AVIOINTERIORS S.P.A. CONDANNATA A RIASSUMERE UNA LAVORATRICE ASSUNTA CON CONTRATTO DI INSERIMENTO ILLEGITTIMO: MANCANZA DI FORMAZIONE E PROGETTO DI INSERIMENTO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Latina, con sentenza pubblicata il 25.02.2020, ha accolto il ricorso di una lavoratrice contro la società Aviointeriors S.p.A. dichiarando nullo il contratto di inserimento sottoscritto tra le parti e l’esistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di conclusione del contratto.

Nel caso di specie, la ricorrente era stata assunta dalla società mediante contratto di inserimento ed inquadrata nel IV livello del CCNL Metalmeccanica Industria con mansione di designer industriale.

Nel ricorso, la lavoratrice denunciava la nullità del contratto di inserimento e della relativa proroga, in quanto sottoscritti in violazione della disciplina legale applicabile ratione temporis al rapporto di lavoro. In particolare, il giudice ha accertato l’assenza di un reale progetto individuale di inserimento, riconosciuto dalla disciplina di riferimento come elemento essenziale della fattispecie. ...

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AVIOINTERIORS S.P.A. CONDANNATA A RIASSUMERE UNA LAVORATRICE ASSUNTA CON CONTRATTO DI INSERIMENTO ILLEGITTIMO: MANCANZA DI FORMAZIONE E PROGETTO DI INSERIMENTO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Latina, con sentenza pubblicata il 25.02.2020, ha accolto il ricorso di una lavoratrice contro la società Aviointeriors S.p.A. dichiarando nullo il contratto di inserimento sottoscritto tra le parti e l’esistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di conclusione del contratto.

Nel caso di specie, la ricorrente era stata assunta dalla società mediante contratto di inserimento ed inquadrata nel IV livello del CCNL Metalmeccanica Industria con mansione di designer industriale.

Nel ricorso, la lavoratrice denunciava la nullità del contratto di inserimento e della relativa proroga, in quanto sottoscritti in violazione della disciplina legale applicabile ratione temporis al rapporto di lavoro. In particolare, il giudice ha accertato l’assenza di un reale progetto individuale di inserimento, riconosciuto dalla disciplina di riferimento come elemento essenziale della fattispecie. ...

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TELECOM CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO DA DEMANSIONAMENTO AD UNA LAVORATRICE ADIBITA AL DAC/CDA PER LO SVOLGIMENTO DI MANSIONI DI TIPIZZAZIONI E NORMALIZZAZIONE POSTA E CONTRATTI

Causa patrocinta dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 31.01.2020, ha accertato l'illegittimo demansionamento professionale subito da una lavoratrice, assistita dallo Studio Salvagni, inquadrata nel 4° livello, assegnata al DAC/CDA dal 2012 e adibita nel tempo, a mansioni relative alle seguenti attività: Tipizzazioni, Normalizzazione Posta e Contratti.

In particolare, il Giudice ha evidenziato l’ampio divario esistente tra le suddette mansioni svolte in base a procedure standard - e, addirittura, di natura meramente esecutiva/manuale - che non necessitano di alcuna personale valutazione/elaborazione, e quelle proprie del 4° livello di appartenenza.

Il Tribunale, pertanto, ha dichiarato che l’illegittimo demansionamento subito è idoneo a determinare un impoverimento del bagaglio professionale della lavoratrice, non solo per la notevole durata della dequalificazione, ma anche per la gravità della stessa.

Il Giudice, pertanto, ha condannato la Telecom al risarcimento del danno professionale subito dalla medesima dal 2013, quantificandolo in oltre 35.000,00 euro.

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ACQUIRENTE UNICO S.P.A. CONDANNATA A RISARCIRE UN LAVORATORE PER DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata l’11.12.2019, ha accertato e dichiarato la dequalificazione professionale subita da un lavoratore, condannando la società convenuta al risarcimento del danno patito dal medesimo per effetto dell’illegittima condotta datoriale.

Nel caso di specie, il ricorrente era stato assunto, inizialmente, con contratto di inserimento ed inquadrato nella categoria B2 del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico; successivamente, la società lo assumeva con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dapprima, con inquadramento nelle categorie superiori B1 e, da ultimo, B1S. Il lavoratore deduceva, tuttavia, di avere sempre svolto, per l’intera durata del rapporto di lavoro, le medesime mansioni assegnategli sin dall’inizio del rapporto e riconducibili all’inferiore livello B2 (che possedeva al momento dell’assunzione con contratto di inserimento) e, quindi, non riconducibili né alla categoria di inquadramento da ultimo posseduta (B1S), né alla B1.

Il giudice del lavoro, in accoglimento della tesi dello studio Salvagni, ha dichiarato l’illegittima della condotta del datore di lavoro in quanto contraria al disposto dell’art. 2103 c.c., tanto nella sua originaria formulazione, quanto nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.lgs. n. 81/2015, condannando la società al risarcimento del danno professionale. 

 

 

  

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