Mercoledì 14 luglio dalle ore 15 alle 17 l'Avvocato Salvagni interverrà come relatore nell'ambito del convegno dell'Ordine degli Avvocati di Roma"Il regime dei licenziamenti dopo i recenti interventi della corte di giustizia e della corte costituzionale: opinioni a confronto" che avrà luogo in diretta streaming tramite il canale YouTube dell'Ordine degli avvocati di Roma.
Link diretta streaming del convegno
Per motivi organizzativi, le iscrizioni al convegno chiuderanno inderogabilmente alle ore 10:00 del giorno dello svolgimento dell’evento.
Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni
Il Tribunale di Roma ha accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro a fronte della sottoscrizione di contratti di collaborazione professionale di tipo autonomo, condannando Verisure a riammettere in servizio il lavoratore, nonché al risarcimento del danno e al pagamento delle differenze retributive maturate.
Il lavoratore, dottore commercialista iscritto all’albo, sebbene assunto con contratti di collaborazione professionale di natura autonoma, deduceva di avere prestato la propria attività lavorativa con modalità subordinate, essendo adibito con continuità al settore Contabilità della società, ove aveva sempre svolto mansioni inerenti al core business aziendale ed era inserito stabilmente nell’organizzazione interna. La società, di contro, rilevava che la prestazione si era sempre svolta con modalità autonome, come dimostrato dai contratti sottoscritti, che il lavoratore aveva integralmente negoziato, essendo totalmente libero di autodeterminare modalità e tempi di esecuzione dell’attività.
Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, ha accolto in toto la tesi difensiva degli avvocati Salvagni e Panetta, scardinando l’impianto difensivo della società. ...
Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni
Il Tribunale di Roma ha accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro a fronte della sottoscrizione di contratti di collaborazione professionale di tipo autonomo, condannando Verisure a riammettere in servizio il lavoratore, nonché al risarcimento del danno e al pagamento delle differenze retributive maturate.
Il lavoratore, dottore commercialista iscritto all’albo, sebbene assunto con contratti di collaborazione professionale di natura autonoma, deduceva di avere prestato la propria attività lavorativa con modalità subordinate, essendo adibito con continuità al settore Contabilità della società, ove aveva sempre svolto mansioni inerenti al core business aziendale ed era inserito stabilmente nell’organizzazione interna.
La società, di contro, rilevava che la prestazione si era sempre svolta con modalità autonome, come dimostrato dai contratti sottoscritti, che il lavoratore aveva integralmente negoziato, essendo totalmente libero di autodeterminare modalità e tempi di esecuzione dell’attività.
Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, ha accolto in toto la tesi difensiva degli avvocati Salvagni e Panetta, scardinando l’impianto difensivo della società. ...
Articolo di Michelangelo Salvagni
Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.4/2021, Parte II, RGL Giurisprudenza on line - Newsletter n.11/2021
TRIBUNALE FIRENZE, decr., 23.9.2021 – Est. Brigida Davia – Cgil Fiom Provincia di Firenze (avv.ti Stramaccia, Focareta) c. Gkn Driveline Firenze Spa in liquidazione (avv.ti Rotondi, Maresca, Paone).
Licenziamento collettivo – Licenziamento collettivo per cessazione totale attività – Mancata informazione preventiva al sindacato – Obbligo di informazione previsto dal Ccnl e da accordi sindacali – Condotta antisindacale per mancata informazione – Sussistenza – Illegittima esclusione del sindacato dal processo decisionale riguardante la cessazione dell’attività di impresa.
È antisindacale la condotta del datore di lavoro che impedisce alle organizzazioni sindacali di interloquire nella fase di formazione della decisione di procedere alla cessazione totale dell’attività di impresa, non fornendo loro alcuna informazione preventiva pur essendone espressamente obbligato in base al contratto collettivo e da specifici accordi sindacali. (1)
l licenziamenti collettivi della Gkn: un caso di condotta antisindacale per violazione dell’obbligo di informazione
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