LA CASSAZIONE CONFERMA ILLEGITTIMITA' CONTRATTI A PROGETTO DEI DOCENTI UPTER

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni

La Corte di Cassazione, con sentenza pubblicata in data 30 novembre 2021, ha dichiarato l’illegittimità di contratti di collaborazione e a progetto stipulati tra l’Upter - Università popolare della terza età- e una docente a cui era stato assegnato il corso di storia dell’arte durato ininterrottamente per circa 10 anni. Il giudizio in cassazione ha avuto ad oggetto una duplice questione: la cortezza dell’accertamento dell’illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e a progetto che, formalmente, avevano giustificato la collaborazione prestata dalla lavoratrice nonché, in ogni caso, la verifica della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti sin dall’origine.

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto la configurabilità di un unico rapporto di lavoro subordinato anche in ragione della continuità e uniformità dei compiti di insegnamento, della cadenza dei tempi dei corsi e della ripetitività e prevedibilità della natura didattico educativa svolta da UPTER. Secondo i giudici di legittimità propri tali tratti di continuità dimostrano l’assenza di un reale progetto e l’assenza di qualsivoglia autonomia del docente. ...

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TELECOM CONDANNATA ALLA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI UN “CONSULENTE” PER L’ILLEGITTIMA INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA E APPALTO NON GENUINO (cd. Body Rental), CON CONSEGUENTE ACCERTAMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 29.12.2020, il Tribunale di Velletri ha accertato che il rapporto di lavoro formalmente intercorso tra il lavoratore e le società formali datrici di lavoro - società di consulenza informatica che si limitavano alla mera fornitura di manodopera (cd. Body Rental) - doveva in realtà essere imputato alla Telecom Italia in qualità di effettivo datore di lavoro.

Nel caso di specie, il lavoratore aveva sin dal 2013 prestato la propria attività lavorativa di natura subordinata - svolgendo mansioni di tipo informatico - direttamente in favore della Telecom, ricevendo disposizioni specifiche, direttive e indicazioni dai referenti della società stessa, essendo inoltre sottoposto, da parte degli stessi, al controllo e/o riscontro della propria prestazione lavorativa. ...

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TELECOM CONDANNATA ALLA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI UN “CONSULENTE” PER L’ILLEGITTIMA INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA E APPALTO NON GENUINO (cd. Body Rental), CON CONSEGUENTE ACCERTAMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 29.12.2020, il Tribunale di Velletri ha accertato che il rapporto di lavoro formalmente intercorso tra il lavoratore e le società formali datrici di lavoro - società di consulenza informatica che si limitavano alla mera fornitura di manodopera (cd. Body Rental) - doveva in realtà essere imputato alla Telecom Italia in qualità di effettivo datore di lavoro.

Nel caso di specie, il lavoratore aveva sin dal 2013 prestato la propria attività lavorativa di natura subordinata - svolgendo mansioni di tipo informatico - direttamente in favore della Telecom, ricevendo disposizioni specifiche, direttive e indicazioni dai referenti della società stessa, essendo inoltre sottoposto, da parte degli stessi, al controllo e/o riscontro della propria prestazione lavorativa. ...

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IL TRIBUNALE DI LATINA REINTEGRA IL TERZO LAVORATORE PRESSO DRS, SOCIETA’ DI SERVIZI PER ALGIDA, FINDUS E UNILEVER

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Sentenza pubblicata su Wikilabour

Il “doppio licenziamento” intimato sia ai sensi della legge n. 223/1991 sia come licenziamento individuale è illegittimo determinando la violazione dei criteri di scelta.

Il Tribunale di Latina, dopo le due decisioni di ottobre 2020 del giudice Montanari, con ordinanza del 30.11.2020, giudice Avarello, in relazione ad identica fattispecie, ha reintegrato un altro dei lavoratori licenziati dalla società DRS, a seguito sia di una procedura di mobilità, sia di un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.

La società, a fronte di dichiarate difficoltà economiche derivanti dalla perdita di commesse, richiedeva l’avvio di una procedura di mobilità di cui alla l. 223/1991, con l’intento di licenziare 9 unità di personale. Peraltro, dopo la conclusione di una prima fase di tale procedura, la DRS procedeva al licenziamento di sole 4 unità senza mai concludere l’iter previsto dalla l. 223/1991.

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