Errata corrige 17 OTT 2022
Causa patrocinata dalla Studio legale Salvagni.
Con sentenza del 25 maggio 2022, la Corte di appello di Roma, sezione Lavoro, ha accolto il ricorso in appello proposto da un dipendente Telecom che, formalmente inquadrato nel 5° livello del CCNL Commercio, aveva svolto funzioni di Project Manager e, per tale ragione, aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado che gli aveva negato il diritto all’inquadramento nel 6° livello.
La Corte di appello, pertanto, ha accolto la tesi difensiva dello Studio legale Salvagni e l’interpretazione del CCNL delle Telecomunicazioni fornita in seno al ricorso in appello, laddove era stato evidenziato che per la riconducibilità delle funzioni al 6° livello rivendicato non sia affatto necessario l’espletamento di “funzioni direttive”, in quanto il tenore letterale del contratto collettivo è chiaro nel ritenere che l’espletamento di tali funzioni sia requisito alternativo rispetto a quello dello svolgimento di funzioni specialistiche (a cui pure fa riferimento la declaratoria di 6° livello). ...
Errata corrige 05 APR 2022
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.
Con sentenza del 6 ottobre 2021 il Tribunale di Roma ha riconosciuto che le mansioni svolte da un lavoratore, nell’ambito di vari appalti sul territorio romano, in qualità di direttore di servizi mensa e bar, sono riconducibili al superiore secondo livello del CCNL Pubblici Esercizi e non al quarto formalmente assegnato al dipendente per contratto.
La vicenda tratta il caso di un lavoratore, assistito dallo studio legale Salvagni, che ha prestato servizio alle dipendenze della società’ Ladisa S.r.l., nota società che si occupa di appalti su tutto il territorio nazionale per servizi di ristorazione, mense e bar, in particolare presso la Rai e Ministeri pubblici.
Il lavoratore ha rivendicato in giudizio il superiore inquadramento nel 2 livello del CCNL di settore deducendo che, nonostante fosse formalmente inquadrato nell’inferiore livello 4, tuttavia durante il rapporto lavoro ha sempre svolto mansioni superiori in qualità di responsabile e gestore di vari servizi mensa e bar.
Il giudice romano ha accolto la tesi dello Studio Legale Salvagni avendo accertato che il dipendente era la persona delegata dalla società a presenziare alle gare di appalto e delegata a sopralluoghi sui luoghi di esecuzione del contratto che, in particolare, ha poi sempre provveduto non solo alla gestione delle normali attività relative ai servizi in appalto, come l’approvvigionamento di beni e materiali, ma che ha anche coordinato il personale e ha gestito gli incassi.
Il Tribunale di Roma, pertanto, sulla base di tale accertamento ha riconosciuto il superiore secondo livello condannando la società al pagamento delle differenze retributive pari a circa 30.000 €, oltre alle relative differenze retributive mensili per il superiore livello dalla sentenza in poi, nonché all’adeguamento del TFR e dei contributi previdenziali per le maggiori somme dovute.
Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni.
Con sentenza dell’8 marzo 2022, n. 220, il Tribunale di Velletri, sezione Lavoro, ha accolto un ricorso proposto da una dipendente di Eurospin Lazio S.p.a. che, formalmente inquadrata nel 4° livello del CCNL Commercio, ricopriva il ruolo di vice-assistente di filiale e, per tale ragione, aveva azionato, con l’assistenza dello Studio legale Salvagni, il riconoscimento di mansioni superiori riferibili al 2° livello.
In particolare, nel corpo del ricorso, la difesa della lavoratrice ha valorizzato il ruolo di responsabilità ricoperto da quest’ultima all’interno del punto vendita, descrivendo le attività di gestione amministrativa e di coordinamento e controllo del personale disimpegnate dalla stessa.
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Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni.
La Corte Di Appello di Roma, con sentenza del 19 luglio 2021, ha condannato la società AMA - AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. a riconoscere ad un suo dipendente il superiore 5° livello del CCNL per i lavoratori delle Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana, nonché a corrispondere al medesimo tutte le differenze retributive maturate per il periodo oggetto di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
La vicenda riguarda un lavoratore inquadrato nel livello 3° del CCNL di settore, adibito per circa 10 anni a mansioni di elevato contenuto professionale tecnico/amministrativo nell'ambito delle attività relative alla c.d. Tari ed espletate dal medesimo con autonomia e discrezionalità di poteri.
La Corte Di Appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado del Tribunale che, valutando erroneamente il contenuto delle mansioni svolte dal lavoratore e la documentazione depositata in atti, aveva escluso la necessità di disporre l'indagine istruttoria.
La Corte di Appello, invece, dopo le testimonianze escusse nel corso del giudizio, ha accertato e dichiarato il diritto del lavoratore ad essere inquadrato nel superiore 5° livello sin dal 2011, oltre alle differenze retributive per tutto il periodo in cui il dipendente ha svolto le mansioni di 5° livello, nonché il superiore inquadramento anche per il futuro.