Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e l'obbligo di repêchage anche in mansioni inferiori nell'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale prima e dopo il Jobs Act

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Lavoro e Previdenza Oggi, n. 5/6 2017

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Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo: brevi cenni. – 2. La nozione di licenziamento per giustificato motivo nell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale: i concetti di costo contabile e costo-opportunità – 3. Il controllo giudiziale sull’effettività del licenziamento per motivo oggettivo. – 3.1. Segue. Problematiche sui limiti del controllo giudiziale sull’effettività della ragione del recesso: la querelle sul licenziamento per mere esigenze di profitto. – 4. Il licenziamento per g.m.o. quale extrema ratio funzionalmente connessa all’obbligo di repêchage nell’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale.– 5. La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione sull’obbligo di repêchage quale elemento costitutivo della fattispecie del licenziamento per g.m.o.: l’onere della prova esclusivamente a carico del datore di lavoro e conseguenze sanzionatorie – 6. L’obbligo di repêchage anche in mansioni inferiori ai fini della conservazione del posto di lavoro alla luce del Jobs Act (le modifiche del D.Lgs. n. 81 del 2015). – 6.1. Evoluzione normativa e giurisprudenziale del repêchage in mansioni inferiori prima del D.Lgs. n. 81 del 2015 e la ripartizione dell’onere della prova. – 6.2. L’art. 2103 c.c. a seguito delle modifiche del D.Lgs. n. 81 del 2015: il superamento della regola dell’equivalenza, l’ammissibilità della dequalificazione professionale e dei patti di declassamento. – 6.3. L’art. 2103 c.c. riformato e il repêchage anche in mansioni inferiori nell’interpretazione della dottrina: obbligo o facoltà per il datore di lavoro? – 6.4. L’esegesi giurisprudenziale dopo il Jobs Act: sussistenza di un obbligo di repêchage del lavoratore anche in mansioni inferiori.

 

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo: brevi cenni.

L’analisi dell’istituto del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, così come l’individuazione della sua nozione, non può prescindere da un inquadramento normativo della fattispecie che collochi la stessa all’interno delle norme generali dettate in tema di licenziamento dal Codice Civile e di quelle specifiche relative alla materia del licenziamento per giusta causa e giustificato motivo definite, principalmente, dalla Legge 15 luglio 1966, n. 604.

In primo luogo è opportuno effettuare un breve excursus delle norme codicistiche, partendo dall’art. 2118 c.c. che – all’interno del Libro V del Codice – disegna il confine del recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato stabilendo che “ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità”. Precisa, inoltre, tale articolo che “in mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione[1] che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro”.

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CONDANNATA LA TELECOM: il Tribunale di Roma riconosce il diritto del lavoratore all'inquadramento al superiore VI livello e al conseguente trattamento retributivo

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 8574/2017 del 20.10.2017, ha riconosciuto il diritto di un lavoratore ad essere inquadrato nel VI livello del CCNL Telecomunicazioni e ha condannato la Telecom Italia S.p.A. al conseguente pagamento delle differenze retributive per tutto il periodo in cui ha accertato che il lavoratore ha svolto mansioni superiori.

Nel caso di specie, il dipendente – inquadrato nel V livello del CCNL Telecomunicazioni – ha dimostrato, in base alle deduzioni del ricorso confermate dall’escussione dei testi in corso di causa, di aver svolto mansioni riconducibili alla declaratoria di VI livello del contratto collettivo. ...

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CONDANNATA LA TELECOM: il Tribunale di Roma riconosce il diritto del lavoratore all'inquadramento al superiore VI livello e al conseguente trattamento retributivo

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 8574/2017 del 20.10.2017, ha riconosciuto il diritto di un lavoratore ad essere inquadrato nel VI livello del CCNL Telecomunicazioni e ha condannato la Telecom Italia S.p.A. al conseguente pagamento delle differenze retributive per tutto il periodo in cui ha accertato che il lavoratore ha svolto mansioni superiori.

Nel caso di specie, il dipendente – inquadrato nel V livello del CCNL Telecomunicazioni – ha dimostrato, in base alle deduzioni del ricorso confermate dall’escussione dei testi in corso di causa, di aver svolto mansioni riconducibili alla declaratoria di VI livello del contratto collettivo. ...

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GRAVE DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE: Telecom deve risarcire il lavoratore che era stato illegittimamente adibito ad attività di "ull" e "tipizzazioni"

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 8311/2017 del 30.10.2017, ha condannato la società Telecom Italia S.p.A. a risarcire un suo dipendente a seguito di un accertato periodo di demansionamento professionale pari a circa 36 mesi e di ben tre livelli inferiori (dal V al II livello), dichiarando il diritto del lavoratore ad essere adibito a mansioni equivalenti a quelle svolte precedentemente al demansionamento e, in ogni caso, riconducibili al proprio V livello di inquadramento contrattuale.

La vicenda in questione si incentra sulle attività svolte dal lavoratore a partire dall’ottobre del 2012 in poi quando la società datrice di lavoro ha provveduto ad assegnare al suddetto dipendente, nell’ambito del customer care e del back office, compiti relativi alle attività di “ULL” e “Tipizzazioni” (consistenti, la prima, nel contattare telefonicamente il cliente in base ad un elenco di domande predefinite e, la seconda, nell’inserimento di dati in una maschera a video scegliendo tra opzioni standard di un menu a tendina).

In particolare, il Giudice ha accertato che tali mansioni sono riferibili al II livello e, quindi, non riconducibili alla declaratoria contrattuale del V livello del CCNL telecomunicazioni, ossia quello posseduto dal ricorrente e non equivalenti a quelle svolte in precedenza (prima del 2012) di tipo specialistico con qualifica di “Project Manager in ambito progettazione di rete.

Tale condotta datoriale, consistente nell’adibizione a mansioni inferiori riconducibili al II livello e, quindi, di tre livelli inferiori rispetto a quello contrattualmente previsto, risulta illegittima sia alla luce del testo dell’art. 2103 c.c. ante riforma, sia alla luce di quello novellato (in vigore dal 25 giugno 2015) che prevede la possibilità di assegnare il lavoratore a mansioni inferiori solo in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali e, comunque, con il limite di un solo livello inferiore a quello contrattualmente posseduto.

Il Giudice ha riconosciuto, infatti, la natura elementare e ripetitiva delle attività di “ULL” e “Tipizzazioni” a cui era stato adibito il lavoratore, confermata dall’utilizzo di procedure e metodologie standardizzate incompatibili con i requisiti di autonomia e discrezionalità tipici delle attività di cui alla declaratoria di V livello contrattuale posseduto del lavoratore.

Il Giudice sul punto ha dichiarato che le mansioni svolte dall’ottobre del 2012 in poi fossero “ben lontane dai compiti specialistici ad elevata tecnicalità, connotati da significativa autonomia e decisionalità e richiedenti capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche”, condannando la Telecom al risarcimento del danno professionale in favore del dipendente. Il Tribunale di Roma ha disposto l’adibizione del lavoratore a mansioni riconducibili al V livello contrattuale di appartenenza.

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