La Suprema Corte sull’art. 18 comma 4 S.L.: revirement della giurisprudenza sul licenziamento disciplinare e sulla reintegra anche per condotte non tipizzate dal CCNL.

Errata corrige 12 Maggio 2022

Articolo di Michelangelo Salvagni pubblicato su Lavoro e Previdenza Oggi News.

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La recente sentenza di Cassazione n. 11665 del 11 aprile 2022, risolve la querelle sull’interpretazione dell’art 18, comma 4, con riferimento al contrasto giurisprudenziale formatosi sulla tematica della reintegra solo per condotte tipizzate dal CCNL. Secondo il prevalente orientamento formatosi in materia sino alla sentenza in commento, al giudice non era consentito ricondurre il comportamento oggetto di addebito disciplinare ad una sanzione conservativa se questa non fosse espressamente stabilita come tale dalle parti sociali o dai codici disciplinari.

La questione è stata oggetto di dibattito, in dottrina e in giurisprudenza, anche in ragione del fatto che l’indirizzo interpretativo delle cosiddette sentenze di maggio 2019 (la definizione è di A. Maresca, Licenziamento disciplinare e sussistenza del fatto contestato nella giurisprudenza di Cassazione, in Dir. rel. ind., 2019, 946), che appariva decisamente restrittivo e sembrava ormai consolidato, vietava l’interpretazione estensiva o analogica delle sanzioni conservative se non espressamente tipizzate. Tale assunto muoveva dal presupposto che la ratio legis sottesa all’art. 18 S.L., comma 4, come riformato dalla legge c.d. Fornero, prevede la tutela reintegratoria solo quale ipotesi eccezionale rispetto a quella indennitaria (sul punto: Cass., 9.5.2019, n. 12365, nonché nello stesso senso: Cass., 23.5.2019, n. 14063 e Cass., 28.5.2019, n. 14500, pubblicate tutte in Lavoro e prev. oggi, 2019, 11-12, 694, con nota critica di M. Salvagni, Licenziamento disciplinare e sanzione conservativa: reintegra solo per condotte tipizzate dal CCNL non suscettibili di interpretazione estensiva o analogica. In merito, sempre in senso critico rispetto all’orientamento del 2019, si segnala anche A. Piccinini, Licenziamenti disciplinari e contrattazione collettiva tra realtà e immaginazione, in Quest. giust., 2019).

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La mancata assunzione di lavoratrici in gravidanza configura una discriminazione: ITA Airways condannata a pagare il risarcimento del danno da perdita di chance anche in funzione dissuasiva

Errata Corrige 14 APR 2022

Articolo di Michelangelo Salvagni pubblicato su Lavoro e Previdenza Oggi News.

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Il Tribunale del lavoro di Roma, con sentenza del 23 marzo 2022, ha accertato nei confronti della Compagnia ITA Airways la discriminazione per la mancata assunzione di due lavoratrici in gravidanza, condannando la società al risarcimento del danno da perdita di chance quantificato in 15 mensilità delle relative retribuzioni.

La vicenda riguarda due ex-assistenti di volo di Alitalia che si sono candidate per essere assunte dalla Compagnia Aerea, presentando regolare domanda di “adesione” e che, tuttavia, non state neanche chiamate per la selezione.

Le ricorrenti, pertanto, hanno convenuto in giudizio la società proponendo ricorso ex art.  38 D.Lgs. n. 198/2006, deducendo, in punto di diritto, che si fosse configurata una discriminazione nella procedura di assunzione in ragione del loro stato di gravidanza. Le ricorrenti, inoltre, ai fini della dimostrazione di tale illegittima condotta, hanno indicato a fini statistici il nominativo di altre sei lavoratrici in gravidanza, del pari escluse dalla selezione. Le prestatrici hanno anche eccepito che i criteri di selezione adottati dalla società, nella scelta dei lavoratori assunti, risultavano del tutto oscuri.

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IL CASO IKEA ITALIA SUL FATTO QUOTIDIANO: INTERVISTA ALL’AVV. MICHELANGELO SALVAGNI SUL CONTENZIOSO LAVORO RELATIVO A TRASFERIMENTI E DEMANSIONAMENTI DEI DIPENDENTI.

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In questi anni lo Studio Legale Salvagni ha patrocinato le controversie di decine di dipendenti Ikea Italia, affrontando varie problematiche in materia di trasferimenti e demansionamenti illegittimi.

I numerosi lavoratori di Ikea che si sono rivolti al nostro Studio hanno rappresentato che, negli ultimi anni, sono stati oggetto di diverse “pressioni”, prioritariamente tese alla riduzione dei propri salari.

In particolare, i dipendenti hanno lamentato che, da molti anni, l’azienda punta alla riduzione del “costo lavoro” con varie strategie volte a demansionarli, sottoponendo loro accordi di riduzione della retribuzione con contestuale assegnazione in livelli inferiori, soprattutto per quei prestatori ante-Jobs Act che, data l’anzianità aziendale, percepiscono salari più elevati.

Tale strategia aziendale è stata inaugurata, a Roma, nell’anno 2019, quando è stato avviato il progetto di ristrutturazione denominato “Innovation for Growth”, il quale ha costituito una sorta di “laboratorio” attuato attraverso l’indizione di un “concorso” interno: l’obiettivo era quello di selezionare i lavoratori da riallocare nelle nuove posizioni di Team Leader senza, tuttavia, comunicare ai dipendenti “esclusi” i criteri adottati in sede di valutazione e fornendo loro esclusivamente l’esito di tali selezioni.

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Dignità e tutele per i lavoratori della Gig Economy. L'abstract riassuntivo dell'intervento dell'Avv. Salvagni al prossimo convegno Agi

Pdf intervento Avv. Salvagni

Slides intervento Avv. Salvagni

Nell’ambito del workshop “Rivoluzione digitale e occupazione: politiche attive e passive” (Convegno Agi Bologna 25-27 ottobre),  il mio intervento tratterà la problematica della qualificazione delle forme di lavoro digitalizzato, come ad es. i riders di Foodora, visto che le effettive tutele di protezione sociale e del lavoro sono ancorate indissolubilmente all’area del lavoro subordinato.

Il tema di indagine è quello di comprendere se, indipendentemente dalla riconduzione di queste forme di lavoro atipiche all’area della subordinazione, si possano garantire ai lavoratori digitali alcune tutele del lavoro subordinato tra le quali ritengo debbano rientrare quelle previste dalle  politiche attive e passive (si pensi ad es. alla Naspi e all’assegno di ricollocazione, ecc.).

Lo sforzo ermeneutico che lo sviluppo della gig economy impone ai giuristi del lavoro è quello di avere un approccio interpretativo di tipo estensivo con riferimento alle tutele da riconoscere a queste nuove forme di lavoro atipico. Ciò al fine di trovare soluzioni normative adeguate per consentire, ai cosiddetti gig workers, l’accesso agli strumenti di politica attiva e passiva pur non avendone questi ultimi alcun diritto, in quanto prestatori non subordinati.

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