Licenziamenti collettivi della GKN: un caso di condotta antisindacale per violazione dell'obbligo di informazione

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.4/2021, Parte II, RGL Giurisprudenza on line - Newsletter n.11/2021

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TRIBUNALE FIRENZE, decr., 23.9.2021 – Est. Brigida Davia – Cgil Fiom Provincia di Firenze (avv.ti Stramaccia, Focareta) c. Gkn Driveline Firenze Spa in liquidazione (avv.ti Rotondi, Maresca, Paone). 

 

Licenziamento collettivo Licenziamento collettivo per cessazione totale attività  Mancata informazione preventiva al sindacato Obbligo di informazione previsto dal Ccnl e da accordi sindacali Condotta antisindacale per mancata informazione Sussistenza Illegittima esclusione del sindacato dal processo decisionale riguardante la cessazione dell’attività di impresa.

 

È antisindacale la condotta del datore di lavoro che impedisce alle organizzazioni sindacali di interloquire nella fase di formazione della decisione di procedere alla cessazione totale dell’attività di impresa, non fornendo loro alcuna informazione preventiva pur essendone espressamente obbligato in base al contratto collettivo e da specifici accordi sindacali. (1)

 

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Interposizione di manodopera e licenziamento giuridicamente inesistente: prime sentenze sull’interpretazione autentica dell’art. 38, c. 3, d.lgs. n. 81/2015

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.2/2021, Parte II, RGL Giurisprudenza on line - Newsletter n.4/2021

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Articolo pubblicato su Comma 2 Lavoro e Dignità:

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I

CORTE APPELLO ROMA, 22.2.2021 - Est. Panariello - D.G.E., R.M., V.M.R., M.G. (avv.ti P. e C. Panici) c. F.I.S.P. s.p.a. (avv.ti Alliegro, Baldieri).

 

Somministrazione di lavoro – Somministrazione irregolare – Interposizione fittizia di manodopera – sussistenza – Licenziamento intimato dal somministratore – Inesistenza – tutela reale – Applicabilità

 

In base all’interpretazione autentica di cui all’art. 80-bis, d.l. n. 34/2020, tra gli atti che, compiuti dal datore di lavoro formale, devono imputarsi al soggetto utilizzatore ex art. 38, d.lgs. n. 81/2015, è escluso il licenziamento; tale interpretazione deve applicarsi anche alla fattispecie dell’appalto illecito in quanto, come per l’ipotesi della somministrazione irregolare, i due istituti realizzano un’identica vicenda di dissociazione fra datore di lavoro formale e sostanziale che viene difatti accertata dal giudice con illecita o irregolare con effetto ex tunc. Il recesso intimato dall’appaltatore è pertanto inesistente e determina la riammissione in servizio del lavoratore nella compagine aziendale dell’appaltante, oltre alla condanna di quest’ultimo alla corresponsione di tutte le retribuzioni maturate medio tempore sino alla riammissione in servizio.

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IL TRIBUNALE DI LATINA REINTEGRA DUE LAVORATORI DELLA SOCIETA' P.C.C. IMPIANTI S.r.l. LICENZIATI PER CESSAZIONE DELL'APPALTO PER MANCATA EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA COLLETTIVA

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Sentenza pubblicata su Wikilabour

Il Tribunale di Latina, con due diverse ordinanze del 16 e 22 marzo 2021, ha reintegrato due lavoratori licenziati da un’azienda, la P.C.C. Impianti S.r.l., specializzata in appalti di manutenzione idraulica e termo idraulica.

Lo Studio Legale Salvagni instaurava, presso il Tribunale di Latina, distinte cause per difendere due dipendenti che erano stati licenziati insieme ad altri dipendenti e tutti con la medesima motivazione, ossia per giustificato motivo oggettivo a causa della cessazione dell’appalto a cui erano adibiti.

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SLIM ALUMINIUM S.P.A.: DICHIARATO ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni.

Con ordinanza del 14 novembre 2021, il Tribunale di Latina, Sez. Lavoro, ha accolto il ricorso proposto da un dipendente della Slim Aluminium S.p.a. (già Hydro Aluminium S.p.a.) assistito dallo Studio legale Salvagni e avente ad oggetto l’impugnazione del licenziamento intimato per giusta causa. La società ha contestato al lavoratore alcuni addebiti disciplinari, motivando il recesso anche in ragione di una asserita «recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 9, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all’art. 9» del CCNL Metalmeccanica Industria. Prima del licenziamento, infatti, il lavoratore era già stato oggetto di diverse contestazioni disciplinari, sfociate in altrettante sanzioni di natura conservativa, la cui legittimità è stata, però, contestata dallo Studio Salvagni.

Nell’accogliere la tesi difensiva dello studio, il Tribunale pontino ha ritenuto di dover verificare la sussistenza di entrambi gli addebiti elevati al lavoratore, giacché espressamente richiamati dalla società resistente nel corpo della lettera di contestazione disciplinare, prima, e posti a fondamento del recesso, poi.

Tuttavia, all’esito istruttoria orale espletata, il giudice del Lavoro ha riscontrato l’infondatezza della prima contestazione disciplinare e, dunque, l’illegittimità di una delle sanzioni sospensive irrogate in passato al dipendente: venuto meno il presupposto della recidiva contestata, è altresì venuta a mancare la giusta causa posta a fondamento del licenziamento irrogato al lavoratore che, infatti, è stato dichiarato illegittimo giacché sproporzionato.

Pertanto, il Tribunale di Latina, nell’applicare la tutela prevista dal 5° comma, art. 18, St. Lav., ha condannato la società resistente a corrispondere al lavoratore un’indennità risarcitoria pari a 22 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto da ultimo percepita dallo stesso.

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