Il licenziamento del dirigente non apicale e applicazione della tutela reale

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro n.3/2007

Pdf pubblicazione

CASSAZIONE, SEZ. LAV., 22 dicembre 2006, n. 27464,  Pres. Senese -  Rel. D’Agostino – Consorzio Agrario Regione della Lucania e Taranto S.C.A.R.L.  (avv. G. Vesci) c/  Lettere Ermanno  (avv. G. Semeraro).

Licenziamento individuale - Distinzione tra la figura di dirigente apicale e pseudo dirigente – Ambito di operatività – Ampi poteri di iniziativa e discrezionalità tali da imprimere un indirizzo al governo complessivo dell’azienda – Mancanza – Limitazione di responsabilità - Applicabilità della legge n° 604 del 1966 e dell’art. 18 della legge n°  300 del 1970 – Reintegrazione nel posto di lavoro.

La qualifica di dirigente spetta soltanto al prestatore di lavoro che, come alter ego dell'imprenditore, sia preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale, ovvero ad una branca o settore autonomo di essa, e sia investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentono, sia pure nell' osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell'azienda, assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello (c.d. dirigente apicale);  da questa figura si differenzia quella dell'impiegato con funzioni direttive, che è preposto ad un singolo ramo di servizio, ufficio o reparto e che svolge la sua attività sotto il controllo dell'imprenditore o di un dirigente, con poteri di iniziativa circoscritti e con corrispondente limitazione di responsabilità (c.d pseudo-dirigente) (1) (Massima non ufficiale)

...

Continua


Il mobbing e l'onere della prova: fattispecie a formazione complessa

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro n.4/2006

Pdf pubblicazione

CASSAZIONE, SEZ. LAV., 25 maggio 2006, n. 12445,  Pres. Ciciretti -  Rel. De Luca – M. M. (avv. Rodolfo Brognieri) c/  A.N.M.I.L. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO (avv. Angelo Alberto Martorano ).

Lavoro subordinato – comportamenti vessatori – dimissioni per giusta causa – responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di  sicurezza – natura contrattuale – misure di prevenzione nominate ed innominate - ripartizione dell’onere della prova – prova liberatoria - risarcimento danni da mobbing – sussistenza.

Nell’ipotesi dell’accertamento di fatti mobbizzanti che hanno determinato al prestatore di lavoro delle rilevanti conseguenze sul piano morale e psico-fisico, la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale e lo stesso non assolve l’onere della prova liberatoria posta a suo carico se invece di dimostrare di aver adottato misure idonee a prevenire il dedotto evento dannoso si limita a dedurre iniziative volte alla repressione e non già alla prevenzione di comportamenti di tipo vessatorio (1) (Massima non ufficiale)

 

Svolgimento del processo.

Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Potenza confermava la (sentenza del Pretore della stessa sede, che -pronunciando sulla domanda, proposta da  - M.M. - contro l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) - sezione provinciale di Potenza, della quale era  stata dipendente fino alle proprie dimissioni per giusta causa, e diretta ad ottenere il risarcimento dei danni (patrimoniali, psicologici e morali) subiti in dipendenza del "comportamento vessatorio tenuto nei suoi confronti dal Presidente dell'Associazione, P.A.” - aveva, bensì, riconosciuto il diritto della lavoratrice alla indennità sostitutiva del preavviso, in dipendenza delle dimissioni per giusta causa, mentre aveva rigettato le altre domande - dirette ad ottenere il risarcimento dei danni -essenzialmente, in base ai rilievi  seguenti:

...

Continua


Il giudizio sull'equivalenza delle mansioni deve tenere conto della capacità professionale dal lavoratore acquisita dal lavoratore anche se modesta

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.4/2004

Pdf pubblicazione

CASSAZIONE, SEZ. LAV., 11 dicembre 2003, n. 18984Pres. Sciarelli -  Rel. Curcuruto – Steccati Paolo (avv.ti Bruno Cossu e Benedetto Ricciardi) c/  Safta S.p.A. (avv.ti  Orlando Sivieri e Giovanni Cuminetti).



Categorie e qualifiche – mansioni diverse rispetto a quelle precedentemente svolte - giudizio di equivalenza ai fini dell’art. 2103 c.c.insussistenza – salvaguardia della professionalità acquisita anche per mansioni semplici ed esecutive.

 

In materia di equivalenza delle mansioni oltre alla loro inclusione nella stessa area professionale e salariale occorre considerare la loro affinità professionale, intesa quale nucleo di professionalità comune o almeno analogo, tale da rendere possibile l’armonizzazione delle nuove mansioni con le capacità professionali acquisite dall’interessato durante il rapporto lavorativo e consentirne ulteriori affinamenti e sviluppi, non assumendo invece rilievo, di per sé, i comuni caratteri di elementarità o semplicità delle precedenti e delle nuove mansioni.

  ...

Continua


Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e criteri di scelta

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro n.2/2005

Pdf pubblicazione

 CASSAZIONE, 11 giugno 2004, n. 11124, Sez. lav. – Pres. Sciarelli, Rel. Vigolo, P.M. De Augustinis (diff.), Cordeschi Luciana (avv.ti Alleva e Panici) c. Cooperativa Fra Produttori Latte S.r.l. (avv. Autieri).

Lavoro – lavoro subordinato – licenziamento individuale -  licenziamento per giustificato motivo oggettivo -  ragioni economiche – soppressione del posto di lavoro – inapplicabilità legge n. 223 del 1991 per mancanza dei requisiti occupazionali e dimensionali – lavoratori in posizione di fungibilità – comportamento vessatorio e persecutorio del datore di lavoro – profili di molestie sessuali – motivo illecito del licenziamento – insussistenza - illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di correttezza e buona fede ex art. 1175 c.c. – mancata applicazione analogica criteri di scelta ex art. 5 L. 223 del 1991.

In caso di licenziamento di un dipendente dovuto a ragione economiche, quando vi è una generica esigenza di riduzione del personale, il nesso di causalità tra questa necessità ed il licenziamento può non rappresentare una sufficiente funzione individualizzante del lavoratore licenziabile; dunque, la selezione del lavoratore non avrebbe dovuto essere compiuta liberamente, ma con applicazione analogica di criteri obiettivi quali quelli dei carichi di famiglia e dell’anzianità previsti dall’art. 5 della legge 223 del 1991, escludenti l’arbitrarietà della scelta, in attuazione degli artt. 2, 3, e 41, comma 2, della Costituzione (che impongono una maggior tutela del lavoratore socialmente più debole, rispetto al più avvantaggiato).

  ...

Continua