AIR FRANCE CONDANNATA A REINTEGRARE UNA LAVORATRICE LICENZIATA PER GIUSTA CAUSA: LA CORTE DI APPELLO DI ROMA ACCERTA CHE LE ATTIVITÀ EXTRA-LAVORATIVE NON HANNO RITARDATO LA GUARIGIONE.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.

Con sentenza del 27 maggio 2022, la Corte di appello di Roma, nel riformare la sentenza di primo grado censurata dallo Studio Legale Salvagni, ha accolto il reclamo proposto dalla lavoratrice e ha annullato il licenziamento per giusta causa intimatole da Air France, condannando quest’ultima a reintegrare la dipendente nel proprio posto di lavoro e a corrisponderle un’indennità risarcitoria quantificata (in misura massima e) pari a 12 mensilità della sua retribuzione globale di fatto.

La vicenda processuale trae origine da un procedimento investigativo commissionato dalla società mentre la lavoratrice, infortunatasi sul posto di lavoro, era assente dal servizio: in particolare, le veniva contestato che alcune condotte extra-lavorative, quali guidare, fare la spesa, andare in bicicletta, etc., fossero «idonee anche potenzialmente a pregiudicare o, quantomeno, a ritardare la Sua guarigione e, quindi, la ripresa dell’attività lavorativa o incompatibili con lo stato di salute certificato dal medico dell’INAIL o, comunque, inidonee a determinare uno stato di incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l’assenza».

Tale ragione, confermata in primo grado, è stata censurata innanzi alla Corte d’Appello di Roma e, soprattutto, è stata smentita all’esito della CTU medico-legale che, ammessa su istanza dello studio Legale Salvagni, ha accertato che le condotte extra-lavorative poste in essere dalla lavoratrice e oggetto della relazione investigativa condotta dalla società in nessun modo avevano aggravato lo stato di salute della dipendente, la quale risultava effettivamente compromesso a causa dell’infortunio subito sul posto di lavoro.

Pertanto, la Corte d’appello ha ritenuto che la lavoratrice, a seguito dell’infortunio, si fosse legittimamente assentata dal servizio per poter completare il proprio percorso di recupero psico-fisico e che, in ogni caso, si fosse scupolosamente attenuta alle prescrizioni mediche suggeritele.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla società con la lettera di recesso, infatti, non è esigibile che il lavoratore in infortunio e/o in malattia, nell’adottare una condotta oltremodo prudenziale rispetto alle raccomandazioni mediche ricevute, si astenga dal porre in essere qualsivoglia attività extra-lavorativa.

La Corte capitolina, allo stato di quanto sopra accertato, ha annullato il licenziamento ritenendo insussistente la giusta causa posta a fondamento dello stesso e ha quindi ordinato alla società di reintegrare la ricorrente.

Continua


INTERVENTO DELL'AVV. SALVAGNI AL CONVEGNO DI ROMA: IL PROCESSO DEL LAVORO ALLE SOGLIE DEI 50 ANNI - INFLUENZE DELLA RIFORMA CARTABIA - CENTRALITÀ DEL RUOLO DELL’AVVOCATO.

Errata corrige 19 GIU 2023

GUARDA IL VIDEO

L’evento, organizzato dall’avv. Michelangelo Salvagni, in qualità di Responsabile del Gruppo Lavoro dell’Associazione Nazionale Forense, ha tratta le novità delle Riforma Cartabia nell’ambito del processo del lavoro, rito questo che risale al 1973 e che quest’anno compie 50 anni. I relatori hanno approfondito le novità legislative per comprendere come le stesse vadano a modificare il processo del lavoro che si è sempre ispirato ai principi di oralità e centralità che rendono essenziale il ruolo dell’avvocato. L’incontro si sè svolto a Roma dalle ore 14,30 alle ore 16,30 presso la Sede Organismo Congressuale Forense a Via Valadier 42 – 2° piano – Roma.

Scarica la Locandina.

Continua


INTERVISTA DI RADIO ROMA CAPITALE ALL'AVV. MICHELANGELO SALVAGNI SUI LICENZIAMENTI

GUARDA IL VIDEO.

L’attuale periodo di pandemia e di legislazione emergenziale, pone una particolare riflessione sulle conseguenze che, da mesi, tutte le parti sociali e politiche hanno tentato di arginare alla fine del cosiddetto blocco dei licenziamenti.

Per mesi, le associazioni di categoria dei datori di lavoro hanno premuto affinché le società potessero tornare a licenziare i propri dipendenti in ragione della crisi economica provocata dal Covid.

Si può dire, in un certo senso, che oggi siamo alla resa dei conti perché, dopo due anni di pandemia e blocco dei licenziamenti, era inevitabile aspettarsi dei cambiamenti nel mondo del lavoro anche in ragione del fatto che la crisi provocata dall’emergenza sanitaria ha determinato una contrazione delle entrate per molte aziende che, nel peggiore dei casi, ne ha determinato la chiusura o la riorganizzazione con un modello organizzativo diverso e, in un certo senso, più leggero.

...

Continua


TELECOM ITALIA S.P.A. E MANSIONI SUPERIORI: LA CORTE DI APPELLO DI ROMA DICHIARA CHE LE MANSIONI DI PROJECT MANAGER SONO RIFERIBILI AL 6° LIVELLO E NON AL 5° LIVELLO DI FORMALE ASSEGNAZIONE.

Causa patrocinata dalla Studio legale Salvagni.

Con sentenza del 25 maggio 2022, la Corte di appello di Roma, sezione Lavoro, ha accolto il ricorso in appello proposto da un dipendente Telecom che, formalmente inquadrato nel 5° livello del CCNL Commercio, aveva svolto funzioni di Project Manager e, per tale ragione, aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado che gli aveva negato il diritto all’inquadramento nel 6° livello.

La Corte di appello, pertanto, ha accolto la tesi difensiva dello Studio legale Salvagni e l’interpretazione del CCNL delle Telecomunicazioni fornita in seno al ricorso in appello, laddove era stato evidenziato che per la riconducibilità delle funzioni al 6° livello rivendicato non sia affatto necessario l’espletamento di “funzioni direttive”, in quanto il tenore letterale del contratto collettivo è chiaro nel ritenere che l’espletamento di tali funzioni sia requisito alternativo rispetto a quello dello svolgimento di funzioni specialistiche (a cui pure fa riferimento la declaratoria di 6° livello). ...

Continua