La flessibilità «insicura» dell’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368 del 2001: la disapplicazione della norma nell’ esegesi giurisprudenziale successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 214 del 2009

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro n.2/2010

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TRIBUNALE SIENA, 23 novembre 2009, Sez. lav. – Est. Cammorasano – C. G. c. Poste Italiane Spa.

 Lavoro subordinato – Contratto a termine – Imprese concessionarie di servizi nel settore postale – Art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368 del 2001 – Condizioni legittimanti la clausola appositiva del termine nella norma a-causale – Violazioni princìpi comunitari anche in ipotesi di un unico contratto a termine – Interpretazione della giurisprudenza comunitaria – Disapplicazione della norma per contrasto con il diritto comunitario – Nullità del termine – Trasformazione a tempo indeterminato.

I princìpi affermati dalla Corte di Giustizia, in relazione al fenomeno della successione dei contratti a termine, sono pienamente applicabili al singolo rapporto di lavoro a termine, nella logica di proteggere i lavoratori dall’instabilità dell’impiego e del principio secondo il quale i contratti a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro. L’abuso dei contratti a termine può essere accertato andando a considerare la globale utilizzazione del lavoro precario in ambito aziendale ove nel medesimo stabile posto di lavoro, nella medesima ordinaria mansione, per dodici mesi su dodici l’anno, tanto è abusivo utilizzare in successione temporizzata un medesimo lavoratore, quanto farvi ruotare lavoratori diversi con singoli contratti. In entrambi i casi abbiamo un sostanziale fenomeno di successione di rapporti. La presupposizione della Corte, nella conclusione del par. 90, della sentenza Angelidaki, è e non può non essere, che per quella mansione, per quel posto, non vi sia ricorso a una successione ancorché indiretta, cioè con altri lavoratori a termine.

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Il datore di lavoro ha sempre l'obbligo di tutelare l'integrità fisio-psichica dei dipendenti contro il rischio di aggressioni criminose

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.4/2008

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I

 

TRIBUNALE TORINO, 27 marzo 2008, Sez. lav. – Est. Lanza – C. Z. (avv.ti Martino, Distasio) c. Autogrill Spa (avv. Lavizzari).

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Il lavoro umano nell'impresa: la subordinazione di tipo economico-funzionale

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro n.2/2009

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CASSAZIONE, 1 agosto 2008, n. 21031,  Sez. Lav. – Pres. De Luca – Rel. Bandini - Pm Sepe - conf. - E. 2000 Srl (Avv. Bosio) – c. INPS (Avv.ti Coretti, Cossu, Correra). Corte d’Appello Genova, 6 dicembre 2004

 

Lavoro subordinato - Lavoro autonomo - Criteri distintivi - Prestazioni saltuarie - Identificazione dell'autonomia del rapporto - Esclusione - Ricorrenza del vincolo della subordinazione – Configurabilità

 La sussistenza del vincolo della subordinazione e quindi la non configurabilità come lavoro autonomo avviene anche per prestazioni saltuarie se le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa sono contraddistinte dalla messa a disposizione da parte dei lavoratori delle proprie energie lavorative, dall’obbligo di sottostare alle disposizioni impartite loro dal superiore gerarchico e, quindi, dal loro inserimento nell’organizzazione aziendale.(1)

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Il licenziamento del dirigente non apicale e applicazione della tutela reale

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro n.3/2007

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CASSAZIONE, SEZ. LAV., 22 dicembre 2006, n. 27464,  Pres. Senese -  Rel. D’Agostino – Consorzio Agrario Regione della Lucania e Taranto S.C.A.R.L.  (avv. G. Vesci) c/  Lettere Ermanno  (avv. G. Semeraro).

Licenziamento individuale - Distinzione tra la figura di dirigente apicale e pseudo dirigente – Ambito di operatività – Ampi poteri di iniziativa e discrezionalità tali da imprimere un indirizzo al governo complessivo dell’azienda – Mancanza – Limitazione di responsabilità - Applicabilità della legge n° 604 del 1966 e dell’art. 18 della legge n°  300 del 1970 – Reintegrazione nel posto di lavoro.

La qualifica di dirigente spetta soltanto al prestatore di lavoro che, come alter ego dell'imprenditore, sia preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale, ovvero ad una branca o settore autonomo di essa, e sia investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentono, sia pure nell' osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell'azienda, assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello (c.d. dirigente apicale);  da questa figura si differenzia quella dell'impiegato con funzioni direttive, che è preposto ad un singolo ramo di servizio, ufficio o reparto e che svolge la sua attività sotto il controllo dell'imprenditore o di un dirigente, con poteri di iniziativa circoscritti e con corrispondente limitazione di responsabilità (c.d pseudo-dirigente) (1) (Massima non ufficiale)

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