La qualificazione della definizione «primo rapporto» nel contratto a termine acausale ex lege n. 92/2012

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale n.3/2015

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TRIBUNALE DI MONZA, 9 ottobre 2014  – Est.  Capelli – M. L. T. (avv. Leonardo) c. Eurosfera s.r.l. (avv. Campolunghi).

Somministrazione di lavoro – Contratto a termine acausale ex art. 1, comma 1 bis, d.lgs. n. 368/2001 – Successione contratti con medesimo datore - Nullità clausola appositiva del termine – Qualificazione precedente rapporto lavorativo -  Conversione per mancanza di motivazione -  Insussistenza

Il precedente rapporto di somministrazione a termine non determina alcuna violazione dell’art. 1, comma 1 bis, d.lgs. n. 368/2001 (comma aggiunto dalla lettera b) del comma 9 dell’art. 1, legge 28 giugno 2012, n. 92) e, quindi, non comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato in quanto, anche se il lavoratore era già stato utilizzato dalla stessa azienda, tuttavia, formalmente era stato dipendente dell’Agenzia di somministrazione. Conseguentemente, tra lavoratore e utilizzatore non era mai intercorso un rapporto di lavoro subordinato e, pertanto, il datore di lavoro può legittimamente stipulare un contratto a termine acausale, trattandosi effettivamente del primo rapporto  a tempo determinato intercorso tra le parti (1). 

 La qualificazione della definizione “primo rapporto” nel contratto a termine acausale ex lege 92/2012.

- La sentenza che si commenta risulta di particolare rilevanza in quanto attiene ad una delle prime interpretazioni giurisprudenziali in relazione alla fattispecie del contratto a termine acausale a seguito della riforma attuata con la legge 28 giugno 2012, n. 92, “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.153 del 3/7/2012 - Suppl. Ordinario n. 136) che ha introdotto il comma 1 bis, all’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001.

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"Il codice dei contratti e la modifica della disciplina delle mansioni"

IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO.

 Avv. Michelangelo Salvagni

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