Il LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO E TUTELA DEL DISABILE: SUPERAMENTO DEL COMPORTO E ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI ALLA LUCE DELLE NOVITA’ GIURISPRUDENZIALI

Errata corrige 15 FEB 2024

Vai alla locandina.

In qualità di Responsabile del Gruppo Lavoro di ANF di Roma segnalo il Convegno che si terrà in presenza il giorno 13 marzo 2024, dalle ore 14,30 alle ore 17, presso la sede dell’Organismo Congressuale Forense (OCF), sita in Roma, Via Valadier n. 42, con la possibilità di collegamento da remoto e il riconoscimento di 3 crediti formativi, come da procedura indicata nella locandina allegata.

L’incontro affronta il delicato, ma attualissimo, argomento del licenziamento discriminatorio, con particolare riferimento alla tutela del disabile.

Lo scopo è quello di approfondire le problematiche relative alla condizione di disabilità, avendo riguardo alla nozione eurounitaria di handicap secondo le normative nazionali, sovranazionali e le definizioni della Corte di Giustizia, affinché coloro che soffrono di gravi patologie (in un’accezione più ampia di handicap) non siano discriminati rispetto a coloro i quali non sono affetti da disabilità.

Il tema di indagine si incentrerà principalmente sulla fattispecie del superamento del comporto, in ragione delle patologie di cui è affetto il disabile e sulla configurazione di una discriminazione indiretta in caso di mancato scomputo delle assenze per malattie dovute all’handicap.

I relatori approfondiranno anche la fattispecie dell’obbligo degli accomodamenti ragionevoli previsti a carico del datore di lavoro al fine della salvaguardia del posto di lavoro, funzionali ad evitare il superamento del comporto, oltre alla questione della nullità delle clausole collettive che non prevedano lo scomputo delle malattie dovute a disabilità o handicap.

Tematiche tutte queste che verranno esaminate alla luce dei diversi orientamenti della giurisprudenza di merito (da ultimo quelli di Corte App. Roma, 27.11.2023, Tribunale di Ravenna del 27.7.2023, Tribunale di Rovereto del 30.11.23 e l’ordinanza 700 del Trib Roma, del 18.12.23), delle recenti sentenze della Corte di Cassazione (Cass. 31.3.2023, n. 9095 e Cass. 21.12.2023, n. 35747) e della Corte di Giustizia (la recente CGUE 24.2024).

Il Convegno, organizzato dal Gruppo lavoro ANF di Roma, ove con piacere ricoprirò il ruolo di moderatore e relatore, prevede l’intervento:
- del Dott. Stefano Scarafoni, Consigliere della Sezione Lavoro III Collegio Corte di Appello di Roma;
- del Dott. Giovanni Pascarella, Presidente della III Sezione Lavoro del Tribunale di Roma;
- del Prof. Avv. Arturo Maresca, Emerito di diritto del lavoro;
- del Prof. Avv. Antonio Pileggi, Professore Ordinario di diritto del lavoro Università Tor Vergata di Roma.

L’evento formativo si propone così di fornire un adeguato aggiornamento, ad ampio raggio, con la possibilità di consentire ai partecipanti di districarsi nel “dedalo” di informazioni e indirizzi giurisprudenziali in continua evoluzione su una tematica di assoluto rilievo e attualità.

È prevista poi la possibilità di interagire con i relatori attraverso la previsione di spazi per interventi
e un dibattito finale.

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La Suprema Corte batte un secondo colpo: situazione di handicap, conoscibilità del datore, discriminazione indiretta e nullità del licenziamento per superamento del comporto.

Errata corrige 27 DIC 2023

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza del 21.12.23 n. 35747, consolida il precedente orientamento di Cass. n. 9095 del 31.3.95 (i cui principi sono stato richiamati espressamente nella motivazione) relativo alla nullità del licenziamento per superamento del comporto dovuto a patologie che, alla stregua della Direttiva 2000/78 e dell’elaborazione delle sentenze della Corte di Giustizia, rientrano in una nozione di disabilità/handicap.  ...

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L.T. S.R.L.: CONFERMATA ANCHE IN APPELLO L’INEFFICACIA DEL LICENZIAMENTO ORALE CON CONDANNA ALLA CORRESPONSIONE DI TUTTE LE RETRIBUZIONI NON VERSATE AL LAVORATORE.

Errata corrige 12 DIC 2023

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

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La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 12.12.2023, ha respinto l’appello di L.T. e confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Velletri, che aveva dichiarato la sussistenza di un licenziamento orale di un lavoratore e, dunque, la conseguente inefficacia dello stesso, con condanna della società alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal recesso orale alle dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore. ...

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La Suprema Corte sull’art. 18 comma 4 S.L.: revirement della giurisprudenza sul licenziamento disciplinare e sulla reintegra anche per condotte non tipizzate dal CCNL.

Errata corrige 12 Maggio 2022

Articolo di Michelangelo Salvagni pubblicato su Lavoro e Previdenza Oggi News.

Link all'articolo.

 

La recente sentenza di Cassazione n. 11665 del 11 aprile 2022, risolve la querelle sull’interpretazione dell’art 18, comma 4, con riferimento al contrasto giurisprudenziale formatosi sulla tematica della reintegra solo per condotte tipizzate dal CCNL. Secondo il prevalente orientamento formatosi in materia sino alla sentenza in commento, al giudice non era consentito ricondurre il comportamento oggetto di addebito disciplinare ad una sanzione conservativa se questa non fosse espressamente stabilita come tale dalle parti sociali o dai codici disciplinari.

La questione è stata oggetto di dibattito, in dottrina e in giurisprudenza, anche in ragione del fatto che l’indirizzo interpretativo delle cosiddette sentenze di maggio 2019 (la definizione è di A. Maresca, Licenziamento disciplinare e sussistenza del fatto contestato nella giurisprudenza di Cassazione, in Dir. rel. ind., 2019, 946), che appariva decisamente restrittivo e sembrava ormai consolidato, vietava l’interpretazione estensiva o analogica delle sanzioni conservative se non espressamente tipizzate. Tale assunto muoveva dal presupposto che la ratio legis sottesa all’art. 18 S.L., comma 4, come riformato dalla legge c.d. Fornero, prevede la tutela reintegratoria solo quale ipotesi eccezionale rispetto a quella indennitaria (sul punto: Cass., 9.5.2019, n. 12365, nonché nello stesso senso: Cass., 23.5.2019, n. 14063 e Cass., 28.5.2019, n. 14500, pubblicate tutte in Lavoro e prev. oggi, 2019, 11-12, 694, con nota critica di M. Salvagni, Licenziamento disciplinare e sanzione conservativa: reintegra solo per condotte tipizzate dal CCNL non suscettibili di interpretazione estensiva o analogica. In merito, sempre in senso critico rispetto all’orientamento del 2019, si segnala anche A. Piccinini, Licenziamenti disciplinari e contrattazione collettiva tra realtà e immaginazione, in Quest. giust., 2019).

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