Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con sentenza del 29.12.2020, il Tribunale di Velletri ha accertato che il rapporto di lavoro formalmente intercorso tra il lavoratore e le società formali datrici di lavoro - società di consulenza informatica che si limitavano alla mera fornitura di manodopera (cd. Body Rental) - doveva in realtà essere imputato alla Telecom Italia in qualità di effettivo datore di lavoro.
Nel caso di specie, il lavoratore aveva sin dal 2013 prestato la propria attività lavorativa di natura subordinata - svolgendo mansioni di tipo informatico - direttamente in favore della Telecom, ricevendo disposizioni specifiche, direttive e indicazioni dai referenti della società stessa, essendo inoltre sottoposto, da parte degli stessi, al controllo e/o riscontro della propria prestazione lavorativa. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con sentenza del 29.12.2020, il Tribunale di Velletri ha accertato che il rapporto di lavoro formalmente intercorso tra il lavoratore e le società formali datrici di lavoro - società di consulenza informatica che si limitavano alla mera fornitura di manodopera (cd. Body Rental) - doveva in realtà essere imputato alla Telecom Italia in qualità di effettivo datore di lavoro.
Nel caso di specie, il lavoratore aveva sin dal 2013 prestato la propria attività lavorativa di natura subordinata - svolgendo mansioni di tipo informatico - direttamente in favore della Telecom, ricevendo disposizioni specifiche, direttive e indicazioni dai referenti della società stessa, essendo inoltre sottoposto, da parte degli stessi, al controllo e/o riscontro della propria prestazione lavorativa. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Sentenza pubblicata su Wikilabour
Il “doppio licenziamento” intimato sia ai sensi della legge n. 223/1991 sia come licenziamento individuale è illegittimo determinando la violazione dei criteri di scelta.
Il Tribunale di Latina, dopo le due decisioni di ottobre 2020 del giudice Montanari, con ordinanza del 30.11.2020, giudice Avarello, in relazione ad identica fattispecie, ha reintegrato un altro dei lavoratori licenziati dalla società DRS, a seguito sia di una procedura di mobilità, sia di un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.
La società, a fronte di dichiarate difficoltà economiche derivanti dalla perdita di commesse, richiedeva l’avvio di una procedura di mobilità di cui alla l. 223/1991, con l’intento di licenziare 9 unità di personale. Peraltro, dopo la conclusione di una prima fase di tale procedura, la DRS procedeva al licenziamento di sole 4 unità senza mai concludere l’iter previsto dalla l. 223/1991.
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Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Sentenza pubblicata su Wikilabour
Il “doppio licenziamento” intimato sia ai sensi della legge n. 223/1991 sia come licenziamento individuale è illegittimo determinando la violazione dei criteri di scelta.
Il Tribunale di Latina, dopo le due decisioni di ottobre 2020 del giudice Montanari, con ordinanza del 30.11.2020, giudice Avarello, in relazione ad identica fattispecie, ha reintegrato un altro dei lavoratori licenziati dalla società DRS, a seguito sia di una procedura di mobilità, sia di un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.
La società, a fronte di dichiarate difficoltà economiche derivanti dalla perdita di commesse, richiedeva l’avvio di una procedura di mobilità di cui alla l. 223/1991, con l’intento di licenziare 9 unità di personale. Peraltro, dopo la conclusione di una prima fase di tale procedura, la DRS procedeva al licenziamento di sole 4 unità senza mai concludere l’iter previsto dalla l. 223/1991.
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