Causa patrociata dallo Studio legale Salvagni
La Corte di Appello di Roma, con sentenza n 2585 del 10 maggio 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, condannando la società ISA – Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. a riconoscere ad un lavoratore il superiore livello di quadro, nonché a corrispondere al medesimo tutte le differenze retributive per il periodo contestato.
La vicenda in concreto riguardava un dipendente adibito per circa 6 anni a mansioni di elevata responsabilità e autonomia, con requisiti di iniziativa personale e capacità decisionale tipiche della figura aziendale del Project Manager.
Anche la Corte di Appello ha ritenuto provato che il lavoratore avesse svolto (per tutto il periodo dal 2006 al 2011), con continuità e prevalenza, mansioni di Project Manager, in base ai documenti depositati e alle testimonianze escusse nel corso del giudizio. La Corte di Appello ha quindi accertato il diritto del lavoratore al riconoscimento del livello di quadro, a partire dal 2006, oltre a tutte le differenze retributive per tutto il periodo in cui egli ha svolto tali mansioni superiori, nonché il superiore inquadramento anche per il futuro.
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il lavoratore, nella vicenda in questione, proponendo ricorso al Tribunale di Roma, ha dedotto di essere formalmente inquadrato nel livello 7 Quadro del CCNL Telecomunicazioni pur avendo svolto, per un lungo periodo (10 anni), mansioni superiori corrispondenti a quelle di dirigente.
Il dipendente ha affermato, inoltre, di aver subito un grave demansionamento in quanto, inizialmente, assegnato a mansioni inferiori riferibili a 4 livelli al di sotto della qualifica dirigenziale e, comunque, di quella di appartenenza e, in seguito, relegato in una condizione di sostanziale inattività, rimanendo il medesimo privo di un reale ruolo e mansioni.
Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 9/6/2020, ha primariamente accertato il diritto del lavoratore al superiore inquadramento dirigenziale, condannando il datore a versare le differenze retributive maturate, a ricostruire la carriera lavorativa in base alla qualifica di spettanza, nonché a corrispondere i premi MBO e a ricalcolare il TFR.
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Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con sentenza del 12 luglio 2018, n. 1585, il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso promosso da un lavoratore nei confronti di Ama S.p.A., ha riconosciuto il diritto di quest’ultimo ad essere inquadrato nel 7° livello del CCNL di settore in ragione delle mansioni superiori svolte dallo stesso dal luglio 2003, condannando l’azienda datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate medio tempore per un valore di oltre € 50.000,00.
Inoltre, il giudice del Lavoro ha riconosciuto l’illegittimità del demansionamento subito dal dipendente a far data dal 2006 e, pertanto, ha condannato Ama S.p.A. a risarcire il danno arrecatogli, liquidandolo, per quanto attiene al danno professionale, nella misura pari ad € 450.000,00 e, per quanto concerne il danno morale, nella misura di € 25.000,00. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 8574/2017 del 20.10.2017, ha riconosciuto il diritto di un lavoratore ad essere inquadrato nel VI livello del CCNL Telecomunicazioni e ha condannato la Telecom Italia S.p.A. al conseguente pagamento delle differenze retributive per tutto il periodo in cui ha accertato che il lavoratore ha svolto mansioni superiori.
Nel caso di specie, il dipendente – inquadrato nel V livello del CCNL Telecomunicazioni – ha dimostrato, in base alle deduzioni del ricorso confermate dall’escussione dei testi in corso di causa, di aver svolto mansioni riconducibili alla declaratoria di VI livello del contratto collettivo. ...