La domanda iniziale di ammissione all’integrazione salariale determina l’ente legittimato passivamente ad erogare le quote di t.f.r. maturate

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n.1/2005

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CASSAZIONE, SEZ. LAV., 11 marzo 2004, n. 5007,  Pres. Mercurio -  Rel. Amoroso – Urbano Michele (avv.ti Enzo Augusto e Sante Assennato) c/  I.N.P.S.  (avv.ti Giuseppe Fagiani, Franco Jeni, Giovanna Biondi). 

Conferna T. Bari 5 luglio 2001

Trattamento di fine rapporto – Cassa integrazione guadagni  - Quote di t.f.r. maturate durante le integrazioni salariali – Controversie - Ente obbligato ad erogare le prestazioni -  Legittimazione passiva di diversi enti nella successione di leggi - Disciplina applicabile ratione temporis – Domanda iniziale di ammissione all’integrazione salariale determina la competenza dell’ente obbligato – Competenza del Fondo della mobilità.

 

(…) Per i periodi di c.i.g. anteriori al 23 marzo 1988, in forza dell’art. 21, comma 5, l. 675/77, obbligato è il Fondo di mobilità e non l’INPS. Nella Specie, trattandosi appunto di un intervento della c.i.g. autorizzato per un precedente alla data suddetta, la successiva modifica del 1988 (decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, coordinato con la legge di conversione  20 maggio 1988, n. 160), per cui si supera l’obbligo a carico del Fondo e si ritorna al sistema dell’obbligo di rimborso della c.i.g., non si applica. Infatti ciò che rileva è la data della domanda della c.i.g.  (prima o dopo il 23 marzo 1988) e non già il periodo di riferimento (…) né certo la eventuale proroga del beneficio modifica la data di presentazione della domanda: il periodo di c.i.g. rimane unitario proprio perché si tratta di” proroga” e non già di nuova concessione. (1)

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La tutela del diritto alla salute del cittadino straniero entrato irregolarmente nel territorio nazionale

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro n.2/2002

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SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE del 17 luglio 2001, n° 252. 

(1-3) La tutela del diritto alla salute del cittadino straniero entrato irregolarmente nel territorio nazionale.

SOMMARIO: 1. Quadro normativo generale. – 2. La tesi del Tribunale di Genova e dell’Avvocatura dello Stato. – 3.  I principi della sentenza della Corte costituzionale n° 252/2001, in materia di tutela del diritto costituzionale alla salute del cittadino straniero irregolarmente presente nel territorio nazionale.

 

Premessa.

La sentenza emessa dalla Corte Costituzionale il 17 luglio 2001, n° 252, che si pubblica, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione della legittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n° 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata con riferimento agli articoli 2 e 32 della Costituzione, è un’ulteriore specificazione ed approfondimento del tema riguardante l’esigenza del “bilanciamento d’interessi costituzionalmente protetti”.

Per una completa trattazione del caso di specie, che si riferisce alla tutela della salute del cittadino straniero entrato irregolarmente nel territorio nazionale, è opportuno analizzare, preliminarmente, il quadro normativo di riferimento in materia d’immigrazione e, in seconda istanza, lo svolgimento dei fatti e le posizioni assunte dalle parti chiamate ad affrontare una questione così delicata come quella dei diritti fondamentali posti a tutela dell’individuo, che devono essere garantiti a prescindere dallo “status” giuridico di cittadino.

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IL MERCATO FLESSIBILE DEI "LAVORATORI DI CARTA"

Articolo di Michelangelo Salvagni.

Pubblicato sul settimanale Avvenimenti.

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