LO STUDIO SALVAGNI VINCE LE CAUSE CONTRO COMDATA E IL TRIBUNALE DI ROMA REINTEGRA I LAVORATORI IN SERVIZIO NEI CALL CENTER

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Sentenza pubblicata su WikiLabour

Articolo pubblicato su:

CSDN Roma

- ADNKronos

La società Comdata S.p.A., nota azienda che si occupa di servizi call center e che vanta alle proprie dipendenze circa 7000 lavoratori, con unoperazione del tutto illegittima e, utilizzando in modo anomalo la cd clausola sociale in materia di cambio appalto, ha cercato di cedere i propri dipendenti addetti alla commessa ALD (ben 56) ad una società subentrante, neocostituita ed avente un capitale sociale di appena 10 mila euro.

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MANPOWER PERDE ANCHE L’OPPOSIZIONE: CONFERMATA L’ORDINANZA CHE AVEVA DICHIARATO NULLO IL LICENZIAMENTO DELLA LAVORATRICE MADRE CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 1° dicembre 2020, il Tribunale di Velletri, sezione Lavoro, respingendo l’opposizione proposta dalla Manpower S.r.l., ha confermato l’ordinanza emessa nella fase sommaria, laddove era stata dichiarata la nullità del licenziamento intimato per presunto giustificato motivo oggettivo, giacché connotato, in realtà, da natura discriminatoria, nonché l’illegittimità del recesso per insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto dalla società a fondamento dello stesso.

Conseguentemente, il giudice ha confermato l’ordinanza emessa nella precedente fase laddove ha condannato il datore di lavoro a reintegrare la lavoratrice nel proprio posto di lavoro, nonché al pagamento integrale delle retribuzioni maturate medio tempore, dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione, oltre al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

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AVIOINTERIORS: DICHIARATO ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE PER PRESUNTE ATTIVITA’ LUDICHE DURANTE LA MALATTIA RILEVATE TRAMITE ATTIVITA’ INVESTIGATIVE

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 11935 del 11.10.2019, in accoglimento del ricorso promosso da un lavoratore nei confronti di Aviointeriors S.p.a., ha accertato e dichiarato l’illegittimità del licenziamento irrogato al medesimo per presunta giusta causa, ordinando alla società di reintegrarlo nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché condannando la stessa al pagamento dell’indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto.

Nel caso di specie, il lavoratore era stato licenziato in quanto, secondo l’avversa ricostruzione, sebbene collocato in malattia, si sarebbe dedicato ad attività ludica incompatibile con il dichiarato stato morboso. La società, a sostegno del provvedimento espulsivo, adduceva di avere svolto delle indagini investigative all’esito delle quali era emerso, appunto, che il lavoratore, al di fuori delle fasce di reperibilità, si era dedicato alla predetta e non meglio specificata attività ludica asseritamente “incompatibile con lo stato di malattia”.

L’attività svolta dal ricorrente ed asseritamente “incompatibile con lo stato di malattia”, come risultante dalla relazione investigativa prodotta da controparte, era quella di “Birdwatching”, ossia di osservazione degli uccelli, peraltro praticata dal ricorrente solo per alcune ore nei giorni festivi e, comunque, sempre al di fuori delle fasce di reperibilità. Per il resto, la relazione investigativa prodotta dalla società riprendeva il lavoratore in circostanze assolutamente irrilevanti sotto il profilo disciplinare, quali un prelievo in banca e una cena in compagnia con la moglie e amici.

Il Tribunale di Latina, accogliendo la tesi difensiva del lavoratore, ha rilevato l’assoluta carenza di allegazione e l’assenza di qualsivoglia prova in ordine all’asserita incompatibilità della non meglio specificata “attività ludica” con lo stato di malattia dichiarato dal lavoratore e attestato dal medico di famiglia dello stesso.

Il Giudice, in particolare, ha evidenziato che l’attività di “Birdwatching” non risulta in alcun modo incompatibile con lo stato di malattia del ricorrente, affetto da “rialzo pressorio”, né tantomeno ostativa ad una completa guarigione del medesimo.

Sul punto, il Tribunale rileva che, sebbene il datore di lavoro possa procedere ad accertamenti di tipo sanitario volti a verificare l’effettiva sussistenza dello stato morboso dichiarato dal lavoratore, l’onere di provare che l’attività extralavorativa svolta sia ostativa ad una completa guarigione incombe sempre sul datore di lavoro.

Nel caso di specie, osserva il giudice, la società, pur avendone l’onere, non ha fornito alcuna prova, né mediante allegazioni mediche, che non risultano agli atti di causa, né con la relazione investigativa prodotta, la quale attesta esclusivamente che il lavoratore, al di fuori delle fasce di reperibilità, sia uscito dalla propria abitazione per svolgere attività del tutto compatibili con lo stato di malattia attestato.

Il Tribunale ha, quindi, rilevato l’insussistenza del fatto contestato al lavoratore, dichiarando illegittimo il licenziamento e ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre alla condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista ex art. 18, commi 4 e 7, legge n. 300/70 nella misura massima di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

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LICENZIAMENTO COLLETTIVO SKY ITALIA S.R.L.: NULLO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE PER MOTIVO ILLECITO DETERMINANTE EX ART. 1345 C.C.. LA SOCIETA’ CONDANNATA A REINTEGRARE IL LAVORATORE

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con ordinanza n. 34233 del 02.04.2019, ha accolto il ricorso promosso da un lavoratore estromesso all’esito della nota procedura di licenziamento collettivo conclusasi nel mese di ottobre 2017 (originariamente di un numero complessivo di 124 esuberi), condannando Sky Italia S.r.l. alla reintegrazione del medesimo nel posto di lavoro, nonché al pagamento di tutte le retribuzioni dal giorno del recesso a quello di effettiva reintegra.

Il Giudice del lavoro ha accolto la tesi difensiva offerta dallo studio legale Salvagni in ordine alla sussistenza, nella specie, di due diverse procedure: quella di licenziamento collettivo per riduzione del personale ex Legge n. 223/1991 (avviata dalla società con comunicazione del 16.05.2017), sulla quale, a far data dall’01.09.2017, si è innestata quella di trasferimento collettivo ex art. 57 del CCNL di settore. ...

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