LA CORTE D'APPELLO DI ROMA CONFERMA L’ILLEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO E IL DEMANSIONAMENTO PROFESSIONALE SUBITO DA TRE LAVORATRICI TELECOM ADIBITE ALLE “ULL” E ALLE "CONDIZIONI AGEVOLATE" PRESSO IL DAC

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza  del 22.02.2019, ha confermato quanto già accertato da Tribunale di Roma in merito all’illegittimità del trasferimento delle lavoratrici dipendenti di Telecom Italia S.p.A., e fruitrici dei benefici ex L. 104/92, presso il settore DAC ed all’accertamento della dequalificazione professionale subita dalle medesime.

La Corte di Appello ha innanzitutto confermato quanto statuito dal Tribunale di Roma in merito alla illegittimità dei trasferimenti delle lavoratrici dai propri settori di appartenenza al settore DAC (già CSA).

In particolare, secondo la Corte di appello, la società non aveva adempiuto all’onere di provare che le due sedi non costituissero unità produttive distinte, al fine di invocare l'esonero dei limiti al potere di trasferimento previsti dall'art. 2103 c.c., onere non adempiuto, in quanto l'estrema diversità delle attività svolte nella sede di destinazione rispetto a quelle svolte nelle sedi di provenienza fonda una grave presunzione del fatto che si tratti di unità produttive separate ed autonome. ...

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LA CORTE D'APPELLO DI ROMA CONFERMA L’ILLEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO E IL DEMANSIONAMENTO PROFESSIONALE SUBITO DA TRE LAVORATRICI TELECOM ADIBITE ALLE “ULL” E ALLE "CONDIZIONI AGEVOLATE" PRESSO IL DAC

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza  del 22.02.2019, ha confermato quanto già accertato da Tribunale di Roma in merito all’illegittimità del trasferimento delle lavoratrici dipendenti di Telecom Italia S.p.A., e fruitrici dei benefici ex L. 104/92, presso il settore DAC ed all’accertamento della dequalificazione professionale subita dalle medesime.

La Corte di Appello ha innanzitutto confermato quanto statuito dal Tribunale di Roma in merito alla illegittimità dei trasferimenti delle lavoratrici dai propri settori di appartenenza al settore DAC (già CSA).

In particolare, secondo la Corte di appello, la società non aveva adempiuto all’onere di provare che le due sedi non costituissero unità produttive distinte, al fine di invocare l'esonero dei limiti al potere di trasferimento previsti dall'art. 2103 c.c., onere non adempiuto, in quanto l'estrema diversità delle attività svolte nella sede di destinazione rispetto a quelle svolte nelle sedi di provenienza fonda una grave presunzione del fatto che si tratti di unità produttive separate ed autonome. ...

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LA CORTE D'APPELLO DI ROMA CONFERMA L’ILLEGITTIMITÀ DEL DEMANSIONAMENTO PROFESSIONALE SUBITO DA UNA LAVORATRICE TELECOM ADIBITA ALLA “RIMODULAZIONE DEGLI APPUNTAMENTI” E ALLE "CONDIZIONI AGEVOLATE" PRESSO IL DAC

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 17.05.2019, ha confermato quanto già accertato da Tribunale di Roma in merito alla riconducibilità delle mansioni relative alle “condizioni agevolate” e “rimodulazione degli appuntamenti” a livelli inferiori di inquadramento rispetto al livello IV posseduto dalla lavoratrice.

In riferimento al danno, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza, la Corte, oltre a confermare l’accertamento del demansionamento, ha confermato anche il danno professionale liquidato in via equitativa dal giudice di prime cure, nonché quanto dal medesimo liquidato a titolo di danno morale.

Quanto sopra, evidenzia come la tesi difensiva avanzata dall’Avv. Salvagni in numerosi ricorsi patrocinati dall’omonimo studio, continui ad essere accolta tanto in primo grado, quanto nei successivi gradi di giudizio.

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PROCTER & GAMBLE ITALIA: LA CORTE DI APPELLO DI ROMA CONFERMA LA SENTENZA DI PRIMO GRADO CHE AVEVA CONDANNATO LA SOCIETÀ A RIASSUMERE IL DIPENDENTE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARI.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 25.03.2019, la Corte di Appello di Roma, rigettando integralmente l’appello proposto dalla società, ha confermato quanto statuito dal giudice di primo grado in merito all’illegittimità dei numerosi contratti di somministrazione intercorsi tra le parti, alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e alla condanna del datore di lavoro al pagamento dell’indennità ex art. 32 L. 183/2010.

In particolare, la Corte ha ritenuto che non poteva ritenersi raggiunta la prova, di cui era onerato il datore di lavoro, dell’effettiva sussistenza delle ragioni giustificative e del nesso causale tra le ragioni indicate nei suddetti contratti e l’assunzione del lavoratore, anche in ragione della mancata coincidenza temporale tra le esigenze dichiarate in giudizio e le assunzioni del lavoratore.

Tale pronuncia, si pone in continuità rispetto al cospicuo contenzioso seguito dallo Studio Legale Salvagni e che, ad oggi, ha visto la vittoria nelle le cause dallo stesso patrocinate dal primo grado sino al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione.

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