ISA (istituto Agro Alimentare) SPA E RICONOSCIMENTO MANSIONI SUPERIORI DI QUADRO: LA SOCIETA' CONDANNATA AL PAGAMENTO DI OLTRE 100 MILA EURO PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE

Causa patrociata dallo Studio legale Salvagni

La Corte di Appello di Roma, con sentenza n 2585 del 10 maggio 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, condannando la società ISA – Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. a riconoscere ad un lavoratore il superiore livello di quadro, nonché a corrispondere al medesimo tutte le differenze retributive per il periodo contestato.

La vicenda in concreto riguardava un dipendente adibito per circa 6 anni a mansioni di elevata responsabilità e autonomia, con requisiti di iniziativa personale e capacità decisionale tipiche della figura aziendale del Project Manager.

Anche la Corte di Appello ha ritenuto provato che il lavoratore avesse svolto (per tutto il periodo dal 2006 al 2011), con continuità e prevalenza, mansioni di Project Manager, in base ai documenti depositati e alle testimonianze escusse nel corso del giudizio. La Corte di Appello ha quindi accertato il diritto del lavoratore al riconoscimento del livello di quadro, a partire dal 2006, oltre a tutte le differenze retributive per tutto il periodo in cui egli ha svolto tali mansioni superiori, nonché il superiore inquadramento anche per il futuro.

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LA CASSAZIONE CONFERMA ILLEGITTIMITA' CONTRATTI A PROGETTO DEI DOCENTI UPTER

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni

La Corte di Cassazione, con sentenza pubblicata in data 30 novembre 2021, ha dichiarato l’illegittimità di contratti di collaborazione e a progetto stipulati tra l’Upter - Università popolare della terza età- e una docente a cui era stato assegnato il corso di storia dell’arte durato ininterrottamente per circa 10 anni. Il giudizio in cassazione ha avuto ad oggetto una duplice questione: la cortezza dell’accertamento dell’illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e a progetto che, formalmente, avevano giustificato la collaborazione prestata dalla lavoratrice nonché, in ogni caso, la verifica della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti sin dall’origine.

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto la configurabilità di un unico rapporto di lavoro subordinato anche in ragione della continuità e uniformità dei compiti di insegnamento, della cadenza dei tempi dei corsi e della ripetitività e prevedibilità della natura didattico educativa svolta da UPTER. Secondo i giudici di legittimità propri tali tratti di continuità dimostrano l’assenza di un reale progetto e l’assenza di qualsivoglia autonomia del docente. ...

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LA CASSAZIONE CONFERMA ILLEGITTIMITA' CONTRATTI A PROGETTO DEI DOCENTI UPTER

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni

La Corte di Cassazione, con sentenza pubblicata in data 30 novembre 2021, ha dichiarato l’illegittimità di contratti di collaborazione e a progetto stipulati tra l’Upter - Università popolare della terza età- e una docente a cui era stato assegnato il corso di storia dell’arte durato ininterrottamente per circa 10 anni. Il giudizio in cassazione ha avuto ad oggetto una duplice questione: la cortezza dell’accertamento dell’illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e a progetto che, formalmente, avevano giustificato la collaborazione prestata dalla lavoratrice nonché, in ogni caso, la verifica della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti sin dall’origine.

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto la configurabilità di un unico rapporto di lavoro subordinato anche in ragione della continuità e uniformità dei compiti di insegnamento, della cadenza dei tempi dei corsi e della ripetitività e prevedibilità della natura didattico educativa svolta da UPTER. Secondo i giudici di legittimità propri tali tratti di continuità dimostrano l’assenza di un reale progetto e l’assenza di qualsivoglia autonomia del docente. ...

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TELECOM CONDANNATA ALLA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI UN “CONSULENTE” PER L’ILLEGITTIMA INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA E APPALTO NON GENUINO (cd. Body Rental), CON CONSEGUENTE ACCERTAMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 29.12.2020, il Tribunale di Velletri ha accertato che il rapporto di lavoro formalmente intercorso tra il lavoratore e le società formali datrici di lavoro - società di consulenza informatica che si limitavano alla mera fornitura di manodopera (cd. Body Rental) - doveva in realtà essere imputato alla Telecom Italia in qualità di effettivo datore di lavoro.

Nel caso di specie, il lavoratore aveva sin dal 2013 prestato la propria attività lavorativa di natura subordinata - svolgendo mansioni di tipo informatico - direttamente in favore della Telecom, ricevendo disposizioni specifiche, direttive e indicazioni dai referenti della società stessa, essendo inoltre sottoposto, da parte degli stessi, al controllo e/o riscontro della propria prestazione lavorativa. ...

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