IKEA: lo Studio Salvagni “frena” i trasferimenti e il Tribunale di Roma reintegra una madre single.

Adnkronos - 19/06/2019

Lo Studio Legale Salvagni è impegnato in una serie di cause a difesa dei lavoratori IKEA, interessati da un ampio piano di ristrutturazione del gruppo e di riduzione di organico.

Nel contesto di questa pianificazione attuata dai vertici dell’azienda, è stato istituito un progetto pilota denominato “Innovation for Growth”, attuato per il momento solo sulla città di Roma ma che si estenderà a tutte le sedi Ikea d’Italia.

Il progetto prevede la soppressione degli attuali “capi reparto” (di 1° e 2° livello) e l’introduzione della nuova figura dei Team Leader, in nome di una presunta riqualificazione del personale attraverso una selezione interna a cui i dipendenti sono obbligati a partecipare: chi passa la selezione, resta. Chi invece no, viene trasferito.

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Il caso dei dipendenti Telecom trasferiti al servizio di "accoglienza" (site speciliast): la vicenda Dac torna d'attualità?

Oggi, a distanza di pochi anni dalla ormai nota vicenda dei trasferimenti Telecom al cosiddetto “reparto ghetto”, potrebbe riproporsi una nuova gravissima discriminazione ai danni di un numero elevato di dipendenti. Il rischio, qui fortemente rappresentato, si basa sull’analisi di alcune condotte aziendali che, seppur tramite modalità differenti rispetto al recente passato, presenterebbero allarmanti analogie con quelle contestate sin dal 2012 da questo Studio Legale e dichiarate illegittime dall’autorità giudicante, (sul punto si vedaIl Tribunale di Roma condanna Telecom per la vicenda del reparto ghetto …”sentenza n. 10918/2014, nella sezione “Le nostre cause” di questo sito web).

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LA TUTELA REINTEGRATORIA NEL CASO DI LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

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L’assenza di illiceità di un fatto materiale pur sussistente, deve essere ricondotto all’ipotesi, che prevede la reintegra nel posto di lavoro, dell’insussistenza del fatto contestato, mentre la minore o maggiore gravità (o lievità) del fatto contestato e ritenuto sussistente, implicando un giudizio di proporzionalità, non consente l’applicazione della tutela cd. Reale. 

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Espressioni sconvenienti del lavoratore sindacalista in sede di trattativa, licenziamento disciplinare e condotta antisindacale.

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Qualora il lavoratore sindacalista alzi la voce e utilizzi espressioni inopportune e sconvenienti (tra cui bestemmie) all’interno di una trattativa sindacale con i responsabili aziendali e le stesse siano rivolte a questi ultimi nell’ambito però di tematiche che riguardino politiche occupazionali e oggetto di discussione, senza tuttavia che il medesimo pronunci ingiurie, tale condotta può ritenersi oggetto di disapprovazione alla stregua di parametri sociali e, eventualmente, portare ad una nota di biasimo da parte dell’organizzazione sindacale a cui appartiene il sindacalista, ma la reazione aziendale deve essere contestualizzata nell’ambito della tensione che si sviluppa in seno ad una trattativa sindacale, ove è naturale che si riscontri un accentuato antagonismo tra le parti che si trovano però in una posizione paritaria. La contestazione di tali comportamenti, che sono posti a giustificazione del licenziamento del lavoratore sindacalista, rileva quindi l’uso abusivo e strumentale del potere disciplinare, avente natura e finalità ritorsiva e antisindacale in quanto preordinato a fare cessare l’attività sindacale.

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