Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con sentenza del 30 dicembre 2022, resa al termine della fase di opposizione Fornero, il Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, ha modificato il proprio precedente orientamento della fase sommaria, condannando la Slim Aluminium S.p.a. a reintegrare un lavoratore illegittimamente licenziato per asserita giusta causa, con applicazione dell’art. 18, co. 4 (e non più co. 5) dello Statuto dei Lavoratori.
In particolare, il Tribunale adito, dapprima, ha confermato che il licenziamento intimato al lavoratore fosse illegittimo in quanto la contestazione disciplinare principale (nella specie l’essersi rivolto al medico competente con toni provocatori ed atteggiamento indisponente, avvicinandosi oltre misura alla scrivania di quest’ultimo e l’aver disatteso le procedure aziendali di distanziamento sociale previste per l’epidemia Covid-19) non risultava così grave da giustificare il recesso e, poi, perché la presunta recidiva per un precedente addebito che aveva determinato l’irrogazione di una sanzione sospensiva doveva ritenersi illegittima. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.
Con sentenza del 12.07.2022, la Corte d'Appello di Roma ha accolto il reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012, presentato da sei dipendenti della nota società COMDATA S.p.A. che si occupa di servizi call center condannando parte datoriale a reintegrarli nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché al pagamento di 10 mensilità di retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.
Con sentenza del 27 maggio 2022, la Corte di appello di Roma, nel riformare la sentenza di primo grado censurata dallo Studio Legale Salvagni, ha accolto il reclamo proposto dalla lavoratrice e ha annullato il licenziamento per giusta causa intimatole da Air France, condannando quest’ultima a reintegrare la dipendente nel proprio posto di lavoro e a corrisponderle un’indennità risarcitoria quantificata (in misura massima e) pari a 12 mensilità della sua retribuzione globale di fatto.
La vicenda processuale trae origine da un procedimento investigativo commissionato dalla società mentre la lavoratrice, infortunatasi sul posto di lavoro, era assente dal servizio: in particolare, le veniva contestato che alcune condotte extra-lavorative, quali guidare, fare la spesa, andare in bicicletta, etc., fossero «idonee anche potenzialmente a pregiudicare o, quantomeno, a ritardare la Sua guarigione e, quindi, la ripresa dell’attività lavorativa o incompatibili con lo stato di salute certificato dal medico dell’INAIL o, comunque, inidonee a determinare uno stato di incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l’assenza».
Tale ragione, confermata in primo grado, è stata censurata innanzi alla Corte d’Appello di Roma e, soprattutto, è stata smentita all’esito della CTU medico-legale che, ammessa su istanza dello studio Legale Salvagni, ha accertato che le condotte extra-lavorative poste in essere dalla lavoratrice e oggetto della relazione investigativa condotta dalla società in nessun modo avevano aggravato lo stato di salute della dipendente, la quale risultava effettivamente compromesso a causa dell’infortunio subito sul posto di lavoro.
Pertanto, la Corte d’appello ha ritenuto che la lavoratrice, a seguito dell’infortunio, si fosse legittimamente assentata dal servizio per poter completare il proprio percorso di recupero psico-fisico e che, in ogni caso, si fosse scupolosamente attenuta alle prescrizioni mediche suggeritele.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla società con la lettera di recesso, infatti, non è esigibile che il lavoratore in infortunio e/o in malattia, nell’adottare una condotta oltremodo prudenziale rispetto alle raccomandazioni mediche ricevute, si astenga dal porre in essere qualsivoglia attività extra-lavorativa.
La Corte capitolina, allo stato di quanto sopra accertato, ha annullato il licenziamento ritenendo insussistente la giusta causa posta a fondamento dello stesso e ha quindi ordinato alla società di reintegrare la ricorrente.
L’attuale periodo di pandemia e di legislazione emergenziale, pone una particolare riflessione sulle conseguenze che, da mesi, tutte le parti sociali e politiche hanno tentato di arginare alla fine del cosiddetto blocco dei licenziamenti.
Per mesi, le associazioni di categoria dei datori di lavoro hanno premuto affinché le società potessero tornare a licenziare i propri dipendenti in ragione della crisi economica provocata dal Covid.
Si può dire, in un certo senso, che oggi siamo alla resa dei conti perché, dopo due anni di pandemia e blocco dei licenziamenti, era inevitabile aspettarsi dei cambiamenti nel mondo del lavoro anche in ragione del fatto che la crisi provocata dall’emergenza sanitaria ha determinato una contrazione delle entrate per molte aziende che, nel peggiore dei casi, ne ha determinato la chiusura o la riorganizzazione con un modello organizzativo diverso e, in un certo senso, più leggero.
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