Errata corrige 02 FEB 2023
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 22.12.2022, ha accertato l’illegittimità del trasferimento di una lavoratrice, assistita dallo Studio Legale Salvagni, nonché l’illegittimo demansionamento subito dalla medesima, dal V livello al III livello (dall’aprile 2014 al marzo 2019) e poi, in seguito al trasferimento, al II livello (dall’aprile 2019 alla data di deposito del ricorso) del CCNL Telecomunicazioni.
In particolare, per quanto attiene al trasferimento illegittimo, il Giudice ha rilevato che mancavano i requisiti previsti dall’art. 2103 c.c. per il trasferimento della lavoratrice dal settore Consumer Vendita Agenti al settore Credit Management e che l’Azienda non avesse esperito alcuna difesa al fine di dimostrare che il luogo in cui era stata trasferita la dipendente non concretasse una unità produttiva, con conseguente applicazione dell’art. 2103 c.c.. ...
Errata corrige 02 FEB 2023
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 22.12.2022, ha accertato l’illegittimità del trasferimento di una lavoratrice, assistita dallo Studio Legale Salvagni, nonché l’illegittimo demansionamento subito dalla medesima, dal V livello al III livello (dall’aprile 2014 al marzo 2019) e poi, in seguito al trasferimento, al II livello (dall’aprile 2019 alla data di deposito del ricorso) del CCNL Telecomunicazioni.
In particolare, per quanto attiene al trasferimento illegittimo, il Giudice ha rilevato che mancavano i requisiti previsti dall’art. 2103 c.c. per il trasferimento della lavoratrice dal settore Consumer Vendita Agenti al settore Credit Management e che l’Azienda non avesse esperito alcuna difesa al fine di dimostrare che il luogo in cui era stata trasferita la dipendente non concretasse una unità produttiva, con conseguente applicazione dell’art. 2103 c.c.. ...
Errata corrige 02 FEB 2023
La vicenda sottoposta al giudizio del Tribunale di Latina concerne un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al lavoratore, assistito dallo Studio Legale Salvagni, impiegato per diversi anni alle dipendenze di diverse società succedutesi con contratti d’appalto nella gestione dei servizi di preparazione e movimentazione merci in favore della committente D.R.S. S.p.a., in occasione e a causa della cessazione dell’appalto.
La società Cooperativa Globe, subentrata nella gestione dei servizi appaltati, pur essendovi tenuta ai sensi dell’art. 42 bis co. 3 del CCNL del settore logistica a trasporti ed essendosi obbligata in virtù di apposito accordo ad assumere il personale impiegato nell’appalto, aveva poi assunto solo una parte dei dipendenti, il cui elenco era stato trasmesso dalla società uscente. ...
Errata corrige 10 DIC 2022
Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni.
La Corte Di Appello di Roma, con sentenza n. 2671 del 14 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha condannato la società ATAC S.P.A. - Azienda del trasporto pubblico di Roma - a corrispondere al ricorrente oltre 20 mila euro per differenze retributive maturate durante il rapporto di lavoro, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, atteso il riconoscimento in favore del medesimo del superiore parametro 230 del CCNL Autoferrotranvieri.
La vicenda riguarda un dipendente inquadrato nel parametro 193 del CCNL di settore adibito, per il periodo oggetto di causa, a mansioni di elevato contenuto professionale tecnico/amministrativo nell'ambito delle attività svolte, con autonomia e discrezionalità di poteri, in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto di pulizia dei mezzi e degli impianti. ...