G.S.E. S.P.A. E MANSIONI SUPERIORI: DUE SENTENZE DEL TRIBUNALE DI ROMA CHE CONDANNANO LA SOCIETÀ AL RICONOSCIMENTO DELLA SUPERIORE CATEGORIA E AL PAGAMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE MATURATE IN FAVORE DI DUE LAVORATORI PER OLTRE 60 MILA EURO.

Errata Corrige 30 MAR 2023 

Le nostre cause

Cause patrocinate dallo Studio Legale Salvagni.

Il Tribunale di Roma, con due sentenza dell’8.03.2023 e del 16.03.2023, ha condannato G.S.E. S.p.A. a riconoscere a due dipendenti il diritto all’inquadramento nelle superiori categorie, rispettivamente nel livello A1S e nel livello ASS e, poi, di Quadro, di cui al CCNL del settore Elettrico, nonché a corrispondere ai medesimi tutte le differenze retributive maturate per il periodo oggetto di causa.

La vicenda riguarda due dipendenti, la prima, con qualifica di Buyer, il secondo, quale Ingegnere Ambientale, i quali, entrambi dal 2013, hanno svolto funzioni riferibili alle suddette superiori categorie. ...

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ATAC S.P.A. E MANSIONI SUPERIORI: LA CORTE DI APPELLO DI ROMA CONDANNA L'AZIENDA AL PAGAMENTO IN FAVORE DEL LAVORATORE DI OLTRE 2O MILA EURO PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE CONSEGUENTI AL RICONOSCIMENTO DEL PARAMETRO 230 DEL CCNL AUTOFERROTRANVIERI.

Errata corrige 10 DIC 2022

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni.

La Corte Di Appello di Roma, con sentenza n. 2671 del 14 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha condannato la società ATAC S.P.A. - Azienda del trasporto pubblico di Roma - a corrispondere al ricorrente oltre 20 mila euro per differenze retributive maturate durante il rapporto di lavoro, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, atteso il riconoscimento in favore del medesimo del superiore parametro 230 del CCNL Autoferrotranvieri.

La vicenda riguarda un dipendente inquadrato nel parametro 193 del CCNL di settore adibito, per il periodo oggetto di causa, a mansioni di elevato contenuto professionale tecnico/amministrativo nell'ambito delle attività svolte, con autonomia e discrezionalità di poteri, in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto di pulizia dei mezzi e degli impianti. ...

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TELECOM E SETTORE REGIA NAZIONALE: IL TRIBUNALE DI ROMA CONDANNA L'AZIENDA AL RICONOSCIMENTO DELLE MANSIONI SUPERIORI DI 6° LIVELLO DEL CCNL OLTRE AL PAGAMENTO DI OLTRE 20 MILA EURO PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE.

Errata corrige  09 DIC 2022

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni. 

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9293 del 10 novembre 2022, ha condannato la società TELECOM ITALIA S.P.A. a riconoscere ad un suo dipendente il superiore 6° livello del CCNL Telecomunicazioni, nonché a corrispondere al medesimo tutte le differenze retributive maturate per il periodo oggetto di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

La vicenda riguarda un lavoratore della REGIA NAZIONALE, inquadrato nel livello 5° del CCNL di settore che, per circa 8 anni, ha svolto rilevanti funzioni specialistiche nell'ambito del settore di appartenenza.

Il Tribunale di Roma ha accolto la tesi sostenuta dallo Studio Legale Salvagni secondo cui le mansioni svolte dal regista nazionale sono riconducibili al 6° livello del CCNL Telecomunicazioni e, in particolare, al profilo esemplificativo di Coordinatore di settori operativi ovvero il "Lavoratrice/tore che, sulla base di direttive generali, coordina importanti organismi operativi, tecnici, amministrativi, provvedendo alla programmazione, alla gestione e all'utilizzo integrato e ottimizzato delle risorse umane, tecniche, economiche ed organizzative assegnate". ...

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LAZIOCREA S.P.A. - MANSIONI SUPERIORI: IL TRIBUNALE DI ROMA CONDANNA L'AZIENDA AL RICONOSCIMENTO DELLA SUPERIORE CATEGORIA DI QUADRO DEL CCNL METALMECCANICI - (OGGI CCNL FEDERCULTURE) OLTRE AL PAGAMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE MATURATE.

Errata corrige 09 DIC 2022

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.

 

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10121 del 29 novembre 2022, ha condannato LAZIOCREA S.P.A. a riconoscere ad una sua dipendente la superiore categoria di Quadro di cui al CCNL Metalmeccanici, nonché a corrispondere alla medesima tutte le differenze retributive maturate per il periodo oggetto di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

La vicenda riguarda una geologa inquadrata nel 7° livello del CCNL di settore che, per oltre 10 anni, ha svolto funzioni di Project Manager in ambito di Sistemi Informatici Geografici (GIS) e Cartografia.

Il Tribunale di Roma ha accolto la tesi sostenuta dallo Studio legale Salvagni secondo cui il profilo di Project Manager, in virtù dell’Accordo per le figure professionali in ambito aziendale sottoscritto da LazioCrea S.p.A. e dai sindacati comparativamente più rappresentativi, in base al titolo di studio e all’esperienza del lavoratore in termini di anzianità lavorativa, può essere riconducibile al livello 7 del CCNL Metalmeccanica Industria o alla superiore categoria di Quadro. ...

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