANSIONAMENTI DEI DIPENDENTI.

Errata Corrige 07 APR 2022

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In questi anni lo Studio Legale Salvagni ha patrocinato le controversie di decine di dipendenti Ikea Italia, affrontando varie problematiche in materia di trasferimenti e demansionamenti illegittimi.

I numerosi lavoratori di Ikea che si sono rivolti al nostro Studio hanno rappresentato che, negli ultimi anni, sono stati oggetto di diverse “pressioni”, prioritariamente tese alla riduzione dei propri salari.

In particolare, i dipendenti hanno lamentato che, da molti anni, l’azienda punta alla riduzione del “costo lavoro” con varie strategie volte a demansionarli, sottoponendo loro accordi di riduzione della retribuzione con contestuale assegnazione in livelli inferiori, soprattutto per quei prestatori ante-Jobs Act che, data l’anzianità aziendale, percepiscono salari più elevati.

Tale strategia aziendale è stata inaugurata, a Roma, nell’anno 2019, quando è stato avviato il progetto di ristrutturazione denominato “Innovation for Growth”, il quale ha costituito una sorta di “laboratorio” attuato attraverso l’indizione di un “concorso” interno: l’obiettivo era quello di selezionare i lavoratori da riallocare nelle nuove posizioni di Team Leader senza, tuttavia, comunicare ai dipendenti “esclusi” i criteri adottati in sede di valutazione e fornendo loro esclusivamente l’esito di tali selezioni.

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STAMPA ROMA (GIÀ MESSAGGERO) CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO MORALE E PROFESSIONALE PER OLTRE 30 MILA EURO: LA CORTE D’APPELLO DI ROMA CONFERMA L’ILLEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO E DELLA DEQUALIFICAZIONE.

Errata corrige 05 APR 2022

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.

Commento alla sentenza Corte Appello Roma, del 21.2.2022, est Di Sario, patrocinata dallo Studio Legale Salvagni, a cura dell’avv . Elisabetta Masi.

Pubblicato su:

a) rivista on-Line Lavoro e Previdenza Oggi NEWS

b) rivista on-Line CSDN Roma

Con sentenza del 23 febbraio 2022, n. 189, la Corte d’appello di Roma, nel rigettare l’appello proposto dalla società Stampa Roma, ha confermato la sentenza del 23 gennaio 2019, n. 639, con cui il Tribunale capitolino aveva riconosciuto la nullità del trasferimento di un lavoratore (assistito dallo Studio Legale Salvagni) e della relativa assegnazione a mansioni inferiori, con condanna del datore di lavoro a risarcire il danno morale e il danno professionale subito e quantificato sino alla sentenza.

La Corte territoriale, infatti, aderendo alla tesi prospettata dallo Studio Salvagni, ha disatteso le censure articolate dalla società in sede di gravame e ha ritenuto illegittimo il trasferimento unilateralmente disposto nei confronti del dipendente in ragione dell’asserita riorganizzazione aziendale addotta a fondamento di tale provvedimento; in particolare, la Corte ha rilevato l’omessa dimostrazione, da parte della società, delle ragioni tecnico-organizzative richieste dall’art. 2103 c.c. relative alla sede di provenienza del lavoratore. ...

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