Annullabilità delle dimissioni per incapacità naturale e ricostituzione del rapporto di lavoro

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in CSDN Roma 

Tribunale di Roma, 15 settembre 2016, est. Selmi, N. P. (Avv. Merlo) c. UGL Agricoli Forestali (Avv. Rongioletti).

RAPPORTO DI LAVORO - DIMISSIONI - STATO DI INCAPACITA NATURALE - SUSSISTENZA - VIZIO DEL CONSENSO - ANNULLAMENTO DELLE DIMISSIONI - RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO - OBBLIGO RETRIBUTIVO DALLA SENTENZA.

Devono annullarsi ai sensi dell’art. 428 c.p.c. le dimissioni rese dal prestatore di lavoro in uno stato di incapacità naturale allorché le stesse siano state rassegante in un momento di alterata percezione sia della situazione di fatto sia delle conseguenze dell’atto che si compie, con conseguente pregiudizio della sua capacità di autodeterminazione. Le dimissioni sono annullabili purché il lavoratore dimostri due condizioni: la prima, di trovarsi, al momento in cui ha compiuto l’atto, in uno stato di privazione delle capacità volitive e intellettive, anche parziale, tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, dovuta per qualsiasi ragione anche di natura transitoria; la seconda, di aver subito un grave pregiudizio a causa dell’atto medesimo, senza che sia richiesta la malafede del destinatario.
Il caso in commento tratta la vicenda di una lavoratrice la quale ha convenuto in giudizio il datore di lavoro al fine di ottenere l’annullamento delle proprie dimissioni, deducendo di averle rassegnate in uno stato di incapacità naturale. La ricorrente, altresì, ha richiesto la condanna della convenuta alla reintegra nel posto di lavoro con efficacia ex tunc, oltre il risarcimento del danno pari alle retribuzioni perse dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro.

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Jobs Act e licenziamento disciplinare: alla ricerca della reintegrazione tentando la strada del recesso ritorsivo o discriminatorio

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato Lavoro e Previdenza Oggi, n.9/10 2016 

Pdf pubblicazione

Tribunale di Roma, Sez. IV Lav., ordinanza 4 aprile 2016 – Giud. Marrocco – P. S. (Avv. Marongiu) c. T. S.r.l. (contumace)*

 

Rapporto di lavoro – Contratto di lavoro a tutele crescenti – Sanzioni e contestazioni disciplinari – Licenziamento disciplinare – Natura discriminatoria o ritorsiva del recesso – Ripartizione onere della prova - Nullità del licenziamento – Esclusione – Insussistenza del fatto materiale contestato – Sussistenza – Reintegrazione.

 

Il licenziamento discriminatorio si può ritenere dimostrato se risulti dagli elementi di causa la sussistenza del c.d. fattore rischio e del dato oggettivo che dia conto del fatto che il lavoratore, proprio a causa delle sue condizioni e delle sue scelte, sia stato trattato in maniera differente rispetto a un altro soggetto in analoga situazione e ciò a prescindere dalla motivazione addotta e dall'intenzione di chi ha adottato il provvedimento discriminatorio. Il recesso per motivo illecito ex art. 1345 c.c., invece, ricorre ove la condotta datoriale sia stata determinata esclusivamente da un intento contra legem e, quindi, nel caso in cui vi sia stata da parte di quest’ultimo una reazione abnorme rispetto ad una condotta lecita del prestatore.

Esclusa la natura discriminatoria e comunque illecita del licenziamento e quindi gli effetti sanzionatori della nullità del recesso, lo stesso può ritenersi illegittimo ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs. n. 23/2015, quando sia dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, con conseguente annullamento del licenziamento e reintegra nel posto di lavoro

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Prima sentenza Corte di Cassazione sull' irretroattività della tutela indennitaria prevista dal D.LGS. 81 del 2015

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Csdn Roma

 e di prossima pubblicazione in “Lavoro e Previdenza Oggi”

IRRETROATTIVITA’ DELLA TUTELA INDENNITARIA PREVISTA DAL D.LGS. 81 DEL 2015 AI GIUDIZI PENDENTI E AI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO STIPULATI ANTECEDENTEMENTE ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA – Corte di Cassazione, 20 ottobre 2015, Sezione lavoro, n. 21266, pres. Roselli, rel. Nobile, Poste Italiane S.p.A. (avv. Fiorillo) c./ P.D. (avv. Rizzo). Cassa con rinvio la sentenza n. 2773/2009 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 14 dicembre 2009, r.g.n. 4147/2006

Deve escludersi la retroattività della nuova norma art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2015 la cui disciplina potrà applicarsi soltanto ai contratti di lavoro stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. citato (ossia dal 25/06/2015), così perdurando l’applicazione della pregressa disciplina di cui all’art. 32 della legge 183/2010 in relazione ai “giudizi pendenti”, relativi ai contratti stipulati precedentemente alla nuova normativa.
Lavoro subordinato (Rapporto di) – Contratto a termine ex art. 23 L. 56 del 1987 – Assunzioni a termine di dipendenti postali – Esigenze eccezionali previste dalla contrattazione collettiva – Sostituzione personale in ferie – Nullità clausola appositiva del termine – Conversione – Risarcimento del danno – Insussistenza – Indennizzo ex art. 32, commi 5,6, e 7 L. 183 del 2010 – ius superveniens – Indennità prevista ex art. 28 D.lgs n. 81 del 2015 per i casi di trasformazione del contratto a tempo determinato – art. 55, lette f) D.Lgs. n. 81 del 2015 e abrogazione commi 5 e 6 L. n. 183 del 2010 – Questione di successione di leggi – Mancanza di disposizione transitoria sull’efficacia retroattiva dell’art. 28 D.Lgs. n. 81 del 2015 – Non applicabilità della nuova disciplina ai giudizi pendenti alla data della entrata in vigore della legge – Mancata abrogazione art. 32, comma 7, L. 183 del 2010 – Applicabilità art. 28 del D.Lgs. 81 del 2015 solo ai contratti a termine stipulati dopo il 25 giugno 2015 – Applicazione ratione temporis indennizzo ex art. 32 della L. n.183 del 2010.
La sentenza della Corte di Cassazione oggetto di annotazione risulta di particolare interesse ...

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Sulla natura disciplinare del licenziamento per scarso rendimento in caso di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Lavoro e Previdenza Oggi, n. 5-6/2016

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Sulla natura disciplinare del licenziamento per scarso rendimento in caso di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore

 

Tribunale di Roma, ordinanza 24 dicembre 2015 – Est. Buconi – G. M. (Avv. C. de Marchis e V. Piresti) c. A. F. S.r.l.*

 

Licenziamento individuale – Assenze per malattia discontinue e irregolari – Scarso rendimento – Presupposti – Inutilizzabilità della prestazione – Carattere disciplinare del recesso - Necessità di colpa – Insussistenza – Reintegra

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